DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale
Introdotto per le gare d’appalto sopra i 200.000 euro con prevalente utilizzo di manodopera, dal 1° ottobre 2024 il DURF diventa un requisito anche per la patente a crediti
Dal 1° gennaio 2020 è richiesto un nuovo adempimento per committenti, appaltatori e subappaltatori: il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) ovvero il certificato di regolarità fiscale.
Il DURF è, in pratica, una certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate, corrispondente all’analogo DURC di INPS e INAIL.
Il certificato è previsto dall’art. 17- bis del D.Lgs. 241/1997, come modificato dalla Legge 157/2019.
Cos’è il DURF e quando è obbligatorio?
L’articolo 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 prevede – per le opere o i servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera – l’obbligo:
per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
La medesima disposizione prevede un meccanismo di esonero da questi adempimenti: tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente con il DURF la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti richiesti.
Il DURF pertanto è un documento che consente di semplificare il controllo da parte dei committenti sull’effettivo versamento delle ritenute a favore dei lavoratori, per contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento della manodopera.
La circolare 1/2020 chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis:
l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad 200.000 euro;
l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
i contratti devono essere caratterizzati da:
prevalente utilizzo di manodopera;
prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
A tal proposito, è importante precisare che:
la soglia dei 200.000 euro è verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario;
a fini della determinazione del prevalente utilizzo di manodopera si fa riferimento al numeratore, alla retribuzione lorda, riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Quali sono i requisiti per ottenere il DURF?
Per ottenere il DURF, l’impresa deve:
essere in attività da almeno tre anni;
essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Sono esclusi dall’obbligo di possesso del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, non possano richiederlo per la mancanza del requisito di anzianità lavorativa di almeno tre anni.
Come si calcola la soglia del 10%
Secondo i criteri illustrati con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, per verificare il requisito del 10% occorre considerare:
il numeratore, i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in compensazione;
il denominatore, i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni relative allo stesso triennio.
Con la risoluzione 53/2020 sono stati ricompresi nel calcolo anche:
i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette ai meccanismi dell’inversione contabile (reverse charge);
i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment); si tratta, in entrambi i casi, di IVA dovuta il cui obbligo di versamento viene traslato, per finalità antifrode, sul committente/cessionario ovvero sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati;
l”’imposta teorica” corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale delle imposte;
l”’imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
l”’imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo;
fattispecie caratterizzate dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuno dei soggetti aderenti allo specifico regime, mentre il solo assolvimento
del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.
Non sono invece considerati, i pagamenti relativi ai debiti iscritti a ruolo. Nel tempo, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso nel calcolo anche alcune somme che non vengono materialmente versate dall’impresa interessata.
Tra queste rientrano, ad esempio, l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge e split payment, oltre ad alcune imposte assolte da altri soggetti nell’ambito del consolidato fiscale, della trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo.
Il criterio seguito non è quindi esclusivamente formale: in determinate fattispecie assume rilievo anche la riferibilità economica e fiscale del prelievo all’impresa, pur quando il pagamento sia materialmente effettuato da un altro soggetto.
Requisito del 10%: ammesse ritenute sugli interessi bancari e imposte pagate all’estero
Risposta AE 174/2026
Con la Risposta n. 174/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del requisito del 10% previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, possono rilevare anche le ritenute sugli interessi bancari e, entro il limite del credito d’imposta spettante, le imposte pagate all’estero. Una lettura sostanziale dei versamenti che può agevolare le imprese, in particolare quelle che operano negli appalti e nelle commesse internazionali e si trovano a ridosso della soglia necessaria per il DURF.
Maggiori approfondimenti sulla risposta 174/2026
Gli avvisi bonari nel calcolo del 10%
Risposta AE 63/2026
Con l’istanza di interpello che ha generato la Risposta 63/2026, una società operante nel settore degli appalti ha chiesto se i versamenti eseguiti tramite modello F24 per definire le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/72) potessero essere inclusi nel calcolo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale” utili al raggiungimento del limite del 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha accolto pienamente la tesi del contribuente. L’Amministrazione ha chiarito che i versamenti effettuati per la definizione delle comunicazioni di irregolarità rientrano a pieno titolo nel calcolo, in quanto attestano in modo inequivocabile la volontà e la capacità dell’impresa di adempiere ai propri obblighi tributari, soddisfacendo così il requisito di affidabilità fiscale richiesto dal legislatore.
L’Agenzia ha però precisato un importante vincolo temporale: affinché le somme pagate a seguito di avviso bonario possano concorrere alla formazione della quota del 10%, è indispensabile che i relativi versamenti siano stati materialmente eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento (tra la data di inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più remota e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione più recente).
Il requisito dei tre anni di attività nelle scissioni con scorporo
Risposta AE 50/2026
Nell’istanza di interpello relativa alla Risposta 50/2026 il dubbio riguarda il requisito dell’anzianità aziendale (essere in attività da almeno tre anni) a seguito di un’operazione di scissione mediante scorporo (ex art. 2506.1 c.c.).
La società istante, neocostituita a seguito della scissione, aveva ereditato il ramo d’azienda operativo (costruzione e installazione impianti) esercitato continuativamente dalla società scissa da oltre 28 anni. L’istante chiedeva quindi di poter “ereditare” anche l’anzianità aziendale della scissa per poter richiedere immediatamente il DURF, appellandosi ai principi di continuità e neutralità fiscale delle operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione del contribuente. Richiamando le recenti modifiche all’art. 173 del TUIR (adeguato alla nuova disciplina civilistica della scissione con scorporo), l’Amministrazione ha evidenziato che il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare il passaggio delle posizioni soggettive, impedendo un’interpretazione estensiva del principio di continuità fino a ricomprendervi il mero “periodo di svolgimento dell’attività economica”.
Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato la natura speciale e la finalità antielusiva dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Trattandosi di una norma che deroga alle regole ordinarie (vietando, ad esempio, la compensazione), i suoi requisiti non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione di legge, a una società neocostituita per effetto di una scissione con scorporo non può essere riconosciuto il triennio di attività commerciale maturato in capo alla società scissa. La newco dovrà quindi attendere il compimento del proprio triennio di vita per poter richiedere il DURF.
Come richiedere il DURF?
L’istanza per il rilascio del certificato di regolarità fiscale deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente tramite l’apposito modello:
mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
mediante raccomandata all’Ufficio territoriale competente;
mediante posta elettronica certificata.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
In seguito alla richiesta, l’Agenzia delle Entrate può emettere un DURF POSITIVO (quando siano rispettati i vari requisiti) o un DURF NEGATIVO con esplicita evidenza dei requisiti mancanti.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
Quanto costa richiedere il DURF?
L’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.
Quando non serve chiedere il DURF?
Non sono tenute a esibire il DURF:
le Pubbliche Amministrazioni, qualora siano esse stesse appaltatrici o subappaltatrici, sempre che si tratti di attività istituzionale non commerciale (devono invece chiederlo quando sono committenti);
le imprese non stabilite in Italia;
soggetti che non esercitano attività d’impresa.
Il modello del DURF è stato approvato, insieme alle relative istruzioni, con il provvedimento 54730/2020.
I chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella Circolare 1/2020.
Cosa succede se non ho il DURF?
Non avere il DURF, o avere un DURF NEGATIVO, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente.
Il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio (o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate).
Entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente deve informare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Riepilogando, la sospensione del pagamento è prevista in caso di:
mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati;
omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa;
in caso di omessa comunicazione al committente (tramite il DURF) della sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti richiesti.
DURF obbligatorio per la richiesta della patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024 il documento di regolarità fiscale – DURF figura tra i requisiti per ottenere la patente a crediti.
Le imprese che non riescono a soddisfare i requisiti per ottenere il DURF, non potranno richiedere la patente a crediti e di conseguenza non potranno partecipare alle gare d’appalto.
Per le imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 è prevista infatti l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
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