Assenza non gestita del capo-cantiere come preposto? Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio

Assenza non gestita del capo-cantiere come preposto? Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio

La Cassazione chiarisce che deleghe e POS non bastano se l’evento dipende da un difetto strutturale del processo lavorativo

La sentenza n. 12349/2026 si inserisce nel solco ormai consolidato della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, ma lo fa con un livello di dettaglio operativo che la rende particolarmente rilevante per chi gestisce cantieri complessi. Il caso riguarda un infortunio mortale avvenuto durante operazioni di avanzamento in galleria, nella fase di posa delle centine, dove una manovra eseguita in modo difforme rispetto alle procedure previste ha causato il distacco di un elemento e il colpo fatale al lavoratore.

Il datore di lavoro, titolare dell’impresa, aveva sostenuto di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, richiamando la presenza di un POS adeguato, l’esistenza di più preposti e la delega delle funzioni di vigilanza.

Contesto normativo: obblighi prevenzionistici e organizzazione del cantiere

Il quadro normativo di riferimento è quello del D.Lgs. 81/2008, in cui la posizione del datore di lavoro resta centrale anche nelle strutture organizzative articolate. In particolare, gli obblighi previsti dall’art. 18 non si esauriscono nella predisposizione di misure e nella nomina dei soggetti della sicurezza, ma includono un dovere più ampio di organizzazione e controllo.

La distinzione tra datore di lavoro, dirigente e preposto, più volte richiamata dalla giurisprudenza e ribadita anche in questa pronuncia, non implica una separazione rigida delle responsabilità. Il datore resta garante dell’assetto complessivo del sistema e risponde quando il rischio deriva da scelte organizzative inadeguate, mentre al preposto è affidata la vigilanza operativa sulla corretta esecuzione delle lavorazioni. La sentenza richiama espressamente questo schema, ma ne evidenzia i limiti applicativi quando la struttura organizzativa non è in grado di garantire una vigilanza effettiva e continua.

La ricostruzione del fatto e il nodo della fase esecutiva

L’evento si verifica in una fase operativa delicata, quella della posa delle centine, in cui i lavoratori adottano una modalità esecutiva difforme da quella prevista nel POS. In particolare, l’uso improprio del martello demolitore collegato all’escavatore determina uno spostamento del piedritto e la perdita di controllo del mezzo, con conseguenze mortali.

La difesa insiste proprio su questo punto, sostenendo che si tratti di un errore esecutivo imputabile ai lavoratori o ai preposti presenti in cantiere. La Corte, però, ribalta questa impostazione e sposta l’attenzione a monte, evidenziando che la deviazione dalle procedure non è un fatto isolato, ma il sintomo di un sistema di controllo inefficace.

In altre parole, l’errore operativo non viene letto come causa autonoma dell’evento, ma come manifestazione di una carenza organizzativa.

Il ruolo del capocantiere e la sua qualificazione giuridica

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda la figura del capocantiere. La Corte riconosce che tale figura non è espressamente tipizzata dal D.Lgs. 81/2008, ma chiarisce che, quando viene individuata nell’organizzazione aziendale, essa assume sostanzialmente il ruolo di preposto.

Questo significa che il capocantiere diventa il soggetto incaricato della vigilanza concreta sull’andamento dei lavori e sull’osservanza delle norme di sicurezza. Tuttavia, il punto decisivo non è tanto la qualificazione della figura, quanto la gestione della sua presenza.

La Corte afferma che, una volta istituita questa funzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che essa sia sempre operativa. L’assenza del capocantiere, non adeguatamente gestita, diventa quindi un elemento centrale nella catena causale dell’infortunio.

L’obbligo di sostituzione e la continuità della vigilanza

È proprio su questo aspetto che la sentenza compie un salto qualitativo in termini applicativi. Il principio, già affermato in precedenti arresti, secondo cui il datore deve prevedere la sostituzione del capocantiere assente, viene qui calato in modo concreto nella dinamica del cantiere.

La Corte non si limita a ribadire un obbligo formale, ma lo collega direttamente all’efficacia del sistema di prevenzione. Se la vigilanza viene meno, anche temporaneamente, si crea un vuoto organizzativo che espone i lavoratori a rischi non controllati. In questo senso, la mancata sostituzione non è una semplice omissione, ma una vera e propria carenza strutturale.

Il dato particolarmente significativo è che la presenza di altri preposti non viene ritenuta sufficiente. La Corte sottolinea che non conta il numero delle figure presenti, ma la chiarezza e l’effettività dell’assetto organizzativo. In assenza di una precisa individuazione del soggetto responsabile della vigilanza in quel momento, il sistema non può dirsi funzionante.

Difetto strutturale e limiti della delega

La sentenza si inserisce pienamente nel filone giurisprudenziale che distingue tra disfunzioni occasionali e carenze strutturali. Nel primo caso, la delega può avere efficacia esimente; nel secondo, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro.

Nel caso concreto, la Corte qualifica l’evento come espressione di un difetto strutturale del processo lavorativo. Non si tratta di una violazione episodica delle regole, ma di un’organizzazione che non ha garantito un controllo adeguato su una fase critica delle lavorazioni. Questo passaggio è fondamentale perché chiarisce che la corretta redazione del POS e la presenza di deleghe non sono elementi sufficienti a escludere la responsabilità, se il sistema nel suo complesso non è in grado di prevenire comportamenti pericolosi.

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Capocantiere: chi è, compiti e responsabilità
Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità

In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, pur in presenza di deleghe a preposti, conserva un obbligo di vigilanza sull’effettiva attuazione delle misure prevenzionistiche, rispondendo dell’evento lesivo qualora non garantisca un sistema organizzativo idoneo a controllarne l’osservanza. Non basta più avere un POS formalmente corretto o nominare i preposti: serve un sistema che renda la sicurezza gestibile, verificabile e documentabile in tempo reale. Con il software professionale per la sicurezza nel cantieri puoi strutturare in modo efficace l’organizzazione della sicurezza in cantiere: dalla redazione e aggiornamento di PSC, POS fino al coordinamento operativo e al controllo delle fasi critiche di lavoro.

 

 

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