Quando va approvato il programma triennale rispetto al bilancio? La risposta del MIT
Chiarimenti sulle tempistiche per l’aggiornamento del programma triennale: gli Enti Locali hanno 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge di bilancio
La pianificazione e la programmazione rappresentano i pilastri fondamentali su cui si regge l’intero impianto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tuttavia, uno dei dubbi più frequenti per gli operatori delle stazioni appaltanti, in particolare per i Comuni e la Pubblica Amministrazione locale, riguarda il perfetto allineamento temporale tra l’approvazione degli strumenti contabili (il bilancio di previsione) e l’approvazione o aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.
A chiarire l’esatta tempistica è intervenuto direttamente il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con il parere 4114/2026.
Il quesito posto al MIT
La questione sollevata al Ministero riguarda l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 (la disciplina che attua l’art. 37, comma 6 del Codice). Secondo l’allegato I.5 art. 5 comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione.
Nello specifico, è stato chiesto al Supporto Giuridico se per gli Enti Locali fosse formalmente corretto procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori e del programma triennale degli acquisti (beni e servizi) in un momento successivo rispetto all’approvazione del bilancio di previsione, a condizione che ciò avvenga entro 90 giorni dall’esecutività della delibera di bilancio.
La risposta del Ministero: le scadenze per gli Enti Locali
La risposta del MIT scioglie ogni dubbio interpretativo, confermando una gestione “flessibile” per le amministrazioni locali, vitale per conciliare i tempi tecnici e politici dell’approvazione dei bilanci. Il MIT ha infatti chiarito che, in base all’art. 5, comma 6 dell’Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, è espressamente consentito agli Enti Locali di procedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; in maniera del tutto speculare, l’art. 7, comma 6 del medesimo Allegato prevede la stessa identica tempistica (entro 90 giorni) per l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo elenco annuale.
Leggi l’approfondimento: Articolo 37 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
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