Il committente risponde dell’infortunio se ha nominato il responsabile dei lavori?
La Cassazione precisa che la modifica dell’opera decisa dal proprietario non annulla automaticamente l’incarico già conferito al responsabile dei lavori e non costituisce ingerenza nell’esecuzione del cantiere
Un proprietario decide di modificare il progetto e di procedere alla demolizione parziale di una vecchia casa colonica. Durante le lavorazioni si verifica un infortunio mortale. La scelta di cambiare l’opera rende automaticamente responsabile il committente anche delle modalità con cui la demolizione viene eseguita?
La Cassazione penale, con la sentenza n. 27121/2026, risponde negativamente: decidere quale risultato realizzare non significa necessariamente ingerirsi nell’organizzazione tecnica e prevenzionistica del cantiere.
Nel caso esaminato, il proprietario aveva affidato a un geometra un incarico ampio, comprendente direzione e assistenza ai lavori, rapporti con le imprese, predisposizione del PSC e coordinamento della sicurezza. Il professionista aveva esercitato concretamente le funzioni di responsabile dei lavori ed era rimasto il referente delle imprese anche dopo la decisione di procedere alla demolizione.
Per la Corte, quindi, non era possibile attribuire al committente una responsabilità fondata soltanto sulla proprietà dell’immobile o sulla partecipazione alla decisione di modificare l’intervento. Occorreva dimostrare una concreta ingerenza nelle modalità esecutive, una scelta inadeguata dell’impresa o l’immediata percepibilità del pericolo. Presupposti che, secondo i giudici, non erano stati provati.
Il caso
La vicenda nasce dai lavori eseguiti su un fabbricato qualificato come rudere ex casa colonica.
L’intervento era stato inizialmente impostato come restauro e risanamento conservativo, con rimozione della copertura e dei solai. Successivamente, il programma era stato modificato, estendendo le lavorazioni alla demolizione dei muri portanti.
Durante questa nuova fase si verificava la morte di un lavoratore.
Il proprietario-committente era stato inizialmente ritenuto responsabile di omicidio colposo. Secondo l’accusa, avrebbe omesso di verificare:
la corretta predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento;
l’aggiornamento del PSC dopo la modifica delle lavorazioni;
la congruità del POS dell’impresa esecutrice rispetto alla demolizione dei muri portanti.
La contestazione faceva riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 494/1996, applicabile all’epoca dei fatti, i cui obblighi sono oggi sostanzialmente ricondotti alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili contenuta nel D.Lgs. 81/2008.
Dal restauro alla demolizione: il cambio di progetto annulla l’incarico precedente?
Le parti civili sostenevano che l’incarico originariamente conferito al geometra riguardasse esclusivamente il restauro e il risanamento conservativo.
La successiva decisione di procedere alla demolizione quasi totale del fabbricato avrebbe determinato, secondo questa impostazione, una trasformazione radicale dell’opera. Sarebbe stato quindi necessario:
conferire un nuovo incarico professionale;
predisporre uno specifico piano di demolizione;
aggiornare il PSC;
verificare il POS dell’impresa esecutrice;
rivalutare i rischi derivanti dalla maggiore fragilità della struttura.
La casa, inoltre, era rimasta senza copertura ed esposta alle intemperie per un periodo prolungato. Tale condizione, secondo i ricorrenti, rendeva il pericolo facilmente percepibile anche dal proprietario.
La Cassazione non ha condiviso questa ricostruzione.
La Corte ha valorizzato non soltanto il contenuto formale della lettera di incarico, ma soprattutto le funzioni concretamente esercitate dal professionista.
Il responsabile dei lavori aveva un incarico omnicomprensivo
La lettera di incarico del 3 gennaio 2006 attribuiva al geometra numerose attività:
assistenza e direzione dei lavori;
calcolo delle strutture in cemento armato;
contrattazione con le imprese esecutrici;
predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento;
coordinamento in fase progettuale ed esecutiva;
eventuale presentazione di una variante finale.
Il professionista aveva anche nominato il coordinatore per l’esecuzione, esercitando così un potere riconducibile al committente o al responsabile dei lavori.
Dalle testimonianze era inoltre emerso che il geometra rappresentava il riferimento operativo del cantiere. Le imprese comunicavano con il capo cantiere, che a sua volta si rapportava con lui; anche gli altri professionisti coinvolti lo consideravano il referente dell’intervento.
La Corte ha quindi riconosciuto che il proprietario gli aveva trasferito la posizione di garanzia relativa all’esecuzione e al controllo dei lavori, nei limiti dell’incarico conferito.
La nomina deve essere effettiva, non soltanto formale
La sentenza non afferma che la semplice indicazione di un responsabile dei lavori liberi sempre il committente.
L’effetto liberatorio opera soltanto quando:
la nomina è realmente avvenuta;
il contenuto dell’incarico è sufficientemente ampio e definito;
il soggetto incaricato dispone dei poteri necessari;
le funzioni sono state esercitate concretamente;
l’infortunio è riconducibile all’area di rischio trasferita.
Nel caso esaminato, questi elementi risultavano provati. Il mandato era stato considerato omnicomprensivo e il professionista aveva svolto, nei fatti, i compiti tipici del responsabile dei lavori.
Il responsabile dei lavori conosceva la nuova demolizione
Uno dei punti centrali era stabilire se l’incarico comprendesse anche la nuova fase di demolizione.
La Cassazione ha osservato che la decisione di demolire parzialmente il fabbricato era stata presa proprio nello studio del geometra. Il professionista aveva continuato a essere il referente dell’impresa appaltatrice e della subappaltatrice anche dopo il cambiamento del programma.
Inoltre:
aveva ricevuto i preventivi relativi alla demolizione circa un mese prima dell’infortunio;
era stato informato via e-mail dell’avvio dei lavori;
avrebbe potuto impedire l’inizio della nuova fase prima dell’adeguamento del PSC;
la predisposizione del PSC rientrava espressamente nel suo incarico.
Per i giudici, quindi, il passaggio dal restauro alla demolizione non aveva lasciato un vuoto organizzativo né aveva automaticamente restituito al proprietario tutti gli obblighi trasferiti al responsabile dei lavori.
Quando può essere riconosciuta la responsabilità del committente privato?
La Cassazione ricorda che il committente rimane, in linea generale, uno dei soggetti centrali del sistema di sicurezza del cantiere.
Tuttavia, non gli può essere richiesto un controllo continuo, tecnico e capillare su ogni fase operativa, soprattutto quando si tratta di un committente privato non professionale.
La sua responsabilità deve essere verificata concretamente, considerando:
Scelta dell’impresa
Il committente deve affidare i lavori a un’impresa tecnicamente e professionalmente idonea. La verifica non può limitarsi al dato formale dell’iscrizione alla Camera di commercio. Deve tenere conto della capacità organizzativa e professionale dell’impresa rispetto alla natura e alla pericolosità dell’intervento. Nel caso in esame, l’impresa appaltatrice era stata descritta come conosciuta, seria, accreditata e adeguatamente organizzata.
Ingerenza nell’esecuzione
Il committente può assumere responsabilità quando interviene concretamente nell’organizzazione o nell’esecuzione delle lavorazioni. Non è però sufficiente che scelga l’opera da realizzare, approvi una variante o partecipi a una riunione. L’ingerenza penalmente rilevante richiede un’attività capace di influenzare le modalità di lavoro, ad esempio impartendo direttive operative, modificando le procedure o relazionandosi direttamente con gli addetti.
Immediata percepibilità del pericolo
La responsabilità può emergere anche quando il committente, pur senza competenze specialistiche, si trovi davanti a un pericolo manifesto e immediatamente riconoscibile. Nel caso esaminato, però, il proprietario viveva lontano, frequentava raramente il cantiere, non vi si era recato nei giorni precedenti la demolizione e non era stato informato del subappalto. Le specifiche condizioni di rischio derivavano, inoltre, dalle scelte tecniche adottate dalle imprese esecutrici.
La scelta dell’opera non equivale all’ingerenza nelle lavorazioni
Il proprietario aveva partecipato alla riunione dell’11 marzo 2008, durante la quale era stato deciso di procedere alla parziale demolizione della casa colonica.
Secondo la Cassazione, questa partecipazione non integrava, da sola, un’ingerenza rilevante.
Occorre distinguere tra:
decisione sul risultato finale, che appartiene normalmente al proprietario;
gestione tecnica delle lavorazioni, affidata ai soggetti incaricati;
organizzazione della sicurezza, attribuita ai garanti individuati dalla normativa e dagli incarichi concretamente conferiti.
Il committente può legittimamente decidere di demolire, ricostruire, modificare o rinunciare a una parte dell’opera. Diventa però responsabile sul piano prevenzionistico quando interviene anche sul come, impartendo disposizioni operative o sottraendo ai tecnici incaricati l’effettivo governo dei lavori.
La Corte rileva che, nella vicenda esaminata, la gestione concreta della demolizione era rimasta affidata al responsabile dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione e ai datori di lavoro delle imprese. Il proprietario non conosceva neppure l’avvenuto subappalto.
La modifica dell’opera non riattiva automaticamente la responsabilità del committente
La modifica sostanziale dell’opera non annulla automaticamente l’incarico del responsabile dei lavori e non determina, da sola, una nuova ingerenza del committente.
Per stabilire se il trasferimento delle funzioni sia ancora efficace, occorre verificare:
l’ampiezza originaria dell’incarico;
l’eventuale previsione di varianti;
la conoscenza della nuova lavorazione da parte del responsabile dei lavori;
la continuità dei rapporti con le imprese;
i poteri effettivamente esercitati;
la possibilità concreta di sospendere o condizionare l’avvio della nuova fase.
Nel caso concreto, il responsabile dei lavori conosceva la demolizione, aveva ricevuto i preventivi, era stato informato dell’inizio delle opere e aveva mantenuto il proprio ruolo di riferimento. La scelta del proprietario di modificare l’intervento non aveva quindi determinato il venir meno dell’incarico né il riacquisto automatico della posizione di garanzia trasferita.
Ogni variazione rilevante deve essere accompagnata da una verifica documentata dell’attualità degli incarichi, dell’adeguamento del PSC e del coordinamento tra i soggetti coinvolti. La continuità dell’incarico può essere riconosciuta anche in presenza di una variante importante, ma deve emergere con chiarezza dai documenti e dai comportamenti concretamente tenuti.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi delle parti civili perché la sentenza pronunciata in sede di rinvio aveva ricostruito in modo logico e completo la distribuzione concreta delle funzioni.
In particolare, risultava accertato che:
il geometra aveva ricevuto un incarico omnicomprensivo;
aveva esercitato effettivamente le funzioni di responsabile dei lavori;
aveva nominato il coordinatore per l’esecuzione;
era il referente delle imprese;
conosceva la decisione di procedere alla demolizione;
aveva ricevuto i preventivi e la comunicazione dell’avvio delle opere;
poteva impedire l’inizio delle lavorazioni prima dell’adeguamento del PSC.
Al contrario, il committente:
aveva scelto un’impresa professionalmente qualificata;
non si era ingerito nelle modalità operative;
non aveva rapporti diretti con la subappaltatrice;
non era presente in cantiere nei giorni immediatamente precedenti;
non poteva percepire direttamente le specifiche condizioni di pericolo.
Per la Cassazione, condannarlo avrebbe significato attribuirgli una responsabilità derivante essenzialmente dalla proprietà dell’immobile e dalla scelta di modificare l’opera, senza dimostrare una concreta incidenza della sua condotta sull’infortunio.
La Corte ha pertanto rigettato i ricorsi delle parti civili, confermando l’assoluzione del proprietario-committente perché il fatto non era a lui attribuibile.
Approfondimenti
Per approfondire, leggi gli articolo dedicati: Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi, Responsabile dei lavori: chi è, compiti e nomina.
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