Le incongruenze nei costi obbligano il RUP ad avviare la verifica di continuità?
Le incongruenze nei costi impongono la verifica dell’offerta anomala? Il TAR Campania chiarisce quando è necessaria la verifica di congruità ex art. 110
Nelle gare pubbliche, la presenza di costi apparentemente sottostimati, spese non dettagliate o prestazioni migliorative prive di una specifica contabilizzazione può obbligare il RUP ad avviare la verifica dell’anomalia?
La questione assume particolare rilievo quando un concorrente contesta la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria, chiedendo l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.
Con la sentenza n. 5391/2026, il TAR Campania chiarisce che non è sufficiente individuare singole incongruenze contabili. Occorre dimostrare la presenza di elementi specifici capaci di compromettere l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
Il caso: l’aggiudicazione di un appalto per la gestione dei rifiuti
La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Serrara Fontana, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’impresa prima classificata aveva ottenuto 76,653 punti, presentando un ribasso dell’8,20%. La seconda classificata, con 69,665 punti, impugnava l’aggiudicazione contestando diversi aspetti dell’offerta vincitrice.
Tra le censure figuravano il mancato rilascio di una specifica dichiarazione relativa alla clausola sociale e la rimodulazione delle frequenze di raccolta dei rifiuti, ritenuta una variante peggiorativa anziché una miglioria. La contestazione più significativa riguardava, tuttavia, la presunta anomalia economica dell’offerta.
I motivi del ricorso: cinque presunte incongruenze economiche
La ricorrente individuava cinque elementi che, a suo giudizio, avrebbero imposto l’attivazione della verifica di congruità:
ammortamento delle attrezzature: calcolato su cinque anni anziché sui quattro anni iniziali del contratto, con conseguente riduzione dei costi annui;
costo della manodopera per le migliorie: 1.053 ore annue di prestazioni aggiuntive a fronte di sole 216,33 ore eccedentarie contabilizzate, con una differenza di 836,67 ore;
attrezzature migliorative: mancata indicazione analitica dei costi relativi a droni, sistemi di videosorveglianza e altre dotazioni tecnologiche;
lavoro festivo e notturno: assenza di voci autonome per le maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo;
spese contrattuali: mancata contabilizzazione separata degli oneri di rogito e bollo.
Secondo la ricorrente, tali circostanze dimostravano l’inattendibilità dell’offerta o, quantomeno, rendevano necessaria la verifica prevista dall’art. 110 del Codice.
Quando è obbligatoria la verifica dell’offerta anomala?
Il TAR respinge il ricorso e richiama l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti valutano congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta quando questa, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il Collegio precisa:
«L’attivazione del sub-procedimento non è automatica e non è rimessa alla mera allegazione di parte».
La verifica, quindi, presuppone indici oggettivi e concreti di possibile insostenibilità, non semplicemente l’esistenza di contestazioni formulate da un concorrente.
La sentenza richiama inoltre la natura globale e sintetica del giudizio di congruità:
«Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala, inoltre, ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme».
Non conta soltanto l’eventuale inesattezza di una componente economica, ma la sua effettiva capacità di compromettere l’esecuzione dell’appalto.
Ammortamenti e costi delle migliorie: perché le contestazioni sono state respinte?
Sul periodo di ammortamento, il TAR rileva che il piano industriale contemplava già un orizzonte quinquennale e che la documentazione di gara non imponeva un criterio contabile differente. La scelta dell’aggiudicataria risultava quindi esplicita, verificabile e coerente con il quadro economico dell’affidamento.
Quanto alla manodopera, i giudici escludono che ogni miglioria debba necessariamente tradursi in un aumento proporzionale delle ore lavorate. L’ottimizzazione dei turni, la riduzione dei tempi improduttivi e l’impiego di tecnologie possono consentire prestazioni aggiuntive senza incrementi lineari dei costi, fermo restando il rispetto dei minimi salariali inderogabili.
Analogamente, l’assenza di specifiche sottovoci per attrezzature, maggiorazioni festive o spese di stipula non dimostra automaticamente che tali oneri siano stati omessi o che l’offerta sia economicamente insostenibile.
La ricorrente non aveva fornito una quantificazione rigorosa capace di dimostrare l’incidenza complessiva delle presunte carenze.
Il giudice può imporre l’avvio della verifica di congruità?
Un ulteriore passaggio riguarda i limiti del controllo giurisdizionale. Il TAR richiama l’art. 34, comma 2, del Codice del processo amministrativo, osservando che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri tecnico-discrezionali non ancora esercitati.
Nel caso esaminato, non erano stati dimostrati elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti tali da giustificare l’intervento richiesto. Il ricorso viene quindi integralmente respinto, con conferma dell’aggiudicazione.
Principio di equivalenza indicazioni operative
Approfondimenti
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