Escluso il primo classificato: bisogna rifare il calcolo dell’anomalia?

Escluso il primo classificato: bisogna rifare il calcolo dell’anomalia?

ANAC chiarisce quando l’esclusione prima dell’aggiudicazione comporta il ricalcolo della soglia di anomalia e quando opera l’invarianza

Se il primo classificato viene escluso prima dell’aggiudicazione per carenza di un requisito essenziale dell’offerta, la graduatoria non resta cristallizzata: è legittimo ricalcolare la soglia di anomalia. Lo chiarisce ANAC con la delibera n. 336/2026.

Il caso

Quando l’esclusione di un concorrente comporta il ricalcolo della soglia di anomalia e quando, invece, deve essere applicato il principio di invarianza? La questione è affrontata da ANAC con la delibera n. 336 del 9 settembre 2026, relativa a una gara per lavori stradali nella quale il primo classificato era stato escluso prima dell’aggiudicazione per la carenza di un requisito essenziale dell’offerta.

Il punto centrale riguarda il rapporto tra regressione procedimentale e principio di invarianza della soglia di anomalia previsto dall’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

L’esclusione del primo classificato e nuova soglia di anomalia

La Città Metropolitana di Palermo aveva indetto una procedura per lavori di sistemazione e messa in sicurezza di una strada, per un importo di 3,45 milioni di euro. Il concorrente primo classificato era stato escluso per non aver dichiarato il rispetto degli obblighi relativi all’occupazione giovanile e femminile connessi alla clausola sociale. L’esclusione era stata successivamente confermata dal TAR Sicilia-Palermo.

A seguito dell’esclusione, la stazione appaltante aveva deciso di rideterminare la soglia di anomalia, facendo regredire il procedimento alla fase interessata dall’estromissione del concorrente.

Il secondo classificato contestava questa scelta: a suo avviso avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di invarianza previsto dall’articolo 108, comma 12, con conseguente mantenimento della graduatoria e suo semplice scorrimento.

Principio di invarianza: quando si applica?

L’articolo 108, comma 12, del Codice stabilisce che le variazioni intervenute successivamente al provvedimento di aggiudicazione non incidono sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia. Per ANAC è proprio il riferimento temporale all’aggiudicazione a essere decisivo.

Il principio di invarianza, infatti, non opera per tutta la durata della procedura e non consente di cristallizzare automaticamente la graduatoria già prima dell’aggiudicazione.

Prima di tale momento può trovare invece applicazione la regressione procedimentale, che consiste nel riportare il procedimento alla fase immediatamente precedente a quella in cui si è verificato il vizio, così da impedirne la propagazione alle fasi successive.

Esclusione per offerta invalida ed esclusione per anomalia non sono la stessa cosa

Il passaggio più rilevante del parere riguarda la causa dell’esclusione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ANAC distingue l’ipotesi in cui il concorrente venga escluso a causa di una vera e propria invalidità dell’offerta dal caso in cui venga escluso a seguito della verifica di anomalia.

Nel primo caso, la regressione procedimentale costituisce la regola quando l’esclusione deriva da una patologia che incide sulla validità della partecipazione o dell’offerta.

Diversa è l’offerta anomala: non si tratta necessariamente di un’offerta invalida, ma di un’offerta giudicata economicamente non sostenibile e quindi non suscettibile di aggiudicazione. Per questo motivo non può affermarsi che qualsiasi esclusione intervenuta prima dell’aggiudicazione comporti automaticamente la regressione e il ricalcolo della soglia.

Perché nel caso concreto la soglia doveva essere ricalcolata

Nel caso sottoposto ad ANAC, il primo classificato non aveva rispettato un adempimento collegato alla clausola sociale prevista dall’art. 57 del Codice. Secondo l’Autorità, tale adempimento integra uno dei requisiti necessari dell’offerta. La sua mancanza determinava quindi la presentazione di un’offerta non valida, impedendo al concorrente di conseguire l’aggiudicazione nonostante la posizione raggiunta in graduatoria.

L’esclusione non derivava, inoltre, da una valutazione discrezionale, ma dall’applicazione di un obbligo giuridico previsto dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023.

La decisione ANAC: legittimo il ricalcolo della soglia

ANAC conclude che non sussisteva l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato. L’Autorità afferma infatti che:

la stazione appaltante, in ossequio al principio della regressione procedimentale, ha correttamente disposto il ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell’esclusione.

Nel caso concreto, dunque, non poteva essere applicata la deroga rappresentata dal principio di invarianza. ANAC ritiene conforme alla normativa l’operato della stazione appaltante, poiché il ricalcolo era avvenuto dopo l’esclusione del primo classificato, non ancora aggiudicatario, per la carenza di un requisito essenziale dell’offerta.

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’offerta anomala nel codice appalti. Per valutare con maggiore precisione costi, lavorazioni e incidenza economica delle diverse voci nella preparazione di un’offerta, può essere utile utilizzare il software per il computo metrico, analisi prezzi e gestione dei costi dei lavori.

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