CTP, consulente tecnico di parte: chi è, cosa fa, nomina e compenso
CTP, consulente tecnico di parte: cosa fa, chi può svolgere l’incarico, differenze con il CTU, nomina, compenso e ruolo nelle cause edilizie
Il consulente tecnico di parte (CTP) è il professionista scelto da una delle parti per assisterla sugli aspetti tecnici di una controversia. Nel processo civile può partecipare alle operazioni del consulente tecnico d’ufficio, formulare osservazioni e valutare criticamente indagini e conclusioni tecniche.
A differenza del CTU, il CTP non è nominato dal giudice ma dalla parte interessata. In edilizia l’incarico può riguardare, ad esempio, vizi costruttivi, infiltrazioni, danni, appalti, stime e controversie immobiliari.
La figura del consulente tecnico di parte è disciplinata principalmente dall’art. 201 del Codice di procedura civile, in collegamento con gli artt. 194 e 195 c.p.c. L’art. 201 prevede che il giudice, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegni alle parti un termine per depositare la dichiarazione di nomina del proprio consulente tecnico.
Per gestire in modo ordinato gli aspetti documentali e procedurali della consulenza tecnico-legale puoi utilizzare il software dedicato a CTU e CTP per la gestione degli incarichi, dei soggetti coinvolti, delle convocazioni, dei verbali e della modulistica collegata alla consulenza.
Chi è il CTP, consulente tecnico di parte?
Il CTP è il consulente tecnico scelto da una parte del processo per assisterla nelle questioni che richiedono competenze specialistiche. Il suo compito è analizzare tecnicamente il caso, partecipare alle attività peritali e formulare osservazioni utili a rappresentare correttamente la posizione tecnica della parte assistita.
La sigla CTP indica comunemente il consulente tecnico di parte e, per estensione, anche la consulenza tecnica di parte.
La presenza di un CTP diventa particolarmente importante quando la controversia riguarda questioni che il giudice non può valutare soltanto mediante conoscenze giuridiche: stabilità di una struttura, cause di un’infiltrazione, difetti di esecuzione di un’opera, valore di un immobile, correttezza di una contabilità lavori, conformità di un progetto o origine di un danno.
In questi casi il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU), mentre ciascuna parte può affiancare al consulente del giudice un proprio tecnico.
L’art. 201 c.p.c. stabilisce che il consulente della parte può assistere alle operazioni del consulente del giudice e partecipare, nei casi previsti, all’udienza e alla camera di consiglio per chiarire e sviluppare le proprie osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Il CTP non decide la controversia e non sostituisce né il giudice né l’avvocato. Il suo ambito è tecnico: deve tradurre fatti, documenti, misure, elaborati progettuali, rilievi e fenomeni fisici in valutazioni comprensibili, verificabili e utilizzabili nel contraddittorio.
Cosa fa un consulente tecnico di parte?
Il consulente tecnico di parte analizza il problema tecnico, studia gli atti, partecipa alle operazioni peritali, verifica rilievi e metodo del CTU e formula osservazioni tecniche nell’interesse della parte che lo ha incaricato. Il lavoro del CTP può quindi iniziare prima del sopralluogo e proseguire fino all’esame della relazione del consulente d’ufficio.
L’art. 194 c.p.c. stabilisce che le parti possono intervenire alle operazioni anche tramite i propri consulenti tecnici e possono presentare al CTU osservazioni e istanze, per iscritto o oralmente.
Cosa fa il CTP prima dell’inizio della CTU?
Prima dell’avvio delle operazioni peritali il consulente tecnico di parte dovrebbe ricostruire con precisione il quadro tecnico della controversia.
Le attività possono comprendere:
analisi del quesito formulato dal giudice;
studio degli atti processuali utili all’indagine tecnica;
verifica di progetti, elaborati grafici e relazioni;
esame di contratti, capitolati, computi metrici e contabilità;
analisi di fotografie, certificazioni e verbali;
ricostruzione cronologica degli eventi;
individuazione dei punti tecnici controversi;
confronto con l’avvocato sugli elementi realmente rilevanti per il quesito affidato al CTU;
eventuale sopralluogo preliminare, se possibile e opportuno.
In una controversia edilizia per infiltrazioni, ad esempio, non è sufficiente constatare la presenza di umidità. Il CTP deve distinguere tra manifestazione del danno e possibile causa: impermeabilizzazione, ponte termico, rottura impiantistica, infiltrazione meteorica, risalita capillare o altra origine.
Cosa fa il CTP durante il sopralluogo e le operazioni peritali?
Durante le operazioni del CTU il consulente di parte svolge soprattutto una funzione di controllo tecnico e contraddittorio.
Il CTP può verificare:
modalità con cui vengono eseguiti i rilievi;
punti e superfici effettivamente ispezionati;
misure effettuate;
strumenti impiegati;
documenti considerati;
corrispondenza tra stato dei luoghi ed elaborati;
eventuali elementi tecnici non adeguatamente esaminati;
ipotesi formulate dal CTU;
necessità di ulteriori accertamenti compatibili con il quesito e con le disposizioni del giudice.
Il consulente di parte può inoltre presentare osservazioni e istanze al consulente d’ufficio nei limiti del procedimento e del quesito.
L’obiettivo non è ostacolare l’attività del CTU, ma fare in modo che gli elementi tecnici favorevoli o contrari alla ricostruzione proposta siano esaminati in modo documentato.
Cosa fa il CTP dopo le operazioni peritali?
Dopo sopralluoghi, rilievi e verifiche il lavoro del consulente di parte non è necessariamente concluso.
L’art. 195 c.p.c. disciplina la trasmissione della relazione del CTU alle parti e il termine entro cui queste possono inviare le proprie osservazioni; il consulente d’ufficio deve poi depositare relazione, osservazioni ricevute e una sintetica valutazione delle stesse.
Il CTP può quindi:
analizzare la bozza di relazione del CTU;
controllare dati, calcoli e misurazioni;
individuare eventuali incoerenze;
verificare se siano state considerate le osservazioni formulate durante le operazioni;
contestare tecnicamente conclusioni non condivise;
proporre una diversa lettura dei risultati;
predisporre osservazioni tecniche motivate.
Le osservazioni sono tanto più efficaci quanto più sono specifiche, verificabili e riferite al quesito, evitando contestazioni generiche.
Qual è la differenza tra CTU e CTP?
La differenza principale è nella funzione: il CTU è nominato dal giudice per fornirgli competenze tecniche; il CTP è scelto dalla parte per assisterla e partecipare al contraddittorio tecnico. Le due figure operano quindi nello stesso accertamento ma con posizione e compiti differenti.
Aspetto
CTU
CTP
Significato
Consulente tecnico d’ufficio
Consulente tecnico di parte
Chi lo sceglie
Il giudice
Una delle parti
Funzione
Fornisce al giudice competenze tecniche
Assiste tecnicamente la parte
Riferimento
Artt. 61 e ss. c.p.c.
Art. 201 c.p.c.
Partecipazione alle operazioni
Conduce le indagini disposte
Può assistere alle operazioni
Osservazioni
Valuta anche quelle delle parti
Può formulare osservazioni e istanze
Albo
Esiste l’Albo dei CTU
L’art. 201 non prevede un analogo Albo dei CTP
Compenso
Segue la disciplina della consulenza giudiziaria
È legato all’incarico professionale conferito dalla parte
Il Ministero della Giustizia disciplina specificamente gli Albi dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, gestiti tramite il relativo portale nazionale.
Per saperne di più:
Cosa è il CTU? Come si diventa CTU? Cosa prevede la riforma 2026!
Compenso CTU: come calcolare le tariffe
CTU e CTP possono avere conclusioni diverse?
Sì. Il CTP può non condividere il metodo, gli accertamenti o le conclusioni del consulente d’ufficio.
La divergenza, però, deve essere argomentata sul piano tecnico. Non basta affermare che la conclusione del CTU è errata: occorre chiarire quale dato, metodo, misura, norma tecnica, elaborato o passaggio logico conduce a un risultato diverso.
Per questo, una buona osservazione del CTP dovrebbe indicare:
il punto della relazione contestato;
il motivo tecnico della contestazione;
gli elementi oggettivi su cui si fonda;
l’eventuale metodo alternativo;
l’effetto della correzione sulle conclusioni.
Il CTP deve essere imparziale?
Il CTP è incaricato da una parte e ne tutela gli interessi sul piano tecnico; non ricopre quindi la stessa posizione del consulente nominato dal giudice.
Ciò non significa, però, che una consulenza di parte possa prescindere dalla correttezza tecnica. Una tesi palesemente incompatibile con rilievi, documenti, norme o principi scientifici riduce la forza dell’intera difesa tecnica.
Per il professionista il criterio dovrebbe essere quindi molto concreto: rappresentare nel modo più solido possibile gli interessi del cliente senza alterare dati, misure o risultati tecnici.
Chi può fare il CTP?
Il Codice di procedura civile non prevede per il consulente tecnico di parte l’iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale. L’art. 201 c.p.c. attribuisce alla parte la possibilità di nominare un proprio consulente tecnico senza richiamare i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo dei CTU.
La scelta dovrebbe però ricadere su un soggetto che possieda competenze effettivamente coerenti con la questione da esaminare.
Quando l’incarico coinvolge attività o valutazioni riservate a una professione regolamentata, devono inoltre essere rispettate le norme che disciplinano quella professione.
Per fare il CTP bisogna essere iscritti all’Albo CTU?
No: l’iscrizione all’Albo dei CTU non è un requisito previsto dall’art. 201 c.p.c. per la nomina del consulente tecnico di parte.
Albo CTU e incarico di CTP non vanno quindi confusi.
L’iscrizione all’Albo riguarda il sistema con cui l’autorità giudiziaria individua i professionisti che possono essere incaricati come consulenti d’ufficio. Il CTP, invece, è scelto dalla parte.
Come viene nominato il consulente tecnico di parte?
Nel processo civile la nomina del CTP avviene secondo il termine stabilito dal giudice. L’art. 201 c.p.c. dispone che, con l’ordinanza di nomina del consulente tecnico, il giudice assegni alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina del proprio consulente.
La disciplina è stata aggiornata dal D.Lgs. 164/2024, che ha sostituito nel primo comma dell’art. 201 la precedente formulazione relativa alla dichiarazione ricevuta dal cancelliere con il riferimento al deposito della dichiarazione di nomina.
Chi nomina il CTP?
Il consulente tecnico di parte è individuato dalla parte interessata, normalmente con il coordinamento del proprio avvocato quando è già in corso un procedimento.
È opportuno che la scelta avvenga considerando non solo il titolo professionale, ma soprattutto la specializzazione effettivamente necessaria per il quesito.
Una controversia sulle cause di un dissesto strutturale, ad esempio, richiede competenze differenti rispetto a una controversia su confini catastali, contabilità di cantiere o prestazioni energetiche.
Quando deve essere nominato il CTP?
Il termine processuale è quello fissato dal giudice ai sensi dell’art. 201 c.p.c.
Dal punto di vista operativo è però utile coinvolgere il tecnico con sufficiente anticipo, affinché abbia il tempo di esaminare fascicolo, quesito, elaborati e stato dei luoghi prima dell’avvio delle attività del CTU.
Quando conviene nominare un CTP?
Il CTP è particolarmente utile quando l’esito della controversia dipende in modo significativo da questioni tecniche e la parte ha interesse a verificare gli accertamenti svolti dal consulente d’ufficio.
Nel settore edilizio ciò si verifica frequentemente in caso di:
vizi e difetti costruttivi;
infiltrazioni;
fenomeni di umidità e condensa;
lesioni e dissesti;
contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori;
difformità rispetto al progetto o al capitolato;
contestazioni tra committente e impresa;
contabilità e stato di avanzamento dei lavori;
valutazioni immobiliari;
danni a proprietà confinanti;
confini e distanze;
servitù;
controversie condominiali;
accertamenti tecnici preventivi.
La convenienza non dipende quindi soltanto dal valore economico della lite. Conta soprattutto la possibilità che un accertamento tecnico non correttamente impostato o non contestato tempestivamente incida sulla ricostruzione del caso.
Quanto prende un consulente tecnico di parte?
Non esiste un compenso unico o una tariffa generale valida per tutti i consulenti tecnici di parte. La disciplina cambia però a seconda che si consideri il rapporto professionale tra CTP e cliente, il caso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato oppure il successivo rimborso delle spese di consulenza nell’ambito del processo.
È quindi necessario distinguere quanto spetta al professionista per l’incarico ricevuto da quanto può eventualmente essere posto a carico della controparte all’esito del giudizio.
Situazione
Regola principale
CTP incaricato privatamente dalla parte
Il compenso deriva dal rapporto professionale con il cliente
CTP di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Si applicano i criteri del D.P.R. 115/2002, non le tariffe professionali
Rifusione delle spese del CTP alla parte vittoriosa
La spesa può rientrare nelle spese processuali, secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.
Perizia tecnica svolta prima e fuori dal processo
Non è automaticamente una spesa processuale; può rilevare come danno emergente
Come viene determinato il compenso del CTP nel rapporto con il cliente?
Nel rapporto ordinario tra professionista e cliente, il CTP svolge la propria attività sulla base di un incarico professionale conferito dalla parte.
Per le professioni regolamentate, l’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie. Non esiste quindi, in via generale, un tariffario del CTP che determini automaticamente il compenso dovuto dal cliente.
L’importo può variare in relazione alla natura e all’estensione dell’attività richiesta, ad esempio per:
complessità della controversia;
documentazione da esaminare;
numero di sopralluoghi e operazioni peritali;
rilievi e indagini specialistiche;
durata della consulenza tecnica d’ufficio;
partecipazione alle operazioni del CTU;
predisposizione di relazioni e osservazioni;
eventuale intervento di ulteriori specialisti.
Di conseguenza, il compenso concordato tra CTP e cliente non coincide necessariamente con l’importo che il giudice potrà successivamente riconoscere come spesa processuale a carico della parte soccombente.
Cosa cambia se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato?
Per il CTP nominato da una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera una disciplina specifica.
Con l’ordinanza n. 7035 del 15 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al beneficio deve essere liquidato applicando il D.P.R. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia, e non le tariffe professionali.
Il caso riguardava un professionista che aveva svolto attività di consulenza come genetista forense per una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva determinato il compenso sulla base della tariffa professionale dei biologi.
Il riferimento centrale è l’art. 83, comma 1, del D.P.R. 115/2002, secondo il quale gli onorari e le spese del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le regole del Testo unico.
In questo specifico regime, pertanto, la liquidazione deve utilizzare i criteri previsti per le spese di giustizia, compresi, a seconda della materia e della prestazione, gli onorari previsti dalle tabelle giudiziarie o il sistema delle vacazioni.
La portata della Cassazione 7035/2024 va però precisata: l’equiparazione tra criteri di liquidazione del CTP e del CTU riguarda il patrocinio a spese dello Stato e non trasforma il CTP in un ausiliario del giudice né estende automaticamente le tariffe giudiziarie a ogni rapporto professionale tra CTP e cliente.
La stessa interpretazione è stata successivamente richiamata dalla Corte costituzionale, che nel 2026 ha ribadito come, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, onorario e spese del consulente di parte siano liquidati dal magistrato secondo il Testo unico delle spese di giustizia e non sulla base delle ordinarie tariffe libero-professionali.
Chi paga il consulente tecnico di parte?
Nel regime ordinario, il rapporto economico intercorre tra il CTP e il soggetto che gli ha conferito l’incarico.
Il fatto che il consulente tecnico di parte sia stato nominato nell’ambito di un giudizio non trasferisce automaticamente sulla controparte l’obbligo contrattuale di pagare il professionista.
Occorre infatti distinguere il diritto del CTP al proprio compenso dal diverso tema della ripartizione delle spese processuali tra le parti al termine della controversia.
Le spese del CTP possono essere poste a carico della controparte?
Sì, in presenza dei relativi presupposti. La giurisprudenza considera la consulenza tecnica di parte svolta nel processo una forma di allegazione difensiva tecnica, con la conseguenza che il relativo costo può rientrare nelle spese processuali rimborsabili alla parte vittoriosa.
Con l’ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024, la Cassazione ha ribadito che le spese della consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice le ritenga eccessive o superflue ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c.
Su questo tema è poi intervenuta anche l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 24699 del 18 agosto 2026, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la nomina di un consulente tecnico di parte durante il processo fa presumere che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo.
La relativa spesa rientra quindi nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c. e può essere liquidata d’ufficio dal giudice anche se la parte non dimostra di avere già materialmente pagato il CTP.
La controparte può tuttavia dimostrare, ad esempio, che la prestazione è stata resa gratuitamente oppure che l’obbligazione è stata altrimenti estinta. Resta inoltre il potere del giudice di valutare la rilevanza e la congruità della spesa secondo la disciplina processuale.
Si tratta di un chiarimento importante perché distingue nettamente la prova dell’avvenuto pagamento dall’esistenza dell’obbligazione di corrispondere il compenso al CTP.
CTP processuale e perizia stragiudiziale: qual è la differenza ai fini delle spese?
Le Sezioni Unite n. 24699/2026 hanno inoltre distinto la consulenza tecnica svolta nel corso del processo dalla perizia commissionata autonomamente prima o fuori dal giudizio.
Per il CTP nominato durante il processo, la spesa rientra nelle spese processuali.
Per una perizia tecnica stragiudiziale, invece, il costo non diventa automaticamente una spesa di lite. Può costituire un danno emergente, ma il suo recupero richiede una specifica domanda e la prova dei relativi presupposti. Secondo le Sezioni Unite, non è indispensabile che la somma sia stata già materialmente pagata: può essere sufficiente dimostrare l’obbligazione assunta oppure, per una spesa futura, la sua necessità o utilità.
La distinzione può essere sintetizzata così:
Voce
CTP nominato nel processo
Perizia stragiudiziale
Natura della spesa
Spesa processuale
Eventuale danno emergente
Riferimento
Art. 91 c.p.c.
Regole sul risarcimento del danno
Pagamento già effettuato
Non necessariamente richiesto
Non necessariamente richiesto
Specifica domanda risarcitoria
No, secondo il principio delle SS.UU.
Sì
Controllo del giudice
Congruità, eccessività o superfluità
Esistenza, necessità/utilità e prova del danno
Il compenso concordato con il CTP viene sempre rimborsato per intero?
No. Il compenso dovuto al professionista e la somma recuperabile dalla controparte sono due grandezze distinte.
La parte può essere obbligata verso il proprio CTP per l’importo derivante dall’incarico professionale, mentre il giudice, nel regolare le spese del processo, conserva il potere di valutare la spesa sotto il profilo processuale.
Già Cass. 26729/2024 richiama espressamente la possibilità di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue; il successivo intervento delle Sezioni Unite del 2026 ha chiarito il diverso problema della necessità o meno di dimostrare l’effettivo esborso.
Quali documenti redige il CTP?
Il CTP può predisporre diversi elaborati tecnici in funzione del tipo di incarico e della fase della controversia. Non esiste un unico modello di relazione tecnica di parte valido per ogni procedimento.
Tra gli elaborati più frequenti possono rientrare:
relazione tecnica preliminare;
memoria tecnica;
documentazione fotografica commentata;
rilievi e tavole grafiche;
elaborazioni di misure;
computi e conteggi;
analisi della documentazione di progetto;
osservazioni nel corso delle operazioni peritali;
osservazioni alla relazione del CTU;
relazione tecnica conclusiva.
Come si struttura una relazione tecnica di parte?
La struttura dipende dall’incarico, ma una relazione tecnica efficace dovrebbe consentire di capire con immediatezza cosa è stato verificato, con quali dati e come si è arrivati alle conclusioni.
Un possibile schema comprende:
premessa e incarico ricevuto;
oggetto della consulenza;
documentazione esaminata;
sopralluoghi e accertamenti svolti;
strumenti e metodologia utilizzati;
stato dei luoghi o dell’opera;
analisi tecnica;
eventuale confronto con le conclusioni del CTU o della controparte;
osservazioni tecniche;
conclusioni;
fotografie, elaborati e allegati.
Il valore della relazione aumenta se le conclusioni possono essere ricondotte a dati, misure, elaborati, norme tecniche o altre fonti verificabili.
Cosa fa il CTP nell’accertamento tecnico preventivo?
Anche nell’accertamento tecnico preventivo (ATP) la parte può avere interesse a essere assistita da un proprio tecnico.
Il CTP può analizzare preventivamente lo stato dei luoghi, seguire gli accertamenti, partecipare alle operazioni tecniche e formulare osservazioni nell’interesse della parte assistita.
Nel settore edilizio l’ATP può assumere particolare rilevanza quando occorre documentare tempestivamente uno stato di fatto, accertare cause di un danno o affrontare una situazione tecnica prima che interventi successivi modifichino i luoghi.
Per approfondire leggi anche : accertamento tecnico preventivo.
Quali sono i limiti e le responsabilità del CTP?
Il consulente tecnico di parte tutela gli interessi del cliente sul piano tecnico, ma non dovrebbe confondere la funzione difensiva con la possibilità di sostenere qualunque conclusione.
Il limite più importante è la verificabilità dell’argomentazione professionale.
Dati, misure, fotografie e risultati non dovrebbero essere selezionati o rappresentati in modo da alterarne il significato.
Il CTP dovrebbe inoltre mantenere chiaramente distinti:
fatti direttamente osservati;
informazioni ricevute dalla parte;
dati ricavati da documenti;
elaborazioni;
ipotesi;
giudizi tecnici conclusivi.
Il CTP può introdurre nuovi fatti nella CTU?
Il consulente di parte può formulare osservazioni e istanze nel corso delle operazioni, ma la consulenza tecnica non dovrebbe essere considerata uno strumento per ampliare autonomamente l’oggetto del processo.
Sul piano operativo il CTP dovrebbe quindi confrontarsi con il difensore prima di utilizzare documenti, fatti o questioni che potrebbero eccedere l’oggetto dell’accertamento.
Qual è il valore di una relazione del CTP?
La relazione del consulente di parte costituisce una argomentazione tecnica proveniente dalla parte, non una consulenza disposta dal giudice.
La sua efficacia dipende quindi dalla capacità di dimostrare in modo comprensibile e documentato perché una determinata ricostruzione tecnica sia corretta o perché le conclusioni del CTU meritino una diversa valutazione.
La inserirei subito dopo “Cosa fa il CTP nelle controversie edilizie?” e prima dell’ATP. In questo modo la sezione nasce dai diversi ambiti tecnici della consulenza e introduce i software ACCA come strumenti di supporto, senza assumere un tono da tutorial.
Quali strumenti per la CTP?
Gli strumenti utilizzati in una consulenza tecnica di parte dipendono dalla natura dell’accertamento. In una controversia edilizia possono essere necessari software per il calcolo strutturale, il rilievo e la modellazione dell’edificio, la contabilità dei lavori, l’analisi energetica, la verifica degli impianti o la sicurezza.
Il software non sostituisce la valutazione del professionista, ma può supportare il CTP nell’analisi di dati e documenti, nelle verifiche tecniche e nella produzione di elaborati utili al contraddittorio.
Ambito della CTP
Possibili verifiche
Software ACCA
Strutture e dissesti
Modellazione, analisi strutturale, verifiche su edifici nuovi ed esistenti
EdiLus
Computi, lavori e contabilità
Quantità, costi, SAL, contabilità, stima delle opere e degli interventi di ripristino
PriMus
Stato dei luoghi e documentazione dell’edificio
Modellazione BIM, confronto geometrico, elaborati 2D/3D, gestione di nuvole di punti
Edificius
Prestazioni energetiche e involucro
Trasmittanze, ponti termici, condensa, prestazioni energetiche e verifiche edificio-impianto
TerMus
Impianti
Verifiche e modellazione di impianti elettrici, idrico-sanitari e altri sistemi tecnici
usMEP
Sicurezza nei cantieri
Analisi e documentazione relativa alla sicurezza e all’organizzazione del cantiere
CerTus
Prevenzione incendi
Carico d’incendio, resistenza al fuoco, esodo e verifiche antincendio
AntiFuocus
Verifiche strutturali e dissesti
Quando la consulenza riguarda lesioni, dissesti, vulnerabilità strutturale, interventi sull’esistente o contestazioni relative alle strutture, può essere necessario ricostruire il comportamento dell’edificio attraverso un modello di calcolo.
EdiLus è il software BIM ACCA con solutore agli elementi finiti integrato per il calcolo strutturale secondo le NTC e consente di operare su edifici nuovi ed esistenti in cemento armato, muratura, acciaio e legno.
Nell’ambito di una CTP può quindi supportare le analisi relative, ad esempio, a strutture esistenti, interventi di miglioramento o adeguamento sismico e verifica degli elementi strutturali.
Contabilità, costi e lavori contestati
Nelle controversie relative ad appalti, quantità eseguite, SAL, varianti, opere mancanti, lavori non conformi o costi di ripristino, uno degli aspetti centrali può essere la ricostruzione economica dell’intervento.
PriMus consente di gestire computi metrici, analisi prezzi, prezzari, contabilità lavori e documentazione economica dell’opera.
Per il consulente tecnico di parte può essere uno strumento utile quando occorre confrontare il computo di progetto con le lavorazioni effettivamente eseguite oppure quantificare economicamente interventi necessari per eliminare vizi e difetti.
Rilievo, stato dei luoghi e modello dell’edificio
In alcune CTP è necessario rappresentare con precisione lo stato dei luoghi, confrontare geometrie, documentare difformità o ricostruire tridimensionalmente un edificio.
Edificius consente di creare modelli architettonici BIM, elaborati 2D e 3D e di lavorare anche a partire da file CAD, IFC e nuvole di punti. Il software dispone inoltre di funzioni dedicate agli edifici esistenti e alla rappresentazione di lesioni e degradi.
Per i rilievi tridimensionali, usBIM.pointcloud permette invece di visualizzare e analizzare online le nuvole di punti, effettuare sezioni e navigare il rilievo 3D. Può risultare utile quando lo stato dei luoghi è stato acquisito tramite laser scanner o altre tecnologie di rilievo.
Prestazioni energetiche, condensa e involucro
Le controversie tecniche possono riguardare anche prestazioni energetiche, isolamento termico, ponti termici, formazione di condensa o caratteristiche dell’involucro edilizio.
TerMus consente la modellazione energetica dell’edificio e del sistema edificio-impianto, il calcolo dei ponti termici, la verifica delle trasmittanze e l’analisi del rischio di condensa superficiale e interstiziale.
Queste funzioni possono supportare le verifiche tecniche quando il contenzioso riguarda, ad esempio, prestazioni dell’involucro, fenomeni termoigrometrici o difformità rispetto alle prestazioni energetiche previste.
Controversie sugli impianti
Quando la CTP interessa la corretta progettazione, realizzazione o funzionalità degli impianti dell’edificio, possono essere necessari strumenti specialistici per il dimensionamento e la verifica.
La famiglia Impiantus comprende soluzioni dedicate ai diversi sistemi tecnici. Ad esempio, Impiantus-ELETTRICO consente la progettazione e la verifica degli impianti elettrici civili e industriali, mentre Impiantus-IDRAULICO permette di progettare e verificare gli impianti idrico-sanitari e le reti di scarico.
In una consulenza tecnica di parte questi strumenti possono essere utilizzati per confrontare le caratteristiche dell’impianto realizzato con elaborati progettuali, calcoli e requisiti tecnici applicabili.
Sicurezza nei cantieri
Una controversia può riguardare anche aspetti relativi alla sicurezza del cantiere, alla documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 o all’organizzazione delle lavorazioni.
CerTus è la soluzione ACCA dedicata alla sicurezza nei cantieri e alla redazione di documenti come PSC, POS e DUVRI. Può quindi rappresentare uno strumento specialistico nei casi in cui l’accertamento tecnico coinvolga procedure, organizzazione e documentazione della sicurezza.
Prevenzione incendi
Quando il contenzioso riguarda sicurezza antincendio, resistenza al fuoco, vie di esodo, carico d’incendio o conformità delle misure di prevenzione, il CTP può dover analizzare anche specifiche verifiche antincendio.
AntiFuocus consente di gestire la progettazione della prevenzione incendi, effettuare il calcolo del carico d’incendio, verifiche REI e analisi dei tempi di esodo, oltre a produrre elaborati e documentazione tecnica.
Un ambiente digitale per documenti e modelli della consulenza
Oltre ai software specialistici, una CTP può generare una quantità rilevante di relazioni, fotografie, elaborati, modelli BIM, nuvole di punti e documenti di confronto.
L’ambiente usBIM permette di visualizzare e gestire modelli e informazioni tecniche in cloud e può supportare l’organizzazione e la consultazione della documentazione digitale collegata alla consulenza.
La scelta degli strumenti dipende in ogni caso dall’oggetto dell’incarico: una CTP strutturale richiede esigenze diverse da una controversia sulla contabilità lavori, sull’efficienza energetica o sugli impianti. L’elemento comune è la possibilità di disporre di dati, calcoli ed elaborati tecnici verificabili, utili alla ricostruzione della questione oggetto di consulenza.
Domande frequenti sul consulente tecnico di parte
Cosa fa un consulente tecnico di parte?
Il consulente tecnico di parte assiste una parte negli aspetti tecnici di una controversia. Può analizzare documenti e stato dei luoghi, partecipare alle operazioni del CTU, formulare osservazioni e verificare metodo, rilievi e conclusioni tecniche.
Qual è la differenza tra CTU e CTP?
Il CTU è nominato dal giudice per assisterlo nelle questioni tecniche; il CTP è scelto da una parte per assisterla nel contraddittorio tecnico. Il CTP può partecipare alle operazioni e formulare osservazioni ai sensi degli artt. 194 e 201 c.p.c.
Chi può fare il CTP?
L’art. 201 c.p.c. non richiede l’iscrizione all’Albo dei CTU per essere nominati consulenti tecnici di parte. Il professionista dovrebbe però possedere competenze adeguate alla materia e rispettare le eventuali riserve e regole della professione esercitata.
Per fare il CTP bisogna essere iscritti all’Albo CTU?
No. L’Albo dei CTU riguarda i consulenti tecnici destinati agli incarichi dell’autorità giudiziaria; la nomina del consulente di parte è disciplinata separatamente dall’art. 201 c.p.c.
Chi nomina il consulente tecnico di parte?
Il CTP è scelto dalla parte. Nel processo civile il giudice assegna, con l’ordinanza di nomina del consulente d’ufficio, il termine entro cui le parti possono depositare la dichiarazione di nomina del proprio consulente tecnico.
Quanto prende un consulente tecnico di parte?
Non esiste un importo fisso valido per ogni incarico. Il compenso dipende da complessità, sopralluoghi, documentazione, durata delle operazioni, rilievi, prove e attività richieste e deve essere definito secondo le regole applicabili all’incarico professionale.
Chi paga il CTP?
Il compenso è dovuto dal soggetto che conferisce l’incarico professionale. La successiva rifusione della spesa nell’ambito del giudizio è una questione distinta, regolata dalla disciplina delle spese processuali.
Le spese del CTP possono essere rimborsate dalla controparte?
Secondo Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 24699/2026, le spese del CTP nominato nel corso del processo rientrano nelle spese processuali e possono essere liquidate in favore della parte vittoriosa secondo i principi indicati dalla Corte. Per la perizia stragiudiziale valgono presupposti differenti.
Il CTP può contestare la relazione del CTU?
Sì. Il procedimento prevede che le parti possano formulare osservazioni alla relazione del CTU. Per essere efficaci, le contestazioni dovrebbero indicare in modo preciso dati, metodi, misure o conclusioni tecniche non condivise.
Un ingegnere può fare il CTP?
Sì, quando l’incarico riguarda materie compatibili con le sue competenze professionali, ad esempio strutture, impianti, edilizia, infrastrutture, danni, contabilità lavori o altri accertamenti specialistici.
Un geometra può fare il CTP?
Sì, nei limiti delle relative competenze professionali. Gli incarichi possono riguardare, a seconda del caso, rilievi, edilizia, stime, confini, consistenza degli immobili, lavori e contabilità.
Un architetto può fare il CTP?
Sì. Un architetto può svolgere attività di consulenza tecnica di parte nei settori coerenti con le proprie competenze, come progettazione, edilizia, difetti costruttivi, immobili e questioni tecnico-urbanistiche.
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