Decreto PA 2026: cosa cambia per edilizia, opere pubbliche, imprese e professionisti tecnici
Proroga dei termini per piccole e medie opere, gli interventi nell’area dei Campi Flegrei, nuove risorse per la ricostruzione del Centro Italia (contributo integrativo Superbonus), novità sulla disciplina transitoria degli esperti catastrofali
Il Senato ha approvato il ddl n. 2047 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 144/2026, in materia di funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché di protezione civile.
Pur essendo un provvedimento sulla funzionalità della PA, il decreto contiene un nucleo consistente di disposizioni su costruzioni, ricostruzione post-sisma e Superbonus, opere pubbliche e protezione civile, albo degli esperti catastrofali.
Ecco una rapida sintesi delle disposizioni di interesse per il settore edile.
Campi Flegrei: contributi per riparazione, riqualificazione sismica e patrimonio edilizio
Il Decreto PA 2026 dedica un complesso di disposizioni all’evoluzione della crisi bradisismica nell’area dei Campi Flegrei. Le misure non si limitano alla gestione dell’emergenza abitativa, ma intervengono direttamente sulla riparazione degli edifici danneggiati, sulla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio privato e sulla funzionalità delle infrastrutture strategiche.
La disciplina è articolata perché tiene distinti gli eventi del 31 luglio e 1° agosto 2026 dai precedenti episodi sismici verificatisi tra il 2024 e maggio 2026.
Nuovo fondo da 100 milioni per gli eventi del 31 luglio e 1° agosto 2026
L’articolo 13 istituisce un fondo da 100 milioni di euro, con una dotazione di 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027, destinato agli interventi di riqualificazione sismica e riparazione del danno sul patrimonio edilizio residenziale privato interessato dagli eventi del 31 luglio e del 1° agosto 2026.
Il contributo è riferito ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata:
danneggiata dagli eventi sismici;
sgomberata per inagibilità sulla base di un provvedimento dell’autorità competente.
La disciplina comprende anche gli immobili per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei medesimi eventi e che siano successivamente interessati da provvedimenti di sgombero.
Non si tratta quindi di un contributo generalizzato alla riqualificazione sismica dell’intero patrimonio immobiliare dell’area flegrea: il presupposto è il collegamento tra il danno, gli eventi individuati dalla norma e l’inagibilità dell’abitazione principale.
Come vengono disciplinati i contributi
L’articolo 13 richiama in larga parte il meccanismo già introdotto dall’articolo 9-novies del D.L. 76/2024 per il sisma del 20 maggio 2024.
A questa disciplina vengono quindi ricondotti i nuovi eventi del 2026, mentre criteri, modalità di attuazione ed entità dei contributi continuano a fare riferimento al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024.
Sul piano procedurale sono fissati due termini particolarmente rilevanti:
60 giorni per l’istruttoria comunale. Dalla presentazione della domanda il Comune dispone di sessanta giorni per svolgere l’istruttoria e adottare il provvedimento espresso.
Un anno per ultimare gli interventi. I lavori di riqualificazione sismica e riparazione devono essere ultimati, con redazione del certificato di regolare esecuzione, entro un anno dalla concessione del contributo. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal beneficio.
Per il 2026, il termine per la presentazione delle domande deve essere fissato con deliberazione della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Per gli anni successivi è previsto invece lo scorrimento delle graduatorie in relazione al trasferimento delle risorse.
Gli eventi fino a maggio 2026: ampliata la disciplina già esistente
L’articolo 14 opera su un piano diverso. Non riguarda principalmente gli eventi di luglio-agosto 2026, ma amplia e modifica il sistema di contributi già previsto per il patrimonio edilizio colpito dalla precedente evoluzione della crisi bradisismica.
Le risorse già stanziate possono essere utilizzate anche per nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché in conseguenza del sisma del 21 maggio 2026.
La disposizione amplia quindi il perimetro temporale di una misura preesistente, evitando che eventi intermedi dell’evoluzione bradisismica rimangano esclusi dal sistema di contribuzione.
Nuovi termini per le domande
Per gli immobili danneggiati dagli eventi del 2025 e dal sisma del 21 maggio 2026, il termine per la presentazione delle domande viene demandato a una specifica deliberazione della Giunta comunale.
Inoltre, per i sismi del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025 e 15 marzo 2025, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono assegnare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili.
Restano salvi gli effetti delle graduatorie già approvate.
Le nuove domande devono essere istruite dai Comuni entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione; nei successivi 60 giorni deve essere approvata la graduatoria delle domande ammissibili, applicando i criteri di priorità definiti dal D.M. 13 dicembre 2024.
Riqualificazione sismica: contributo elevato dal 50% al 70%
Un passaggio particolarmente rilevante dell’articolo 14 riguarda gli immobili residenziali privati ricadenti nella zona direttamente interessata dal fenomeno bradisismico e non già coperti dai contributi previsti dall’articolo 9-novies del D.L. 76/2024.
La modifica interviene sulla legge di bilancio 2025 e porta dal 50% al 70% la quota massima del costo ammissibile che può essere coperta dal contributo pubblico.
La nuova percentuale si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore del decreto: in tali casi i Comuni devono procedere al ricalcolo del contributo spettante.
Questo passaggio va tenuto distinto dal fondo da 100 milioni dell’articolo 13: sono due strumenti diversi, riferiti a differenti basi normative e a differenti fattispecie.
Edifici con più unità immobiliari: obbligo di progetto unitario
Uno degli aspetti tecnicamente più rilevanti riguarda gli edifici plurifamiliari.
L’articolo 14 fornisce un’interpretazione espressa della disciplina applicabile quando l’intervento finanziato interessa le parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari.
Quando almeno una delle unità è utilizzata come abitazione principale, resta fermo l’obbligo di allegare alla domanda un progetto unitario riferito all’intero edificio.
La domanda per le parti comuni deve essere presentata, previa deliberazione assembleare o equivalente:
dall’amministratore, nel condominio formalmente costituito;
da un rappresentante dei proprietari, nel condominio di fatto;
dall’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.
La logica è quella di considerare unitariamente l’organismo edilizio sotto il profilo strutturale, anziché finanziare interventi isolati sulle sole unità abitative interessate dallo sgombero.
Il l contributo collegato al progetto unitario può interessare non soltanto le unità adibite ad abitazione principale dei nuclei sgomberati, ma anche parti comuni e altre porzioni dell’edificio necessarie alla realizzazione dell’intervento strutturale unitario.
Stato legittimo: la verifica riguarda l’edificio
Lo stesso articolo introduce una precisazione significativa sul rapporto fra contributo e regolarità edilizia.
Per gli interventi sulle parti comuni, la documentazione prevista dal D.M. 13 dicembre 2024 per attestare lo stato legittimo deve avere ad oggetto l’edificio.
La disposizione precisa inoltre che, in tale fattispecie, non rilevano le difformità presenti nelle singole unità immobiliari, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001.
Il passaggio è importante perché risponde a una specifica criticità applicativa emersa nei condomìni: un edificio strutturalmente considerato nel suo complesso può comprendere singole unità interessate da difformità edilizie, senza che queste debbano necessariamente impedire l’istruttoria relativa alle parti comuni nei termini precisati dalla norma.
La disposizione, tuttavia, non equivale a una sanatoria delle difformità delle singole unità: disciplina il perimetro della documentazione sullo stato legittimo necessaria per l’accesso al contributo relativo all’intervento unitario.
Campi Flegrei: interventi anche su centri operativi, aree di attesa e reti strategiche
Il pacchetto viene completato dall’articolo 17, che amplia il programma degli interventi infrastrutturali urgenti già previsto per l’area.
Tra gli interventi possono essere inseriti anche:
centri operativi comunali di protezione civile;
aree comunali di attesa e raccolta della popolazione;
aree destinate alla raccolta e organizzazione dei soccorsi.
Per Pozzuoli e Bacoli viene inoltre autorizzata una spesa specifica per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture delle reti strategiche: 1 milione di euro nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027.
Ricostruzione post-sisma del Centro Italia
Il Capo III contiene un insieme organico di disposizioni sulla prevenzione sismica e sulla ricostruzione post-calamità.
Gestione straordinaria fino al 2029
L’articolo 18 proroga al 31 dicembre 2029 la gestione straordinaria relativa alla ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
La norma disciplina inoltre il passaggio delle funzioni dalla gestione emergenziale al Commissario straordinario e interviene sulle procedure relative a imprese e professionisti iscritti negli elenchi speciali della ricostruzione.
Finanziamento anticipato della progettazione
I commi 6 e 7 dell’articolo 18 consentono il finanziamento immediato delle sole attività di progettazione degli interventi qualificati come urgenti e indifferibili.
Le modalità di individuazione degli interventi e di concessione delle risorse sono demandate alla disciplina attuativa della ricostruzione.
Incremento delle risorse per la ricostruzione privata
Il comma 9 dello stesso articolo incrementa di 60 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, l’autorizzazione di spesa destinata alla ricostruzione privata.
Strutture emergenziali, urbanistica e catasto
L’articolo 21 disciplina il regime delle strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del Centro Italia del 2016.
Le strutture vengono assegnate gratuitamente in proprietà ai Comuni interessati.
La norma disciplina inoltre l’utilizzo e la manutenzione delle strutture, il rimborso delle spese per le aree, la possibilità di renderle permanenti anche in deroga alle disposizioni urbanistiche e gli adempimenti catastali conseguenti.
Sicurezza nei cantieri della ricostruzione
L’articolo 22-bis estende agli interventi di ricostruzione dell’isola d’Ischia la disciplina prevista per il sisma del Centro Italia in materia di salute, sicurezza e diritti dei lavoratori del settore edile.
Le misure comprendono specifiche forme di controllo dei cantieri e di monitoraggio dei flussi di manodopera, anche attraverso tecnologie innovative.
Gli esiti del monitoraggio possono essere messi a disposizione delle strutture competenti in materia di prevenzione antimafia, delle prefetture e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ricostruzione e Superbonus: rimodulazione delle risorse per completare gli interventi
L’articolo 22 del Decreto PA 2026 interviene sulle risorse destinate al completamento della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 2012, di Ischia del 2017, della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania del 2018, dell’Abruzzo del 2009 e del Centro Italia del 2016.
La misura non introduce un nuovo Superbonus, ma modifica il meccanismo finanziario già previsto dalla legge di bilancio 2026, consentendo la rimodulazione delle assegnazioni tra Commissari straordinari e Uffici speciali per la ricostruzione sulla base dell’effettivo andamento della spesa.
Le risorse sono destinate a integrare il contributo per la ricostruzione privata con riferimento alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 e alle opere non completate per le quali era stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai fini della detrazione del 110%.
L’incremento può essere riconosciuto fino a concorrenza del costo rimasto a carico del beneficiario a causa del mancato completamento delle opere e, dunque, non determina la riapertura del Superbonus né delle relative opzioni fiscali, ma opera come integrazione del contributo pubblico alla ricostruzione. Sono escluse le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione della normativa urbanistica, edilizia o paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.
La novità introdotta dal Decreto PA riguarda soprattutto dunque la possibilità di redistribuire le risorse già stanziate tra i diversi crateri, tenendo conto del monitoraggio della spesa e previa verifica dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica.
La rimodulazione è effettuata su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, mentre ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali resta affidata la definizione dei criteri di concessione, delle modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione del beneficio, nonché delle procedure di monitoraggio e delle eventuali ipotesi di revoca.
In questo modo il decreto punta a rendere più flessibile l’utilizzo delle risorse già disponibili per il completamento degli interventi di ricostruzione rimasti incompiuti.
Qui maggiori dettagli sul Superbonus Sisma
Ruolo degli esperti catastrofali
L’articolo 23 modifica la disciplina transitoria relativa al ruolo degli esperti incaricati dell’accertamento e della stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi.
Fino al 1° aprile 2028, possono accedere al ruolo i professionisti iscritti agli albi degli ordini e collegi delle professioni cui siano attribuite competenze tecniche nell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, ma senza dover dimostrare un’adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell’attività di accertamento e valutazione.
Investimenti comunali: piccole e medie opere
Il primo nucleo di disposizioni riguarda i contributi destinati agli investimenti degli enti locali.
Piccole opere: termini, monitoraggio e rendicontazione
L’articolo 2, commi 2 e 3, interviene sulla disciplina delle cosiddette “piccole opere” finanziate ai sensi della legge n. 160/2019.
Per le annualità 2020-2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione non determina la revoca del contributo qualora, alla data del 31 dicembre 2024, risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Vengono inoltre modificati diversi termini procedurali: l’inserimento dei CUP relativi alle annualità 2020-2024 nel sistema di monitoraggio è differito al 30 giugno 2027; vengono ridefinite le tempistiche di rendicontazione e viene prorogato al 31 luglio 2027 il termine per l’adozione dei decreti di revoca.
La disciplina delle piccole opere comprende interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica, impianti alimentati da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.
Medie opere: proroga del termine di ultimazione
L’articolo 2, comma 4, interviene sui contributi per le cosiddette “medie opere”, destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Per le annualità dal 2021 al 2025 il termine per la conclusione dei lavori viene prorogato al 31 dicembre 2026.
In caso di mancato rispetto del termine, la norma prevede la revoca di una quota pari all’1% del valore complessivo del finanziamento relativo al singolo progetto.
Qui il focus sull’esperto assicurativo catastrofale
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