RC professionale e intelligenza artificiale: cosa esclude

RC professionale e intelligenza artificiale: cosa esclude

La prima polizza RC professionale per tecnici che nomina l’IA: cosa copre, le 4 esclusioni, l’azione diretta del D.Lgs. 160/2026 e cosa controllare

La RC professionale è l’assicurazione obbligatoria che tiene indenni ingegneri, architetti e geometri dai danni causati ai clienti da errori professionali.

Nei confronti dell’intelligenza artificiale quasi tutte le polizze tacciono: abbiamo analizzato 18 documenti di polizza di sei compagnie — condizioni di assicurazione, set informativi, moduli di proposta e schede di convenzione per le professioni tecniche — e diciassette non nominano l’IA.

Uno, in edizione ottobre 2026, sì: introduce una garanzia dedicata ai «danni da intelligenza artificiale» e, insieme, un’esclusione che toglie la copertura quando il professionista si è affidato all’output senza verificarlo.

Per chi usa l’IA nel lavoro tecnico cambia una cosa sostanziale: la verifica dell’output smette di essere buona pratica e diventa condizione del contratto assicurativo.

Come abbiamo condotto l’analisi

L’analisi si basa su diciotto documenti di sei compagnie operanti sul mercato italiano, esaminati fra il 14 e il 15 ottobre 2026: condizioni di assicurazione, set informativi, moduli di proposta e schede di convenzione per ingegneri, architetti, geometri e professioni tecniche. Non è il mercato, ed è bene dirlo: è un campione documentato, utile a capire come le clausole sono scritte oggi.

Nessuna compagnia è nominata, per scelta editoriale: al lettore serve controllare la propria polizza, non sapere quale compagnia sia messa meglio o peggio. Le condizioni citate sono comunque pubblicate per obbligo regolamentare e verificabili da chiunque.

D.Lgs. 160/2026: cosa cambia per i professionisti che usano l’intelligenza artificiale

Il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, cambia le regole del risarcimento dei danni causati usando l’IA.

Il Titolo II disciplina, fra l’altro, gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni causati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Tre norme interessano direttamente chi esercita una professione tecnica, perché valgono per le azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA:

l’art. 17 consente al giudice, su istanza del danneggiato, di ordinare l’esibizione degli elementi di prova sul funzionamento del sistema;
l’art. 18 stabilisce che, quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo del Regolamento (UE) 2024/1689, «il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria»;
l’art. 20 introduce l’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione e impone al presunto responsabile di comunicare entro trenta giorni, a chi glielo chieda, l’esistenza della polizza, i suoi estremi e il nome della compagnia.

È quest’ultimo punto che sposta la domanda dal piano teorico a quello pratico. Se il danneggiato può rivolgersi direttamente al tuo assicuratore, diventa rilevante sapere che cosa la tua polizza copra davvero quando l’errore è stato commesso con l’ausilio di un sistema di IA.

C’è un dettaglio dello stesso art. 20 che rende la lettura del contratto ancora più importante: al danneggiato sono opponibili le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purché anteriori al sinistro (comma 3), e l’assicuratore che paga ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la prestazione (comma 4). Le esclusioni scritte in polizza, in altre parole, contano anche quando il danneggiato agisce direttamente contro la compagnia.

Va ricordato anche l’art. 16, comma 4: quando il danneggiato è un consumatore, è competente anche il giudice del luogo in cui risiede.

Per il versante penale dello stesso decreto vedi l’approfondimento sul nuovo reato AI per i sistemi ad alto rischio previsto dal D.Lgs. 160/2026; il testo del decreto è scaricabile.

La polizza RC professionale copre gli errori commessi con l’IA? La garanzia “danni da intelligenza artificiale”

Nella polizza esaminata sì: la garanzia copre i danni a terzi da errori professionali connessi all’uso dell’IA “quale strumento di supporto all’attività professionale”. È la stessa impostazione della Legge 132/2025, che ammette l’IA nelle professioni intellettuali solo per attività strumentali e di supporto. La copertura vale però entro i limiti delle esclusioni descritte più avanti.

Le condizioni di assicurazione RC professionale per professioni tecniche di una compagnia operante sul mercato italiano, in edizione ottobre 2026, introducono fra le garanzie una voce intitolata “Danni da intelligenza artificiale”:

«[La compagnia] tiene indenne l’Assicurato per i danni causati a terzi derivanti da errori professionali, inclusi errori di valutazione, consulenza, elaborazione di dati o gestione di pratiche, connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) quale strumento di supporto all’attività professionale.»

Da notare la formula “quale strumento di supporto all’attività professionale”: è la stessa impostazione dell’art. 13 della Legge 132/2025, che limita l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. La polizza, in altre parole, copre l’uso dell’IA nel modo in cui la legge lo consente. Per il quadro completo degli obblighi vedi la guida AI Act: cosa cambia dal 2026 per tecnici e imprese.

La definizione contrattuale di sistema di IA è ampia e comprende, fra l’altro, “programmi, software, algoritmi o reti neurali progettati per simulare processi cognitivi umani”, l’apprendimento automatico e l’analisi predittiva. Non riguarda quindi soltanto gli assistenti conversazionali. Per il professionista, però, la regola pratica non dipende da dove passi il confine della definizione: qualunque sia lo strumento, l’output va verificato prima di firmare.

Quando la polizza non copre l’IA: le quattro esclusioni

La garanzia non opera in quattro casi:

se il professionista costruisce o vende sistemi di IA;
se il danno nasce da difetti o malfunzionamenti propri del sistema;
se il professionista si è affidato all’output senza un’adeguata verifica e validazione;
se l’uso dell’IA non è conforme alla legge (AI Act e Legge 132/2025).

Il principio è uno solo: la polizza copre il professionista che usa l’IA come supporto e ne verifica i risultati, e la correttezza di quei risultati resta sua responsabilità.

È la parte che conviene leggere con più attenzione, perché è quella che decide. La garanzia non opera per le richieste di risarcimento derivanti, direttamente o indirettamente:

dalla costruzione dei sistemi. «Dalla progettazione, sviluppo, programmazione, produzione, distribuzione, manutenzione o commercializzazione di Sistemi di Intelligenza Artificiale». Tradotto: la polizza ti copre come utilizzatore, non come fornitore. È coerente con l’impianto dell’AI Act, che distingue nettamente i due ruoli;
dal fallimento della tecnologia in quanto tale. «Da difetti, malfunzionamenti, errori di elaborazione, bias algoritmici, interruzioni operative o vulnerabilità proprie dei Sistemi di Intelligenza Artificiale». Questa esclusione va letta insieme a un dato di fatto: l’intelligenza artificiale è una tecnologia per sua natura fallibile, e chi la usa lo sa e lo accetta. I fornitori dei principali assistenti generativi lo dichiarano espressamente nelle condizioni d’uso che l’utente accetta per usare lo strumento (le avvertenze sono riportate nella sezione «Perché l’output dell’IA va sempre verificato»). L’errore del sistema, quindi, non è un evento imprevisto: è un’eventualità nota, che la verifica del professionista ha il compito di intercettare la clausola e la fallibilità dichiarata dello strumento portano alla stessa conclusione: la responsabilità della correttezza dei risultati resta interamente del professionista che li firma. La polizza assicura l’errore professionale, non il funzionamento dello strumento. È l’impostazione della Legge 132/2025 e dei doveri deontologici delle professioni tecniche: l’IA è un supporto, che un professionista competente deve guidare, correggere e controllare passo dopo passo, e dei cui risultati risponde.
dall’affidamento cieco. Ed è il punto che riguarda tutti: “Dall’affidamento esclusivo a risultati, elaborazioni o decisioni generate da Sistemi di Intelligenza Artificiale senza un’adeguata verifica e validazione professionale da parte dell’Assicurato.”
Dall’uso non conforme alla legge. «Dall’utilizzo illecito, non autorizzato o non conforme alle disposizioni di legge applicabili dei Sistemi di Intelligenza Artificiale». Le disposizioni applicabili sono il Regolamento (UE) 2024/1689 e la Legge 132/2025.

Perché la verifica dell’output diventa condizione di copertura

Perché la terza esclusione toglie la garanzia a chi si affida al risultato dell’IA senza verificarlo e validarlo. Il professionista che firma un elaborato prodotto dal sistema senza controllarlo, per quel danno non è assicurato: non perché abbia usato l’IA, ma perché si è affidato soltanto a quella.

Fino a ieri, verificare l’output di un sistema di IA prima di firmarlo era un dovere deontologico — e per alcune categorie una regola scritta — oltre che un criterio di diligenza professionale. Restava però una buona pratica: nessuna norma impone, di per sé, di tenere traccia di quella verifica.

Con questa clausola la verifica diventa una condizione della copertura assicurativa. Il professionista che prende il risultato prodotto dal sistema, lo firma e non lo controlla, per quel danno non è assicurato — non perché abbia usato l’IA, ma perché si è affidato soltanto a quella.

Perché l’output dell’IA va sempre verificato

L’IA generativa non ricava la risposta esatta: produce la risposta più plausibile in base alle istruzioni ricevute, e per questo può sbagliare con la stessa sicurezza con cui risponde correttamente. Non è un’ipotesi di scuola: lo dichiarano gli stessi fornitori dei principali assistenti generativi nelle loro condizioni d’uso.

OpenAI (ChatGPT), nelle condizioni d’uso per l’Europa aggiornate al 16 gennaio 2026, avverte che «Output may not always be accurate», collega le inesattezze alla natura probabilistica dell’apprendimento automatico e chiede all’utente di valutarne l’accuratezza, anche con una revisione umana, prima di usarlo;
Anthropic (Claude), nelle condizioni per i consumatori, avverte che «Outputs may not always be accurate and may contain material inaccuracies» e che non bisogna farvi affidamento senza confermarne in modo indipendente l’accuratezza;
Google, nei termini aggiuntivi dell’IA generativa, avverte che i servizi possono fornire «contenuti offensivi o imprecisi» e che non vanno usati come consulenza professionale.

Chi usa questi strumenti, quindi, accetta con le condizioni d’uso che l’output possa essere sbagliato, e si impegna a controllarlo prima di servirsene. La clausola di affidamento esclusivo non introduce un dovere nuovo: trasforma in condizione contrattuale ciò che gli stessi fornitori già chiedono. La correttezza dei risultati che il professionista firma è compito e responsabilità sua.

Come dimostrare di aver verificato l’output dell’IA

Nessuna norma prescrive un formato. Basta una traccia proporzionata: quali strumenti di IA sono in uso nello studio e per quali attività, e per ogni elaborato chi ha verificato le parti prodotte con l’IA, come e quando, conservata nel fascicolo della commessa. È la prova da poter esibire se la copertura o il nesso causale vengono contestati.

La clausola di affidamento esclusivo esclude la copertura quando manca «un’adeguata verifica e validazione professionale». Davanti a un sinistro, quindi, non basta aver verificato: bisogna poterlo mostrare. Non esiste un modello di legge; quelle che seguono sono buone pratiche, da adattare alle dimensioni dello studio.

un elenco degli strumenti di IA in uso: assistenti conversazionali, funzioni di IA dei software tecnici, servizi di analisi documentale; per ciascuno, le attività in cui è ammesso;
per ogni elaborato, una nota di verifica: quali parti sono state prodotte o elaborate con l’IA, chi le ha controllate, con quale metodo (calcolo di verifica indipendente, confronto con la norma, controllo delle fonti citate) e in che data;
la conservazione nel fascicolo della commessa, insieme alle versioni dell’elaborato, così che la traccia sopravviva al progetto e sia reperibile negli anni di eventuale contestazione;
una regola interna per i collaboratori: chi può usare quali strumenti e chi firma la verifica prima che l’elaborato esca dallo studio.

Una traccia di questo tipo è utile anche fuori dal rapporto con l’assicuratore: fra gli elementi di prova che il giudice può ordinare di esibire, l’art. 17 del D.Lgs. 160/2026 elenca anche le informazioni sulle modalità di supervisione umana del sistema di IA.

Relazione, calcolo, computo, APE: che cosa cambia se si usa l’IA

Non cambia chi risponde né che cosa la polizza assicura: l’elaborato è del professionista che lo firma, con qualunque strumento sia stato preparato, e la correttezza dei risultati è sua responsabilità. Cambia il peso della verifica: con una clausola come quella della polizza esaminata, l’output dell’IA verificato e validato rientra nella garanzia, quello firmato senza verifica no. Per tutti gli elaborati tecnici vale lo stesso principio, che discende dall’art. 13 della Legge 132/2025 e dal testo della clausola: l’IA è un supporto fallibile, che il professionista guida, corregge e controlla; la valutazione, la firma e la responsabilità dei risultati restano sue, e il cliente va informato dell’uso dell’IA. Da un elaborato all’altro cambia soltanto che cosa si verifica prima di firmare.

Elaborato
Che cosa verificare prima di firmare

Relazione tecnica, anche scritta con un assistente come ChatGPT
Dati di progetto, riferimenti normativi e fonti citate, coerenza con gli altri elaborati

Calcolo strutturale o impiantistico
Dati di input, ipotesi e modello, risultati principali con un calcolo di controllo indipendente

Computo metrico
Quantità e voci di elenco prezzi a campione, corrispondenza con gli elaborati di progetto

APE o diagnosi energetica
Dati di input dell’edificio e degli impianti, coerenza dei risultati con l’edificio reale

La verifica, annotata nel fascicolo della commessa come descritto nella sezione «Come dimostrare di aver verificato l’output dell’IA», è la stessa per qualunque software, con o senza funzioni di IA: è il professionista a scegliere lo strumento, a guidarlo, a controllarne il risultato e a firmare, e per questo risponde della correttezza di ciò che firma.

Uso non conforme alla legge: perché va letto insieme al D.Lgs. 160/2026

La quarta esclusione toglie la copertura per l’uso dell’IA non conforme alla legge; l’art. 18 del D.Lgs. 160/2026 presume il nesso causale proprio quando il danno deriva dalla violazione dell’AI Act. La stessa violazione può quindi rafforzare la posizione del danneggiato e, insieme, far cadere la copertura.

L’ultimo trattino esclude la copertura per l’uso non conforme alle disposizioni di legge. L’art. 18 del D.Lgs. 160/2026, dal canto suo, presume il nesso causale proprio quando il danno deriva dalla violazione del Regolamento.

Le due norme, lette insieme, producono un effetto che conviene conoscere: la stessa violazione fa presumere il collegamento fra condotta e danno e, al tempo stesso, può far cadere la copertura assicurativa. Da notare che la clausola esaminata non richiede che la violazione sia volontaria.

Le polizze escludono le “nuove tecnologie” o la colpa grave? Che cosa risulta dai contratti

Nei diciotto documenti esaminati, no. Nessuno contiene un’esclusione intitolata alle «nuove tecnologie» o ai «sistemi automatizzati», e in nessuno la colpa grave è esclusa dalla RC professionale: in due è anzi coperta per clausola espressa. L’unica esclusione soggettiva è il dolo.

Da quando si è cominciato a parlare di responsabilità e intelligenza artificiale, la pubblicistica di settore ha messo in guardia su due punti: che le polizze possano contenere esclusioni riferite alle «nuove tecnologie», e che l’assicuratore possa contestare l’indennizzo eccependo la colpa grave se l’uso dell’IA non è stato dichiarato o gli output non sono stati verificati.

Sono due ipotesi ragionevoli, formulate in astratto. Avendo diciotto documenti davanti, risulta altro.

Nessuno dei diciotto contiene un’esclusione intitolata alle «nuove tecnologie» o ai «sistemi automatizzati». L’espressione, semplicemente, non compare.

La colpa grave non è esclusa dalla responsabilità civile professionale in nessuno dei diciotto. In due è anzi coperta per clausola espressa. Dove l’espressione compare altrove, riguarda sezioni diverse dello stesso contratto — incendio, furto e rapina — oppure è un’estensione di garanzia, non un’esclusione: è un punto su cui è facile sbagliare leggendo le occorrenze senza guardare in quale sezione si trovino. L’unica esclusione soggettiva della RC professionale è il dolo, e in genere richiede che sia ammesso in via stragiudiziale o accertato con sentenza definitiva.

Esiste però un rischio reale che quelle due domande non intercettano, ed è il primo tema della sezione che segue: l’esclusione cyber.

Che cosa controllare nella propria polizza RC professionale, o in una nuova, se si usa l’IA

Tre verifiche:

se l’esclusione cyber contiene il paragrafo che fa salvi gli errori e le omissioni professionali;
se esiste una garanzia dedicata all’IA e che cosa esclude;
se l’adozione dell’IA va comunicata all’assicuratore come variazione del rischio (art. 1898 c.c.). Nessuna norma impone oggi di aggiornare la polizza.

La maggior parte dei contratti oggi in circolazione non nomina l’intelligenza artificiale: non la copre espressamente e non la esclude. Questo non significa che l’errore commesso usando l’IA non sia coperto. Molte polizze RC professionali sono stipulate nella forma all risks — «tutti i rischi sono compresi, salvo quelli espressamente esclusi» — e in quel caso lo strumento con cui l’errore è stato commesso non è un criterio di copertura: lo è l’errore. Tre verifiche, tutte fattibili leggendo il proprio contratto o scrivendo all’intermediario.

L’esclusione cyber: come è scritta

Diverse condizioni in circolazione contengono un articolo intitolato alle «esclusioni cyber e dati». Alcune formulazioni sono molto ampie: definiscono l’«incidente informatico» come qualsiasi errore o omissione che comporti l’uso o il funzionamento di un sistema informatico, e includono il software nella definizione di sistema informatico. Presa alla lettera, una formula così può essere invocata contro quasi qualunque errore professionale commesso con un computer.

Esiste però la versione che risolve il problema, e è una clausola standard già in uso presso alcune compagnie: un paragrafo che stabilisce che l’esclusione «non si applicherà a qualsiasi richiesta danni per Responsabilità Civile derivante da qualsiasi negligenza, errore o omissione». La domanda da porre è dunque precisa: la mia esclusione cyber contiene quel paragrafo? Se non c’è, potete inserirlo? Non si sta chiedendo un favore: si sta chiedendo la versione della clausola che un altro assicuratore applica già.

La garanzia dedicata all’IA: che cosa esclude

Se c’è una garanzia dedicata all’IA, vale la pena leggere l’esclusione corrispondente prima della garanzia: è lì che si decide.

L’adozione dell’IA come variazione del rischio

Ogni polizza contiene l’obbligo di comunicare per iscritto le variazioni del rischio, con le conseguenze dell’art. 1898 del codice civile in caso di omissione. Se l’intelligenza artificiale diventa una parte strutturale dell’attività, la domanda va posta all’intermediario prima che serva, non dopo. L’art. 1898 c.c. riguarda i mutamenti che aggravano il rischio al punto che l’assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe assicurato o avrebbe chiesto un premio più elevato. Se il sinistro avviene prima che il recesso sia efficace, l’assicuratore non paga nel primo caso e paga una somma ridotta nel secondo. Se l’uso dell’IA nello studio sia un aggravamento del rischio è proprio la domanda da porre all’intermediario, per iscritto.

Le domande da fare all’intermediario prima di scegliere o rinnovare la polizza

Per chi usa l’intelligenza artificiale e deve scegliere o rinnovare una RC professionale, le domande utili sono cinque, tutte da porre per iscritto:

La polizza contiene un’esclusione cyber? Se sì, contiene il paragrafo che fa salvi gli errori, le omissioni e le negligenze professionali?
La polizza nomina l’intelligenza artificiale? Se prevede una garanzia dedicata, quali esclusioni la accompagnano?
Che cosa intende la polizza per «adeguata verifica e validazione» dell’output, e quale documentazione considera sufficiente?
L’uso dell’IA nello studio va comunicato come variazione o aggravamento del rischio?
La colpa grave è coperta, e l’unica esclusione soggettiva è il dolo?

Una precisazione utile: nessuna norma impone oggi di aggiornare la polizza per l’uso dell’IA. Quello che cambia non è un obbligo, è il contesto in cui la polizza verrà eventualmente escussa. Per gli obblighi generali di assicurazione (chi deve stipularla, cosa deve prevedere) vedi la guida Assicurazione RC professionale per ingegneri, architetti e geometri: obblighi, esenzioni, contenuti della polizza.

RC professionale e intelligenza artificiale: tabella riepilogativa

Aspetto
Cosa verificare
Perché è importante

Garanzia per i danni da IA
Attività comprese e condizioni contrattuali
Accertare quando il danno professionale può rientrare nella copertura

Sviluppo e commercializzazione di sistemi
Eventuali esclusioni specifiche
Distinguere l’utilizzo professionale dell’IA da altre attività

Malfunzionamento del sistema
Formulazione dell’esclusione e cause del danno
Comprendere se il sinistro rientra nella garanzia

Mancata verifica degli output
Definizione di verifica adeguata e affidamento esclusivo
Valutare l’operatività della copertura

Utilizzo non conforme alla legge
Norme applicabili e clausole contrattuali
Individuare possibili contestazioni

Esclusioni cyber
Definizioni ed eventuali eccezioni
Evitare sovrapposizioni con la RC professionale

Aggravamento del rischio
Condizioni di comunicazione e art. 1898 c.c.
Valutare l’effetto di modifiche significative dell’attività

Documentazione delle verifiche
Evidenze conservate nel fascicolo professionale
Ricostruire i controlli effettuati

Azione diretta del danneggiato
Art. 20 del D.Lgs. 160/2026
Conoscere i rapporti tra danneggiato, assicurato e assicuratore

In conclusione

Su diciotto documenti, uno solo scrive l’intelligenza artificiale dentro il contratto — ed è di ottobre 2026. È il primo segnale che il mercato assicurativo ha cominciato a farlo. È un solo esempio e non è ancora uno standard, ma la struttura che adotta — copertura dell’uso come strumento di supporto, esclusione dell’affidamento cieco e dell’uso non conforme — è coerente con l’impianto dell’AI Act e della Legge 132/2025, e c’è da aspettarsi che faccia scuola. Documentare chi verifica gli output non è più soltanto diligenza: in una polizza è già diventato il presupposto per essere indennizzati.

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RC professionale e l’intelligenza artificiale, le FAQ

La mia assicurazione RC professionale copre gli errori fatti usando l’intelligenza artificiale?

Di regola sì, anche se la polizza non nomina l’IA: nelle polizze all risks conta l’errore professionale, non lo strumento con cui è stato commesso. Fanno eccezione le clausole che escludono espressamente certi casi, come l’esclusione cyber in alcune formulazioni ampie o, nella polizza di ottobre 2026 esaminata, l’affidamento all’output dell’IA senza verifica.

Se l’intelligenza artificiale sbaglia, chi paga il danno al cliente?

Risponde il professionista che firma l’elaborato: la correttezza dei risultati è sua responsabilità. L’art. 13 della Legge 132/2025 ammette l’IA solo come supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e i fornitori dei sistemi di IA dichiarano nelle condizioni d’uso che l’output può essere sbagliato e va verificato. Il danno è pagato dall’assicuratore RC se l’errore è coperto e non rientra in un’esclusione; con il D.Lgs. 160/2026 il cliente può anche agire direttamente contro l’assicuratore. Per questo la verifica documentata dell’output è anche la principale tutela del professionista.

Uso ChatGPT per scrivere le relazioni tecniche: se c’è un errore la polizza mi copre?

Dipende da come l’hai usato e da come è scritta la polizza. Se ChatGPT è stato un supporto e hai verificato il testo, l’errore resta un errore professionale e, salvo esclusioni, è coperto. Se hai firmato l’output senza verificarlo, una clausola di affidamento esclusivo come quella della polizza di ottobre 2026 esaminata può togliere la copertura.

Cosa non copre una polizza RC professionale? Ci sono esclusioni per l’IA?

Diciassette dei diciotto documenti esaminati non contengono esclusioni dedicate all’IA. L’unica polizza che la nomina esclude quattro casi: costruzione o vendita di sistemi di IA, difetti propri del sistema, affidamento all’output senza verifica, uso non conforme alla legge. L’esclusione dei difetti del sistema non lascia zone grigie: l’IA è fallibile per natura, e la correttezza dei risultati resta del professionista che li verifica e li firma. Per le esclusioni generali della RC professionale vedi la guida BibLus sull’assicurazione RC professionale.

Devo dire alla mia assicurazione che uso l’intelligenza artificiale nello studio?

Nessuna norma impone oggi di aggiornare la polizza per l’uso dell’IA. Però ogni polizza obbliga a comunicare per iscritto le variazioni del rischio, e l’art. 1898 del codice civile consente all’assicuratore di non pagare, o di pagare meno, se un aggravamento non comunicato lo avrebbe portato a rifiutare il contratto o a chiedere un premio più alto. Se l’IA diventa parte strutturale dell’attività, conviene chiedere all’intermediario prima che serva.

Devo informare il cliente che uso l’intelligenza artificiale? Come?

Sì. L’art. 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale usati dal professionista sono comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Un modo pratico è indicarlo per iscritto nel disciplinare o nella lettera d’incarico: quali sistemi, per quali attività e come viene esercitato il controllo del professionista. È un obbligo verso il cliente, distinto da quelli verso l’assicuratore.

Se un software con funzioni di IA sbaglia un calcolo, chi ne risponde?

Ne risponde il professionista che firma il calcolo: è lui che sceglie lo strumento, lo guida, ne controlla dati e risultati e firma l’elaborato. L’IA è una tecnologia fallibile per natura, e la correttezza dei risultati è responsabilità di chi li firma. Per questo la verifica documentata del calcolo, per esempio con un calcolo di controllo sugli elementi principali, è la sua vera tutela, anche ai fini della copertura assicurativa.

Se il computo metrico fatto con l’IA ha errori, la RC professionale paga?

Il computo resta un elaborato del professionista che lo firma, e l’errore è un errore professionale coperto alle condizioni della polizza. Con una clausola come quella della polizza di ottobre 2026 esaminata, la condizione decisiva è aver verificato l’output: per un computo, quantità e voci controllate a campione e annotate nel fascicolo della commessa.

Un APE fatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: chi risponde degli errori?

Risponde il certificatore che firma l’attestato, con qualunque strumento lo abbia preparato. L’IA può essere un supporto, ma i dati di input e la coerenza dei risultati con l’edificio vanno verificati dal certificatore: con una clausola come quella della polizza esaminata, è proprio la verifica a distinguere l’uso coperto dall’affidamento esclusivo.

L’assicurazione può non pagare per colpa grave se ho usato l’IA?

Nei diciotto documenti esaminati la colpa grave non è mai esclusa dalla RC professionale, e in due è coperta per clausola espressa. L’unica esclusione soggettiva è il dolo, in genere ammesso o accertato con sentenza definitiva. Il rischio reale è un altro: l’esclusione per affidamento esclusivo all’output, dove presente, e un’esclusione cyber scritta in modo troppo ampio.

Come posso dimostrare di aver controllato quello che ha prodotto l’IA?

Con una traccia proporzionata: un elenco degli strumenti di IA in uso e delle attività in cui sono ammessi, e per ogni elaborato una nota con le parti prodotte con l’IA, chi le ha verificate, con quale metodo e in che data, conservata nel fascicolo della commessa. Nessuna norma prescrive un formato.

Cosa cambia per i professionisti con il D.Lgs. 160/2026 sull’intelligenza artificiale?

Dal 30 settembre 2026, nelle cause per danni causati usando l’IA, il giudice può ordinare l’esibizione delle prove sul funzionamento del sistema (art. 17), il nesso causale è presunto se è violato l’AI Act (art. 18), e il danneggiato può chiedere i dati della polizza, con risposta entro trenta giorni, e agire direttamente contro l’assicuratore (art. 20).

Quale polizza RC professionale scegliere se uso l’intelligenza artificiale?

Non esiste ancora uno standard di mercato: su diciotto documenti, uno solo nomina l’IA. Più che il nome della garanzia contano le esclusioni: conviene chiedere per iscritto all’intermediario se l’esclusione cyber fa salvi gli errori professionali, che cosa la polizza intende per verifica adeguata dell’output e se l’uso dell’IA va comunicato come variazione del rischio.

Il danneggiato può chiedermi i dati della mia polizza e agire contro l’assicuratore?

Sì, per i danni causati nell’utilizzo di sistemi di IA. L’art. 20 del D.Lgs. 160/2026 obbliga chi riceve la richiesta a comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza RC, i suoi estremi e il nome della compagnia, e dà al danneggiato azione diretta contro l’assicuratore nei limiti del massimale. Le eccezioni del contratto anteriori al sinistro restano opponibili.

L’assicurazione RC professionale è obbligatoria per ingegneri, architetti e geometri?

Sì. L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 obbliga il professionista iscritto all’albo a stipulare un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. Obblighi, esenzioni e contenuti minimi della polizza sono descritti nella guida BibLus sull’assicurazione RC professionale.

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