Una vecchia condanna penale va dichiarata nel DGUE anche se la pena è stata eseguita?
Una vecchia condanna penale va dichiarata nel DGUE? Il TAR Sicilia chiarisce quando l’omissione può compromettere l’affidabilità dell’impresa negli appalti pubblici
Una condanna penale risalente a molti anni prima, per la quale la pena sia stata interamente eseguita, deve essere comunque dichiarata quando un’impresa partecipa a una gara d’appalto? E il semplice decorso del tempo può giustificare la mancata indicazione del precedente nel DGUE? La questione è stata affrontata dal TAR Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2702/2026, che ha confermato l’esclusione di un’impresa da una procedura di affidamento per aver omesso di dichiarare una condanna penale del proprio legale rappresentante risalente al 2010.
Il principio della decisione è che l’esecuzione della pena non equivale all’estinzione del reato e che l’omissione dichiarativa può incidere sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
Il caso: l’impresa esclusa per una condanna del 2010
La controversia nasce da una procedura negoziata indetta da un Comune per l’affidamento di un accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per il biennio 2026-2027.
Durante le verifiche sui requisiti di partecipazione, la stazione appaltante rilevava un precedente penale a carico del legale rappresentante di una società concorrente. Si trattava di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Palermo il 23 giugno 2010, relativo a sanzioni penali fiscali.
Il precedente non era stato indicato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
L’amministrazione disponeva quindi l’esclusione dell’impresa, ritenendo che la condanna e la sua mancata dichiarazione incidessero sull’affidabilità del concorrente.
La società impugnava il provvedimento, sostenendo che:
la pena fosse stata integralmente eseguita;
dal casellario giudiziale non risultassero precedenti da dichiarare;
la condanna, risalente a oltre quindici anni prima, non fosse più rilevante;
l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere chiarimenti prima dell’esclusione.
Secondo la ricorrente, inoltre, non sussistevano i presupposti per configurare un grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023.
Una condanna penale già eseguita deve essere dichiarata nel DGUE?
Il TAR respinge le argomentazioni dell’impresa, distinguendo due situazioni giuridicamente differenti: l’esecuzione della pena e l’estinzione del reato.
Dalla documentazione acquisita emergeva che la pena detentiva, inizialmente convertita in pena pecuniaria, era stata successivamente convertita dal Tribunale di Sorveglianza in dodici giorni di libertà vigilata. Secondo il Collegio, l’avvenuta espiazione non eliminava l’obbligo dichiarativo nel caso esaminato.
La sentenza precisa infatti che l’esecuzione della pena:
non è, certo, una esimente rispetto all’obbligo di indicare nel DGUE il proprio status penale.
Il giudice esclude quindi che il semplice adempimento della sanzione possa essere equiparato all’estinzione del reato.
Quando il decorso del tempo consente di non dichiarare una condanna?
Il TAR richiama l’articolo 95, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e l’articolo 676 del codice di procedura penale.Il punto decisivo riguarda la necessità di una pronuncia giudiziale che dichiari formalmente l’estinzione del reato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ribadisce che:
l’estinzione del reato […] sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo.
Occorre, invece, una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale che accerti la sussistenza dei relativi presupposti.
Nel caso esaminato, tale pronuncia non risultava intervenuta.
Pertanto, la società non poteva giustificare l’omissione facendo riferimento esclusivamente alla risalenza della condanna e all’avvenuta esecuzione della pena.
L’omissione di un precedente penale comporta automaticamente l’esclusione?
Un altro passaggio significativo della sentenza riguarda il rapporto tra omissione dichiarativa, grave illecito professionale e affidabilità dell’impresa.
Il TAR evidenzia che il Comune non aveva applicato una causa di esclusione automatica.
L’amministrazione aveva invece effettuato una valutazione discrezionale, considerando congiuntamente il contenuto della condanna e la mancata indicazione del precedente nel DGUE.
Secondo la stazione appaltante, la dichiarazione reticente poteva rappresentare un indice della volontà di occultare una circostanza rilevante ai fini della verifica dei requisiti.
Il Collegio ritiene questa valutazione legittima, osservando che:
la valutazione di inaffidabilità complessivamente espressa dall’amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica.
Il TAR richiama inoltre l’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, che valorizza i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato nell’interpretazione delle disposizioni.
Non è dunque la semplice esistenza di una vecchia condanna a determinare automaticamente l’esclusione: nel caso concreto, assume rilievo la valutazione complessiva del precedente penale e dell’omissione dichiarativa.
La comunicazione tardiva dell’esclusione rende illegittimo il provvedimento?
La sentenza affronta anche il termine di cinque giorni previsto dall’articolo 90 del D.Lgs. 36/2023 per la comunicazione dell’esclusione. Il TAR chiarisce che tale termine ha natura ordinatoria e sollecitatoria, non perentoria. Il suo superamento non determina automaticamente l’illegittimità dell’esclusione né compromette il diritto di difesa dell’operatore. Il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento decorre dalla comunicazione o dalla piena disponibilità degli atti secondo la disciplina applicabile.
La decisione del TAR Sicilia
Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la legittimità dell’esclusione. La sentenza chiarisce che un precedente penale non può essere considerato estinto per il solo decorso del tempo o per l’avvenuta esecuzione della pena.
Inoltre, l’omessa dichiarazione nel DGUE può concorrere a compromettere il giudizio di affidabilità dell’impresa, quando la stazione appaltante abbia svolto una valutazione concreta e adeguatamente motivata.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati al grave illecito professionale, alle cause di esclusione nel Codice Appalti, con l’analisi delle cause automatiche e non automatiche previste dal D.Lgs. 36/2023. Nella partecipazione agli appalti pubblici, anche una gestione ordinata della documentazione è importante. Con il software bim management system puoi organizzare e condividere in un ambiente digitale i documenti relativi alle commesse, mantenendo disponibili le informazioni per la consultazione e la collaborazione tra i soggetti coinvolti.
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