Costi manodopera nelle spese generali dell’offerta di gara? Il CdS dice NO

Costi manodopera nelle spese generali dell’offerta di gara? Il CdS dice NO

La separazione delle voci di costo non è un mero formalismo burocratico, ma una griglia rigida concepita per rendere immediatamente trasparente e tracciabile il rispetto dei CCNL

Con la Sentenza n. 3008 del 16 aprile 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha fissato un principio di diritto di stretta interpretazione: i costi della manodopera non possono essere “nascosti” o allocati all’interno della voce dell’offerta dedicata alle spese generali. Qualsiasi tentativo di giustificare in sede di verifica di anomalia un’indicazione irrisoria dei costi del personale, sostenendo che gli stessi siano stati assorbiti nei costi generali aziendali, costituisce una rettifica postuma inammissibile di un elemento essenziale dell’offerta.

Il caso: un ribasso del 90% giustificato (in ritardo) con l’imputazione alle spese generali

La vicenda nasce da una procedura aperta per l’affidamento di una fornitura in modalità full-service (comprensiva di posa in opera e manutenzione) per un importo a base d’asta di circa 3,8 milioni di euro. La lex specialis, in linea con l’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, richiedeva l’espressa e separata indicazione dei costi della manodopera, stimati dalla Stazione Appaltante in circa 359.000 euro e dichiarati non soggetti a ribasso.

L’operatore economico poi risultato aggiudicatario aveva indicato nella propria offerta economica un costo della manodopera di soli 35.000 euro, operando di fatto un “taglio” superiore al 90%.
Chiamato a giustificare tale anomalia, l’impresa aveva sostenuto un preteso “errore materiale” di compilazione, affermando di aver inserito la gran parte dei costi per il personale tra le spese generali, asseritamente per valorizzare la propria efficienza organizzativa.

Il TAR prima, e il Consiglio di Stato poi, hanno bocciato questa tesi, annullando l’aggiudicazione.

I giudici stabiliscono che:

il divieto di mescolanza contabile: i costi per la sicurezza e i costi della manodopera godono di una specifica “tutela rafforzata” che impone la loro espressa, chiara e separata indicazione. Inserire la manodopera nelle spese generali svuota di significato l’obbligo sancito dall’art. 108, comma 9;
il limite delle spese accessorie: l’inserimento di eventuali costi del personale all’interno delle spese generali può, al limite, essere tollerato in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per costi accessori o non prevedibili. Non può mai essere utilizzato per coprire – come nel caso di specie – la quasi totalità della manodopera necessaria per l’esecuzione diretta dell’appalto.
il divieto di soccorso istruttorio e modifica postuma: il procedimento di verifica dell’anomalia non è una sanatoria. Se l’operatore dichiara “X” alla voce manodopera e poi in verifica sostiene che la restante parte si trovi nelle spese generali, sta di fatto compiendo un’operazione di riallocazione inammissibile. Ciò costituisce la modifica a posteriori di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta (violando la par condicio competitorum).

Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti

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