Aree idonee Piemonte: approvata la legge, ecco dove si potranno installare gli impianti rinnovabili
Limiti al fotovoltaico agricolo, obbligo solare per i centri commerciali e fascia di rispetto comunale fino a 50 metri
La nuova disciplina sulle aree idonee in Piemonte per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvata in via definitiva da parte del Consiglio regionale il 21 luglio 2026, punta a favorire la produzione di energia pulita privilegiando le superfici già edificate, compromesse o interessate dalla presenza di infrastrutture.
Per il Piemonte, l’obiettivo minimo assegnato al 2030 è pari a 4.991 MW di potenza nominale. In attesa del testo ufficiale, forniamo un’anticipazione delle norme approvate.
L’individuazione delle aree idonee è solo il primo passo: prova un software fotovoltaico 3D per progettare e dimensionare l’impianto, valutare la producibilità energetica e predisporre la documentazione tecnica necessaria.
Quali sono le nuove aree idonee in Piemonte
La disciplina regionale amplia l’elenco delle zone nelle quali la realizzazione degli impianti rinnovabili può beneficiare delle semplificazioni previste per le aree idonee.
Rientrano tra le ulteriori aree idonee Piemonte:
i siti non agricoli nei quali sono già presenti impianti alimentati dalla stessa fonte, in caso di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, purché l’area occupata non aumenti di oltre il 40%;
le aree poste entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica;
le aree poste entro 350 metri dalle zone industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche o destinate ai centri di elaborazione dati, inclusi i terreni agricoli che ricadono in questa fascia;
le fasce di 150 metri lungo le superstrade e le strade ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia;
il Sito di interesse nazionale di Balangero;
le aree situate fino a 350 metri intorno ai centri di elaborazione dati;
i canali irrigui pubblici e privati;
Restano applicabili le disposizioni statali riguardanti i siti UNESCO, le relative zone di protezione e gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e di sicurezza stradale.
Nelle nuove aree idonee le semplificazioni sono estese anche agli impianti di accumulo elettrochimico funzionalmente integrati e alle opere di rete interamente comprese nel relativo perimetro. Gli accumuli non integrati possono essere localizzati nelle aree idonee quando risultano funzionali alla stabilità della rete, alla sicurezza del sistema elettrico o alla gestione dell’energia rinnovabile prodotta.
I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, potranno inoltre individuare una fascia di rispetto fino a 50 metri:
dai confini degli ambiti urbanizzati a destinazione residenziale;
dai singoli edifici legittimamente destinati a uso residenziale.
All’interno della fascia sarà vietata l’installazione di impianti a terra e di impianti elevati da terra.
Aree agricole: limite dello 0,8% della SAU regionale
Uno dei punti centrali della legge sulle aree idonee Piemonte riguarda la tutela dei suoli agricoli.
La superficie agricola complessivamente classificabile come idonea non potrà superare lo 0,8% della Superficie agricola utilizzata regionale, includendo nel calcolo anche le superfici occupate da impianti agrivoltaici già in esercizio o autorizzati.
Per ogni singolo Comune, il limite massimo è fissato al 2% della SAU comunale. Il tetto può essere innalzato fino al 3% quando gli impianti sono destinati:
all’autoconsumo industriale;
alle comunità energetiche rinnovabili.
Anche le aree idonee individuate dalla normativa statale e ricadenti in zona agricola concorrono al calcolo delle percentuali.
Nelle aree agricole produttive, l’installazione di impianti fotovoltaici deve evitare interventi capaci di compromettere in modo irreversibile la produttività del suolo.
La valutazione dovrà considerare:
la tipologia del terreno;
l’effettivo utilizzo agricolo;
la natura produttiva o non produttiva dell’area;
il piano agronomico, nel caso degli impianti agrivoltaici.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dovrà definire ulteriori criteri di installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici.
La deliberazione dovrà garantire la continuità dell’attività agricola e la tutela del potenziale produttivo regionale, senza introdurre nuovi vincoli localizzativi o requisiti tecnici non previsti dalla normativa statale. Il piano agronomico sarà obbligatorio.
Fotovoltaico flottante: occupazione massima del 60%
La legge disciplina anche gli impianti fotovoltaici flottanti negli invasi idrici e nei laghi di cava.
L’installazione sarà consentita fino a un massimo del 60% della superficie libera dello specchio d’acqua. Dovrà comunque essere mantenuta una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.
Per gli impianti eolici è richiesta una producibilità annua di almeno 2.500 ore equivalenti. Il requisito non si applica agli aerogeneratori con potenza inferiore a 20 kW.
Fotovoltaico nelle cave
Il provvedimento consente di prevedere, nell’assetto finale delle cave, la realizzazione di impianti fotovoltaici compatibili con le attività estrattive e con il recupero delle aree.
Per le attività già autorizzate, qualora l’impianto non sia coerente con il progetto originario di recupero ambientale, dovrà essere realizzato un intervento alternativo di valore almeno equivalente prima dell’installazione del fotovoltaico.
Nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000 restano applicabili le disposizioni dei relativi piani e della disciplina regionale di tutela.
Obbligo di fotovoltaico per centri commerciali, data center e poli logistici
Le nuove costruzioni destinate a medie e grandi strutture di vendita dovranno essere dotate di impianti fotovoltaici:
sulle coperture degli edifici;
sopra i parcheggi all’aperto.
La potenza aggiuntiva dovrà corrispondere a quella prevista dalla normativa nazionale sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
La stessa disciplina si applica, per quanto compatibile, alla nuova costruzione di data center e poli logistici.
Per le strutture commerciali esistenti, l’obbligo scatta in caso di interventi edilizi superiori al restauro e al risanamento conservativo. In questo caso, la potenza da installare è pari al 50% di quella richiesta per le nuove costruzioni.
L’obbligo non si applica quando viene dimostrata l’impossibilità di reperire superfici disponibili. Le coperture dei parcheggi possono essere realizzate anche in deroga ai rapporti di copertura urbanistici previsti per le aree commerciali.
Effetto cumulo: quando più impianti vengono considerati come un unico progetto
La disciplina introduce misure specifiche per impedire il frazionamento artificioso degli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici.
Quando due o più progetti sono presentati dallo stesso soggetto, o da soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi, le relative istanze vengono cumulate se gli impianti:
si trovano in aree confinanti;
sono localizzati a meno di un chilometro l’uno dall’altro;
ricadono anche in Comuni diversi ma confinanti.
I progetti vengono quindi considerati come un’unica iniziativa e il regime amministrativo è determinato sommando le potenze dei singoli impianti.
Sono escluse dall’effetto cumulo le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile.
Un ulteriore controllo riguarda gli impianti presenti entro un raggio di 2 chilometri. Se la potenza complessiva supera la soglia prevista per l’attività libera, il nuovo progetto è assoggettato alla Procedura abilitativa semplificata. Se viene superata la soglia della PAS, sarà necessaria l’Autorizzazione unica. Gli impianti installati sulle coperture sono esclusi da questo calcolo.
Entro 180 giorni la Giunta dovrà inoltre disciplinare la valutazione dell’effetto cumulo tra impianti alimentati dalla stessa fonte e localizzati nella medesima area vasta.
Compensazioni ambientali per gli impianti sopra 1 MW
Per ogni progetto, l’amministrazione competente, sentito il Comune interessato, dovrà definire misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale.
Le misure dovranno contribuire:
al miglioramento ambientale;
al corretto inserimento paesaggistico;
alla mitigazione degli effetti negativi;
al riequilibrio determinato dalla presenza cumulativa di più impianti.
Per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, le compensazioni dovranno privilegiare interventi di efficienza energetica, compresa la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, la produzione rinnovabile in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche.
Il titolo autorizzativo dovrà indicare tempi e modalità di attuazione. Entro 180 giorni, la Regione dovrà approvare specifiche linee guida per la progettazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione.
Nuove regole per il biometano
La legge contiene anche disposizioni specifiche per i nuovi impianti di biometano e per la riconversione degli impianti a biogas esistenti.
I progetti dovranno essere accompagnati da contratti, anche preliminari, che assicurino:
la fornitura della totalità delle materie prime;
la disponibilità dei terreni necessari all’utilizzo agronomico del digestato;
il rispetto della normativa vigente.
La misura punta a garantire un corretto inserimento agricolo, ambientale e territoriale degli impianti.
Cosa succede alle procedure già in corso
Le procedure avviate prima dell’entrata in vigore della nuova legge saranno concluse applicando la disciplina statale e regionale precedente.
Il testo stabilisce inoltre che l’attuazione delle nuove disposizioni non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Monitoraggio degli impianti tramite la piattaforma SUER
Il Piano energetico ambientale regionale dovrà essere aggiornato attraverso uno specifico piano stralcio dedicato alle fonti rinnovabili.
La Giunta regionale utilizzerà la piattaforma digitale SUER, gestita dal GSE, per monitorare:
gli impianti presenti sul territorio;
le istanze presentate;
i titoli autorizzativi rilasciati;
la concentrazione territoriale degli impianti;
il relativo effetto cumulo.
Il monitoraggio servirà anche a definire indirizzi per evitare situazioni di straordinaria concentrazione degli impianti in determinate aree.
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