Adeguamento prezzi nei lavori pubblici: la PA deve applicarlo d’ufficio?
Il Consiglio di Stato chiarisce che la PA deve applicarlo d’ufficio, senza istanza preventiva dell’impresa appaltatrice
L’impresa deve presentare un’istanza per ottenere l’adeguamento dei prezzi oppure spetta alla stazione appaltante procedere autonomamente?
Con la sentenza n. 5244/2026, il Consiglio di Stato affronta il tema con riferimento all’art. 26 del D.L. 50/2022, misura emergenziale introdotta per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Secondo i giudici, il meccanismo è automatico, obbligatorio e fondato direttamente sulla legge. La PA non può quindi giustificare il mancato riconoscimento delle maggiori somme sostenendo che l’impresa non abbia presentato tempestivamente una specifica domanda.
Il caso
La controversia riguardava un appalto comunale per il ripristino di alcuni tratti del reticolo idrico minore e la realizzazione di reti paramassi. I lavori erano stati affidati nel 2021, contrattualizzati nel 2022 e ultimati nel marzo 2023. Il SAL finale e il certificato di regolare esecuzione erano stati redatti il 29 marzo 2023.
Nella mattina del 30 marzo l’impresa aveva sottoscritto la documentazione contabile. Nel pomeriggio dello stesso giorno aveva inviato al Comune una richiesta di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. 50/2022, reiterandola nei mesi successivi.
Il Comune aveva respinto la richiesta per due ragioni:
mancata annotazione di una riserva nella contabilità finale;
necessità di un’iniziativa dell’impresa per predisporre gli atti utili all’accesso al Fondo per la compensazione.
Il TAR Lombardia aveva confermato il diniego. L’impresa aveva quindi proposto appello.
I motivi del ricorso
Secondo l’appaltatore, la revisione doveva essere applicata d’ufficio dalla stazione appaltante. L’impresa sosteneva inoltre che:
il SAL avrebbe dovuto essere redatto applicando i prezzari aggiornati;
se i certificati ordinari erano già stati emessi, la PA avrebbe dovuto predisporre certificati di pagamento straordinari;
la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione non poteva impedire il riconoscimento, essendo stata la richiesta trasmessa nello stesso giorno e prima dell’approvazione amministrativa del certificato.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. L’art. 26 del D.L. 50/2022 configura un meccanismo straordinario ancorato a parametri oggettivi, in particolare ai prezzari aggiornati. L’obbligazione deriva direttamente dalla legge e integra il contratto ai sensi dell’art. 1339 del codice civile, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.
Il documento centrale è il SAL. La formula legislativa secondo cui il SAL «è adottato» applicando i prezzari aggiornati indica un preciso dovere della stazione appaltante.
Quando SAL e certificato ordinario siano già stati emessi, la PA deve predisporre un certificato di pagamento straordinario. Il procedimento non è subordinato a una preventiva istanza dell’impresa.
Anche gli adempimenti necessari per accedere al Fondo competono alla stazione appaltante. È la PA a dover trasmettere i dati del contratto, i prospetti di calcolo, le attestazioni della direzione lavori e del RUP e la documentazione relativa alle risorse disponibili.
La riserva sul certificato di regolare esecuzione
Nel caso esaminato, la richiesta era stata presentata poche ore dopo la sottoscrizione della documentazione finale e prima dell’approvazione del certificato da parte del Comune.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale sostanziale contestualità fosse sufficiente a manifestare la volontà dell’impresa di ottenere l’adeguamento, anche se la riserva non era stata materialmente annotata sul certificato.
La pronuncia, tuttavia, non afferma che la riserva sia sempre superflua. Restano irrisolte le questioni relative:
al momento esatto di conclusione della fase esecutiva;
agli effetti di una sottoscrizione senza contestazioni;
alla possibilità di richiedere le somme dopo la definitiva chiusura contabile.
Approfondimenti
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