Il ribasso più alto non significa sempre offerta più conveniente: conta il costo reale?

Il ribasso più alto non significa sempre offerta più conveniente: conta il costo reale?

Appalti e costi della manodopera: il Consiglio di Stato chiarisce quando il maggior ribasso non rappresenta la reale convenienza dell’offerta

Il Consiglio di Stato chiarisce che il ribasso va applicato alle sole voci ribassabili previste dalla gara, ma il punteggio economico deve comunque riflettere la reale convenienza complessiva dell’offerta. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il maggiore ribasso percentuale non può trasformarsi automaticamente nella migliore offerta economica se, considerando anche il costo della manodopera dichiarato dal concorrente, il corrispettivo finale risulta più elevato.

È questo il punto di maggiore importanza affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7228/2026, in una controversia nella quale il calcolo del ribasso era formalmente corretto, ma il meccanismo di attribuzione del punteggio aveva finito per premiare un’offerta complessivamente meno conveniente.

Il caso: ribasso, manodopera e formula per il punteggio economico

La gara prevedeva una base d’asta articolata in tre componenti:

costo del servizio soggetto a ribasso;
costo della manodopera non soggetto a ribasso;
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il disciplinare richiedeva un ribasso percentuale unico riferito al “complesso delle voci ribassabili” e la separata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. Il punteggio economico veniva invece attribuito mediante una formula bilineare parametrata al ribasso percentuale nominale dichiarato.  L’impresa aggiudicataria aveva ottenuto il massimo punteggio economico grazie ad un ribasso più elevato.

Il RTI concorrente aveva però contestato l’esito della gara, sostenendo che il risultato della formula non rappresentasse la reale convenienza economica delle offerte.

Il ribasso va calcolato sulle sole voci ribassabili

Il primo punto affrontato dal Consiglio di Stato riguarda proprio la base sulla quale applicare il ribasso.

Sul tema, i giudici correggono la decisione del TAR: quando la lex specialis stabilisce che il ribasso si applica al complesso delle sole voci ribassabili, non è possibile estenderlo automaticamente all’intero importo posto a base di gara.

Il Consiglio di Stato afferma espressamente che:

“il ribasso va calcolato solo in relazione alle voci ribassabili”.

La struttura della base d’asta era infatti coerente con l’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, mentre il concorrente era tenuto a indicare separatamente il proprio costo della manodopera ai sensi dell’articolo 108, comma 9. Da questo punto di vista, quindi, il metodo di calcolo utilizzato dai concorrenti era corretto.

Ma la questione decisiva era un’altra.

Il costo della manodopera può cambiare la convenienza reale dell’offerta

L’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera sensibilmente superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Di conseguenza, pur avendo offerto un ribasso nominale più elevato sulla componente ribassabile, il prezzo complessivo della sua offerta risultava superiore a quello proposto dal RTI concorrente. Secondo il Consiglio di Stato, questa divergenza assume rilievo decisivo nel confronto tra le offerte.

Il maggiore sconto applicato alla voce ribassabile era stato infatti compensato dall’incremento del costo della manodopera indicato nell’offerta, con il risultato di neutralizzare economicamente il vantaggio derivante dal ribasso. Il Collegio osserva quindi che il ribasso nominale era privo di corrispondenza con la reale convenienza economica dell’offerta complessiva. La formula aveva attribuito all’aggiudicataria il massimo punteggio economico sulla base di un parametro che, nel caso concreto, non rappresentava il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa: conta il risultato complessivo

La sentenza lega direttamente la questione alla funzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le formule matematiche utilizzate per attribuire il punteggio devono consentire di individuare l’offerta che, considerata complessivamente, risulti realmente più conveniente.

Nel caso esaminato, il meccanismo composto da maggiore ribasso nominale e maggiore costo della manodopera aveva alterato la comparabilità delle offerte e determinato un risultato non rappresentativo della loro effettiva convenienza economica. L’aggiudicazione viene quindi annullata non perché fosse sbagliata la base di calcolo del ribasso, ma perché risultava errata l’attribuzione del punteggio economico.

ribasso nominale e convenienza reale

Nessuna esclusione automatica dell’offerta

Il Consiglio di Stato precisa anche un altro aspetto importante. La situazione riscontrata non determinava automaticamente l’esclusione del concorrente. Il problema riguardava invece la corretta valutazione dell’offerta e il punteggio economico attribuito.

Secondo il Collegio, infatti, le circostanze accertate, pur non giustificando l’esclusione, dimostravano comunque “l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta economica dell’aggiudicataria meno conveniente”.  Non si trattava neppure di un semplice errore materiale correggibile: occorreva valutare l’offerta per ciò che effettivamente rappresentava sotto il profilo economico.

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato ai costi della manodopera negli appalti pubblici. Per stimare con maggiore controllo costi, lavorazioni e incidenza della manodopera nella predisposizione delle analisi economiche puoi utilizzare il software per computi metrici, stime e analisi dei costi.

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