Requisito del 10% negli appalti ai fini DURF: ammesse ritenute sugli interessi bancari e imposte pagate all’estero
Per le imprese vicine alla soglia del 10% il Fisco amplia il perimetro dei versamenti rilevanti
Con la Risposta n. 174/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul requisito previsto dall’art. 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 241/1997, relativo ai versamenti registrati nel conto fiscale dell’impresa. Il chiarimento riguarda in particolare due voci: le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi bancari e le imposte pagate all’estero, utilizzate in Italia sotto forma di credito d’imposta.
L’obiettivo è chiarire se e a quali condizioni tali somme possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi o compensi richiesta ai fini del DURF.
L’art. 17-bis prevede infatti specifici adempimenti in materia di ritenute fiscali per determinati affidamenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e dall’impiego di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.
Tali obblighi non trovano applicazione quando l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice consegna al committente la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Tra questi requisiti, l’impresa deve:
essere in attività da almeno 3 anni;
essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
aver effettuato, nel periodo relativo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.
Il nodo affrontato dall’Agenzia riguarda quindi quali somme possano essere effettivamente considerate per raggiungere questa percentuale.
Quali somme possono concorrere al requisito del 10%?
A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è una società che opera nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica, con attività nei comparti della produzione di energia elettrica, petrolchimica, vetro, cemento e materiali metallici.
La società precisa che, secondo quanto rappresentato nell’interpello, le prestazioni svolte non sarebbero normalmente riconducibili agli appalti cosiddetti “labour intensive”, poiché non comporterebbero un utilizzo prevalente della manodopera presso le sedi del committente né l’impiego strutturale dei beni strumentali di quest’ultimo.
Nonostante ciò, alcuni committenti richiedono comunque il DURF come strumento ordinario di compliance contrattuale, indipendentemente dalla concreta configurazione dei presupposti previsti dall’art. 17-bis.
Il problema riguarda quindi il calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale” necessari per raggiungere la soglia del 10%.
Nell’attività ordinaria della società ricorrono, in particolare, due componenti:
le ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sulle disponibilità bancarie e sui depositi;
le imposte pagate all’estero sui redditi derivanti da commesse internazionali, alle quali è collegato il credito d’imposta disciplinato dall’art. 165 del TUIR.
La società chiede quindi se le ritenute sugli interessi attivi, versate all’Erario italiano dagli istituti di credito in qualità di sostituti d’imposta, possano essere conteggiate nel numeratore utilizzato per verificare il requisito del 10%.
Il secondo quesito riguarda invece le imposte versate all’estero. Queste somme non transitano nel conto fiscale italiano, ma possono dare luogo a un credito d’imposta utilizzabile in Italia secondo quanto previsto dall’art. 165 del TUIR. L’istante chiede quindi se anche tali imposte possano concorrere, nei limiti previsti, al raggiungimento della soglia del 10%.
Come si calcola la soglia del 10%
L’Agenzia delle Entrate parte dai criteri già illustrati con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, per verificare il requisito del 10% occorre considerare:
il numeratore, i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in compensazione;
il denominatore, i ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni relative allo stesso triennio.
Non sono invece considerati, secondo il richiamo contenuto nella risposta, i pagamenti relativi ai debiti iscritti a ruolo. Nel tempo, tuttavia, l’Agenzia ha ammesso nel calcolo anche alcune somme che non vengono materialmente versate dall’impresa interessata.
Tra queste rientrano, ad esempio, l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge e split payment, oltre ad alcune imposte assolte da altri soggetti nell’ambito del consolidato fiscale, della trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo.
Il criterio seguito non è quindi esclusivamente formale: in determinate fattispecie assume rilievo anche la riferibilità economica e fiscale del prelievo all’impresa, pur quando il pagamento sia materialmente effettuato da un altro soggetto.
Ritenute sugli interessi attivi: sì al conteggio
Secondo l’Agenzia, nel calcolo della soglia del 10% possono essere incluse anche le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi, nonostante il versamento venga materialmente eseguito dal sostituto d’imposta. Il motivo è che il prelievo tributario è economicamente riferibile all’impresa, mentre l’adempimento viene effettuato da un altro soggetto, cioè la banca in qualità di sostituto d’imposta.
La manifestazione di capacità contributiva resta infatti riconducibile alla società che percepisce gli interessi, anche se il versamento all’Erario viene materialmente eseguito dall’istituto di credito.
Le ritenute possono quindi essere considerate tra i versamenti rilevanti ai fini del requisito previsto dall’art. 17-bis.
Imposte pagate all’estero: quando rientrano nel calcolo
L’Agenzia dà una risposta positiva anche in relazione alle imposte pagate all’estero: tali somme possono essere considerate ai fini della soglia del 10%, ma fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Si tratta del passaggio più significativo della risposta.
Le imposte versate all’estero, infatti, non risultano nel conto fiscale italiano né direttamente né attraverso un sostituto d’imposta o un altro soggetto residente.
Nonostante ciò, secondo l’Agenzia rappresentano comunque un elemento indicativo della complessiva affidabilità fiscale dell’impresa.
Inoltre, l’utilizzo del credito per imposte pagate all’estero a scomputo dell’IRES dovuta in Italia viene considerato, nella sostanza, come una modalità di assolvimento dell’imposta.
Il principio che emerge dalla risposta è quindi quello di una valutazione non esclusivamente formale dei versamenti presenti nel conto fiscale.
Ai fini del requisito del 10% possono rilevare anche somme che non transitano direttamente attraverso un pagamento F24 effettuato dall’impresa, purché il prelievo sia fiscalmente ed economicamente riconducibile alla stessa secondo i criteri indicati dall’Agenzia.
Resta fermo, infine, che la Risposta 174/2026 non entra nel merito della sussistenza, nel caso concreto, di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione né valuta la correttezza dell’eventuale DURF rilasciato dall’Ufficio competente.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale.
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