Il DIP può essere affidato a un progettista esterno?
DIP e progettazione: il TAR Umbria chiarisce che il documento spetta al RUP e non può essere affidato allo stesso professionista incaricato del PFTE
Il Documento di indirizzo alla progettazione non è un normale servizio tecnico da affidare all’esterno. Il TAR Umbria (sentenza 378/2026) chiarisce che il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) appartiene alla fase programmatoria dell’intervento, deve essere redatto dal RUP e deve precedere l’affidamento del Progetto fattibilità tecnico economica (PFTE). Affidare allo stesso professionista DIP e progettazione successiva altera inoltre la corretta sequenza del procedimento e può determinare una situazione di conflitto di interessi.
Il caso
La controversia nasce nell’ambito della progettazione di un nuovo polo scolastico. Dopo un primo incarico relativo alla ristrutturazione di edifici esistenti, il Comune aveva modificato l’impostazione dell’intervento scegliendo la demolizione degli immobili e la realizzazione di un unico complesso scolastico.
Al raggruppamento di professionisti già coinvolto era stato quindi affidato un nuovo incarico comprendente sia la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione sia il PFTE e il progetto esecutivo del primo stralcio. Il raggruppamento aveva predisposto il DIP, successivamente approvato dalla Giunta. In seguito, tuttavia, l’amministrazione aveva maturato dubbi sulla legittimità dell’operazione, sia perché il DIP era stato redatto da un soggetto esterno sia perché allo stesso soggetto erano state affidate anche le successive fasi della progettazione.
Il Comune aveva quindi annullato parzialmente in autotutela l’affidamento del PFTE e del progetto esecutivo, mantenendo invece gli effetti del DIP già elaborato. Il professionista aveva impugnato il provvedimento.
I motivi del ricorso
Secondo il ricorrente, il Codice dei contratti non avrebbe vietato espressamente l’apporto di un soggetto esterno alla redazione del DIP. L’attività svolta dal raggruppamento sarebbe stata inoltre qualificabile come semplice supporto tecnico al RUP. Non vi sarebbe stata neppure un’effettiva inversione della sequenza tra DIP e progettazione, né un concreto conflitto di interessi.
Il ricorrente richiamava inoltre i principi del risultato e della fiducia e sosteneva che la continuità della progettazione potesse giustificare l’attribuzione allo stesso soggetto delle diverse attività.
Il DIP è un atto programmatorio del RUP
Il TAR respinge questa impostazione. Il punto di partenza è l’articolo 3 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023: il DIP si colloca prima della progettazione propriamente detta e definisce caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per lo sviluppo dei diversi livelli progettuali. Deve inoltre essere redatto e approvato prima dell’affidamento del PFTE.
Per il giudice, il contenuto del documento è decisivo per individuarne anche la competenza. Nel DIP confluiscono infatti obiettivi dell’intervento, fabbisogni, esigenze da soddisfare, livelli della progettazione, tempi, prescrizioni urbanistiche e territoriali, limiti economici e indicazioni sulle successive procedure di affidamento.
Sono quindi scelte che appartengono alla stazione appaltante e che non possono essere trasferite al progettista esterno.
Il TAR afferma espressamente che:
è il RUP che, dall’interno della stazione appaltante […] fissa le linee guida della progettazione.
La natura programmatoria e di indirizzo del DIP impedisce pertanto di considerarlo un normale elaborato progettuale esternalizzabile.
Anche il supporto alla redazione incontra un limite
Il Collegio respinge anche il tentativo di qualificare l’attività del professionista come semplice supporto tecnico. Nel caso concreto, l’incarico attribuiva direttamente la redazione del DIP ai professionisti del raggruppamento.
Ma la sentenza aggiunge un passaggio rilevante: proprio perché il DIP contiene obiettivi, limiti e vincoli appartenenti alla stazione appaltante, anche l’eventuale supporto alla sua redazione non può trasformarsi nell’esternalizzazione delle scelte gestionali proprie dell’ente.
TAR Umbria 378-2026 infografica
Prima il DIP, poi il PFTE
Il secondo nodo riguarda la successione delle attività. L’articolo 3, comma 1, dell’Allegato I.7 stabilisce che il DIP deve essere redatto e approvato prima dell’affidamento del PFTE.
Non si tratta soltanto di una successione cronologica: tra i due documenti esiste un rapporto di subordinazione funzionale:
il DIP indirizza e vincola il PFTE;
il PFTE deve tradurre in progettazione le esigenze già definite dalla stazione appaltante.
Per il TAR, affidare contemporaneamente allo stesso soggetto DIP e progettazione rischia quindi di sovvertire “il rapporto di subordinazione, logica e funzionale, oltre che temporale” tra i due atti.
DIP e PFTE allo stesso professionista: il problema del conflitto di interessi
La contemporanea attribuzione dei due incarichi presenta anche una criticità sotto il profilo dell’articolo 16 del Codice. Chi redige il DIP contribuisce infatti a definire obiettivi, condizioni e limiti che vincolano la progettazione successiva.
Se lo stesso soggetto è anche incaricato del PFTE, potrebbe trovarsi nella posizione di definire le regole alle quali dovrà poi conformare la propria progettazione. Secondo il TAR ciò può incidere sull’imparzialità, sul buon andamento e sulla trasparenza della procedura, indipendentemente dall’esistenza di una gara in senso stretto.
Il principio di continuità della progettazione non consente di superare il problema: la continuità tra PFTE e progetto esecutivo è diversa dal rapporto tra DIP e PFTE, perché il primo appartiene alla fase di indirizzo e programmazione e precede la progettazione vera e propria.
La decisione
Il TAR respinge la domanda di annullamento proposta dal professionista e conferma quindi la legittimità dell’autotutela esercitata dal Comune. Accoglie però la domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento: l’amministrazione aveva inizialmente attribuito l’incarico illegittimo e aveva lasciato maturare nel professionista un ragionevole affidamento sulla sua esecuzione.
Il risarcimento viene limitato all’interesse contrattuale negativo, comprendente le spese effettivamente sostenute in vista dell’incarico, con esclusione dell’utile che sarebbe derivato dalla sua esecuzione.
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