Con il certificato di regolare esecuzione la garanzia sulla rata di saldo è sempre necessaria?

Con il certificato di regolare esecuzione la garanzia sulla rata di saldo è sempre necessaria?

Il MIT chiarisce quando la rata di saldo richiede la garanzia ex art. 117, comma 9 e cosa cambia con il certificato di regolare esecuzione

Il pagamento della rata di saldo negli appalti pubblici è subordinato alla costituzione della garanzia prevista dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Ma questa regola vale anche quando il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (CRE)?

Il dubbio nasce dalla formulazione della norma: l’articolo 117, comma 9, collega espressamente la garanzia al periodo che intercorre tra l’emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e il momento in cui questi assumono carattere definitivo. Il testo prevede infatti che il pagamento del saldo sia subordinato a una cauzione o garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla definitività del certificato.

Ma cosa succede se, al posto del collaudo, viene emesso il CRE? Sul punto è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiarendo la diversa funzione che il momento dell’accettazione dell’opera assume nei due procedimenti.

Garanzia sulla rata di saldo: cosa prevede l’art. 117 comma 9

La ratio della garanzia sulla rata di saldo è quella di tutelare la stazione appaltante nel periodo che separa il pagamento finale dall’accettazione definitiva dell’opera. Nel procedimento ordinario di collaudo, infatti, questi due momenti non coincidono.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede al pagamento della rata di saldo, secondo quanto stabilito dall’art. 27 dell’Allegato II.14. Lo stesso articolo prevede anche lo svincolo della cauzione definitiva, fatte salve le responsabilità previste dall’art. 1669 del codice civile.

Il collaudo, tuttavia, non è ancora definitivamente consolidato. È proprio durante questo intervallo temporale che opera la garanzia prevista dall’art. 117, comma 9.

In altri termini:

collaudo provvisorio → pagamento del saldo → periodo precedente alla definitività → garanzia sulla rata di saldo.

Il chiarimento MIT 4150/2026 parte esattamente da questa sequenza.

Collaudo provvisorio: perché la garanzia è necessaria

Secondo il MIT, nel caso di certificato di collaudo l’opera non viene accettata con la semplice emissione del certificato provvisorio. L’appaltatore può però ottenere già in quel momento il pagamento della rata di saldo. Si crea quindi uno spazio temporale tra l’emissione del collaudo provvisorio con pagamento del saldo e la successiva accettazione dell’opera.
È in questa fase che trova applicazione l’art. 117, comma 9. La garanzia costituisce quindi una condizione per anticipare il pagamento del saldo rispetto al momento dell’accettazione dell’opera.

Inoltre, il MIT sottolinea che, se l’appaltatore non costituisce la garanzia, non perde il diritto alla rata di saldo, ma il pagamento viene differito al momento in cui l’opera può considerarsi accettata.

Certificato di regolare esecuzione: perché il MIT esclude la garanzia sul saldo

Diversa è la situazione quando il collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L’articolo 28 dell’Allegato II.14 stabilisce che il CRE sia emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dall’ultimazione e immediatamente trasmesso al RUP, che ne prende atto e ne conferma la completezza. La norma dispone inoltre che, dopo l’emissione del CRE, si proceda secondo l’art. 27 dell’Allegato II.14.

Ed è proprio su questo passaggio che il chiarimento del MIT assume particolare importanza. Secondo il Ministero, con l’emissione del CRE e la successiva conferma da parte del RUP l’opera viene accettata. Di conseguenza il pagamento della rata di saldo avviene quando l’opera è già accettata: manca quindi quel periodo intermedio che, nel collaudo provvisorio, giustifica la garanzia di cui all’art. 117, comma 9.

Quindi, in caso di CRE, dopo la conferma del RUP, la rata di saldo può essere pagata senza richiedere la garanzia ex art. 117, comma 9.

Restano naturalmente ferme, come precisa il MIT, le responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile, rispettivamente in materia di difformità e vizi dell’opera e di rovina e gravi difetti.

Collaudo e CRE: la differenza ai fini della rata di saldo

La distinzione proposta dal MIT può essere sintetizzata così:

Procedura
Quando si paga il saldo
Opera già accettata?
Garanzia art. 117, c. 9

Collaudo
con l’emissione del collaudo provvisorio
No, secondo la lettura MIT
Sì

CRE
dopo emissione del CRE e conferma del RUP
Sì, secondo il MIT
No

Il punto decisivo, quindi, non è semplicemente il fatto che il CRE rappresenti una forma semplificata di controllo finale, ma il momento in cui interviene l’accettazione dell’opera rispetto al pagamento del saldo. Il Codice, peraltro, prevede espressamente che il CRE possa sostituire il collaudo negli affidamenti per i quali ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 116 e dall’Allegato II.14. Il CRE contiene, tra gli elementi obbligatori, anche l’indicazione dell’importo totale o dell’importo a saldo da corrispondere all’esecutore.

E per i lavori sotto i 40.000 euro con il visto del direttore dei lavori?

Il quesito sottoposto al MIT richiama anche l’ulterioresemplificazione introdotta dal Correttivo per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

L’art. 12, comma 11-bis, dell’Allegato II.14 consente in questi casi una contabilità semplificata. Dopo la verifica della corrispondenza tra i lavori effettivamente realizzati e quanto fatturato, il CRE può essere sostituito dal visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Su questo specifico istituto, tuttavia, la risposta MIT riportata nel quesito non sviluppa una conclusione autonoma analoga a quella formulata espressamente per il CRE. Il chiarimento ministeriale si concentra infatti sul confronto tra certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione.

Garanzia rata di saldo e CRE: cosa cambia operativamente per RUP e imprese

Il chiarimento consente di distinguere due situazioni che, a una lettura esclusivamente letterale dell’art. 117, comma 9, potevano generare dubbi applicativi. Quando viene utilizzato il collaudo, il pagamento del saldo precede l’accettazione definitiva: la garanzia tutela quindi l’amministrazione nella fase intermedia.

Quando invece viene utilizzato il certificato di regolare esecuzione, secondo il MIT la conferma del RUP determina l’accettazione dell’opera e il saldo viene corrisposto in quel momento. Non essendoci un pagamento anticipato rispetto all’accettazione, viene meno la necessità della garanzia sulla rata di saldo.

La lettura ministeriale valorizza così anche la funzione di semplificazione propria del CRE rispetto al procedimento ordinario di collaudo.

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