CIGO edilizia 2026 per eventi climatici: nuove tutele e settimane escluse dal limite

CIGO edilizia 2026 per eventi climatici: nuove tutele e settimane escluse dal limite

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione possono richiedere la CIGO per eventi oggettivamente non evitabili senza consumare il limite delle 52 settimane. Le istruzioni INPS

Le imprese dell’edilizia, del settore lapideo e delle escavazioni possono accedere a condizioni più favorevoli alla cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a eventi climatici eccezionali.

Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 e sono state illustrate dall’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026.

La misura si applica agli eventi compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 ed è finalizzata a rafforzare la tutela dei lavoratori e a sostenere la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate da emergenze climatiche, comprese le ondate straordinarie di calore.

CIGO per eventi climatici: cosa prevede il D.L. 107/2026

La misura riguarda la neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale ordinaria richiesti dalle imprese appartenenti ai settori:

edile e attività affini;
lapideo;
escavazioni.

La disposizione interessa i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015.

Per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, i periodi autorizzati non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima della CIGO.

La disciplina assume particolare rilievo per i cantieri e per le attività svolte prevalentemente all’aperto, maggiormente esposte alle conseguenze delle temperature elevate e degli eventi meteorologici estremi.

Cosa sono gli eventi oggettivamente non evitabili

Nel messaggio INPS gli eventi oggettivamente non evitabili sono indicati con l’acronimo EONE.

Si tratta di eventi esterni all’organizzazione e alla volontà dell’impresa, che non possono essere prevenuti adottando la normale diligenza richiesta al datore di lavoro.

Nel contesto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 107/2026 rientrano, in particolare, le eccezionali situazioni climatiche e le straordinarie ondate di calore che rendono impossibile o rischiosa la prosecuzione dell’attività lavorativa.

La disciplina speciale non introduce, tuttavia, un accesso automatico alla CIGO: l’impresa deve presentare la relativa domanda e dimostrare la sussistenza dell’evento e il collegamento tra quest’ultimo e la sospensione o riduzione dell’attività.

Le settimane di CIGO non vengono conteggiate

In base alla disciplina ordinaria, il trattamento di integrazione salariale può essere concesso per un massimo di 52 settimane in un biennio mobile.

Per le imprese edili, lapidee e delle escavazioni, le settimane di CIGO autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili nel periodo agevolato vengono neutralizzate.

Ciò significa che tali settimane:

possono essere indennizzate dall’INPS;
non riducono il plafond ordinario disponibile;
non concorrono al raggiungimento del limite massimo delle 52 settimane.

La neutralizzazione consente quindi all’impresa di conservare la disponibilità della CIGO ordinaria per eventuali successive sospensioni o riduzioni dell’attività.

La misura allinea temporaneamente il trattamento dei settori edile, lapideo e delle escavazioni a quello già previsto per gli altri datori di lavoro soggetti alla CIGO, per i quali i periodi connessi a eventi EONE risultano già esclusi dal conteggio.

Requisito dei 30 giorni di anzianità

Per le domande di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili non si applica il requisito generale dei 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro.

Ordinariamente, infatti, il lavoratore deve avere maturato almeno 30 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

In presenza di un evento EONE, il lavoratore può essere incluso nella richiesta anche quando non ha ancora maturato tale anzianità alla data di presentazione della domanda.

La deroga permette di tutelare anche i lavoratori assunti recentemente e immediatamente coinvolti nella sospensione o riduzione dell’attività.

Nessun contributo addizionale per l’impresa

Per le richieste di CIGO oggetto della disciplina speciale, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale.

L’esonero conferma quanto già previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 per i trattamenti richiesti a seguito di eventi oggettivamente non evitabili.

Occorre però distinguere l’esonero contributivo dalla neutralizzazione dei periodi.

Le settimane autorizzate ai sensi del decreto-legge n. 107/2026 non vengono computate nel limite massimo di durata della CIGO, ma rilevano nella determinazione della misura del contributo addizionale eventualmente dovuto per ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.

Quando deve essere presentata la domanda

Per le richieste collegate a eventi oggettivamente non evitabili si applica uno specifico termine di presentazione.

La domanda deve essere trasmessa all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento che ha determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Come presentare la domanda di CIGO

Le imprese appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono utilizzare le consuete modalità telematiche previste per l’invio delle domande di integrazione salariale ordinaria.

La richiesta deve consentire all’INPS di verificare:

la causale invocata;
il carattere oggettivamente non evitabile dell’evento;
il periodo di sospensione o riduzione;
l’unità produttiva interessata;
i lavoratori coinvolti;
il rapporto tra l’evento climatico e l’impossibilità di proseguire regolarmente le lavorazioni.

Rimangono valide, per quanto non espressamente disciplinato dal messaggio n. 2418/2026, le regole ordinarie relative alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa per caldo eccessivo.

Approfondimenti

Il ricorso alla CIGO rappresenta una tutela per i lavoratori e per le imprese quando le condizioni climatiche eccezionali rendono necessario sospendere o ridurre l’attività. Non sostituisce, però, gli obblighi del datore di lavoro relativi alla valutazione e alla gestione del rischio da calore.

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