RENTRI, la guida ANCE sugli adempimenti per le imprese edili

RENTRI, la guida ANCE sugli adempimenti per le imprese edili

Quando basta la registrazione, quando serve l’iscrizione. Un recap dei principali adempimenti a carico degli operatori del settore

La normativa sulla gestione dei rifiuti è in continua evoluzione, e uno dei passaggi più significativi di questa trasformazione digitale è il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha recentemente pubblicato un’utile guida – aggiornata ad aprile 2026 – per supportare le imprese di costruzione nel passaggio a questo nuovo sistema.

Di seguito proponiamo la Guida ANCE in download gratuito, una sintesi dei contenuti e un recap dei principali adempimenti a carico degli operatori del settore.

Cos’è il RENTRI e quali sono gli obblighi per le imprese?

Il RENTRI è il sistema digitale per raccogliere le informazioni relative a tutte le fasi del ciclo di vita dei rifiuti (produzione, trasporto, recupero o smaltimento).

L’obiettivo è favorire la tracciabilità attraverso una gestione informatizzata.

Sebbene i format cambino, diventando digitali o scaricabili dal portale, gli adempimenti sostanziali di base rimangono gli stessi. Le imprese dovranno infatti continuare a gestire:

il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) per il trasporto.
il Registro cronologico di carico e scarico (Registro C/S), le cui tempistiche di annotazione (es. 10 giorni dalla produzione) restano invariate.
la Dichiarazione annuale MUD, da presentare storicamente entro il 30 aprile.

La grande novità risiede nell’introduzione di nuovi formati (obbligatori per tutti dal 13 febbraio 2025), nella tenuta digitale dei registri (per gli iscritti al portale) e, dal 2026, nell’introduzione del FIR digitale (xFIR), gestibile anche tramite apposita App mobile.

Fino al 15 settembre 2026 (grazie al recente decreto “Milleproroghe 2026”) sarà comunque possibile un regime di alternatività tra FIR cartaceo e xFIR.

Iscrizione vs registrazione: quando e come farle?

Il RENTRI distingue nettamente tra “Registrazione” e “Iscrizione”, a seconda degli obblighi di legge previsti in capo alle aziende.

Quando le imprese edili si devono iscrivere? L’Iscrizione è a obbligatoria per chi oggi è già tenuto alla tenuta del Registro di carico e scarico e al MUD. Per il settore edile l’obbligo impatta principalmente le imprese che producono rifiuti pericolosi.

L’iscrizione per la produzione dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione è infatti esclusa dall’obbligo.

Le scadenze normate dal D.M. 59/2023 sono suddivise in tre scaglioni in base alla dimensione aziendale (riferite ai lavoratori dell’intera azienda al 31 dicembre dell’anno precedente):

entro il 13 febbraio 2025 (Scaglione 1): produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, impianti, trasportatori professionali.
entro il 14 agosto 2025 (Scaglione 2): produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
entro il 13 febbraio 2026 (Scaglione 3): tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

Quando registrare? La Registrazione, al contrario, è l’operazione (gratuita) necessaria per i soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI (es. imprese edili che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, a prescindere dal numero dei dipendenti). È obbligatoria per accreditarsi al portale RENTRI e poter generare, scaricare e vidimare i nuovi modelli del FIR cartaceo. Devono registrarsi anche le imprese tenute all’iscrizione ma per le quali non è ancora scattato il proprio “scaglione” temporale.

L’unità locale nel RENTRI: il cantiere è un’unità locale?

Uno dei dubbi più grandi per il mondo building riguarda l’iscrizione delle sedi in cui i rifiuti vengono fisicamente prodotti e gestiti. Il D.M. 59/23 definisce l’”Unità Locale” come una sede operativa stabile in cui l’operatore esercita l’attività economica e dove avvengono le operazioni soggette all’amobito RENTRI.

Il cantiere edile è considerato un’unità locale? La risposta (confermata anche da una Circolare del MASE e ribadita dall’ANCE) è che il cantiere, di norma, NON è un’unità locale proprio a causa della sua natura temporanea.

Un cantiere assume lo status di Unità Locale da iscrivere al RENTRI solo ed esclusivamente se convergono contemporaneamente due condizioni:

la stabilità del cantiere (es. organizzazione complessa con presenza stabile di uffici, magazzini o laboratori al suo interno).
la produzione al suo interno di rifiuti pericolosi.

Se la sede del cantiere non rientra in questa natura di stabilità, l’impresa dovrà procedere all’iscrizione della sola sede legale. Sul nuovo Registro di Carico e Scarico, compilerà la specifica voce barrando l’opzione “rifiuto prodotto fuori dall’Unità locale”, e sul FIR indicherà nei campi predisposti il “luogo di produzione se diverso dall’Unità locale”.

Attenzione alle Sanzioni

Con il D.L. 116/2025 (convertito in Legge 147/2025) l’impianto sanzionatorio è stato inasprito pesantemente. L’omessa o irregolare tenuta dei nuovi registri digitali comporta un’ammenda che va da 4.000 a 20.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 10.000 a 30.000 euro per i rifiuti pericolosi, oltre a rischiare pesanti misure collaterali come la sospensione dall’Albo Gestori Ambientali o la sospensione della patente per il trasporto.

Fonte: ANCE

 

 

 

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