Condono edilizio Lazio: i limiti dimensionali sono alternativi o cumulativi?
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 12/2004, il superamento dei 200 m³ non preclude, di per sé, la sanatoria se l’ampliamento non supera il 20% della volumetria della costruzione originaria
Il Consiglio di Stato, sent. 6559/2026, chiarisce che nel condono edilizio disciplinato dall’art. 2, comma 1, della L.R. Lazio 12/2004, il limite del 20% della volumetria della costruzione originaria e quello di 200 m³ non devono essere rispettati contemporaneamente. Secondo il Collegio, l’espressione “in alternativa” impone di considerare i due limiti come autonomi e alternativi, e non come condizioni cumulative.
Ne consegue che un ampliamento superiore a 200 m³ può comunque rientrare nella sanatoria se non eccede il 20% della volumetria dell’edificio originario.
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Il caso
L’Amministrazione aveva respinto un’istanza di condono edilizio presentata il 10 dicembre 2004 per alcune opere abusive.
La proprietaria ha quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, sostenendo che il diniego fosse illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR, con sentenza n. 17244/2023, ha tuttavia respinto il ricorso. La proprietaria ha quindi deciso di proporre appello, contestando la decisione di primo grado e richiamando, tra gli altri motivi, l’error in iudicando, la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione del principio di tutela dell’affidamento.
La questione è così giunta al giudice di secondo grado, chiamato a verificare la legittimità del diniego di condono e le contestazioni sollevate dalla ricorrente.
Ai fini della decisione assume però rilievo soprattutto il primo motivo, con cui veniva contestata la violazione dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 12/2004.
Secondo l’appellante, il superamento della soglia dei 200 m³ non escludeva la sanatoria, poiché risultava comunque rispettato l’altro parametro previsto dalla norma, ossia il limite del 20% della volumetria della costruzione originaria.
Limiti dimensionali: alternativi o cumulativi?
Il Consiglio di Stato ritiene fondato il primo motivo di appello e accoglie la censura relativa all’interpretazione dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 12/2004. La norma regionale, così come riportata nella sentenza, stabilisce che:
Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive:
a) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi.
Il Consiglio di Stato concentra il proprio ragionamento proprio sulla locuzione “in alternativa” che implica la possibilità di sanatoria sia degli ampliamenti non superiori al venti per cento della costruzione originaria, e sia di quelli che, pur non rientrando nella prima opzione, nondimeno abbiano una superficie non superiore a 200 metri cubi.
Il Collegio esclude quindi che i due limiti possano essere letti come condizioni cumulative.
Nel caso in esame, l’appellante ha realizzato un ampliamento di 329,50 m2, che sviluppa una volumetria maggiore di 200 m3. Nondimeno, l’ampliamento da lei realizzato non è superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria.
Il superamento della soglia dei 200 m³ non è quindi sufficiente, da solo, a escludere la possibilità di sanatoria: poiché l’intervento rientrava nell’altro parametro previsto dalla norma, il Consiglio di Stato conclude che, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dell’Amministrazione, il limite volumetrico doveva considerarsi rispettato.
Da qui l’accoglimento dell’appello.
Approfondimenti
Per approfondire il tema leggi l’articolo dedicato a Regione Lazio: condono edilizio, via libera alla legge sblocca-pratiche e Condono edilizio
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