I requisiti professionali non possono restringere la concorrenza
ANAC boccia il requisito dei 10 anni per il collaudo nei servizi di ingegneria e architettura: limiti a requisiti ed esperienze pregresse nelle gare di appalto
Nei servizi di ingegneria e architettura i requisiti professionali previsti dalla gara non possono diventare una barriera ingiustificata alla partecipazione. È questo uno dei principi centrali che emerge dalla Delibera ANAC n. 405 del 21 ottobre 2026, relativa a una procedura aperta per un accordo quadro da 33,5 milioni di euro, articolato in 7 lotti e destinato all’affidamento di diversi servizi tecnici.
La questione principale riguarda il lotto dedicato al collaudo e, in particolare, la richiesta di una anzianità di abilitazione professionale di almeno 10 anni anche per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti.
Secondo ANAC, la clausola è illegittima perché introduce un requisito più severo rispetto a quello previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Collaudo tecnico-amministrativo: bastano 5 anni di iscrizione all’albo?
Il riferimento è l’articolo 14, comma 3, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
Per lo svolgimento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo, la disposizione richiede il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione e, per i professionisti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno 5 anni al relativo albo professionale.
Nel caso esaminato, invece, il capitolato aveva esteso il requisito decennale previsto per il collaudo statico anche alle altre figure del gruppo di collaudo.
La motivazione era legata all’esigenza di assicurare un livello di esperienza omogeneo tra i diversi componenti.
Per ANAC, però, questa esigenza non è sufficiente a derogare alla disciplina prevista dal Codice.
I requisiti aggiuntivi non possono restringere la concorrenza
L’Autorità richiama anche gli artt. 10 e 100 del D.Lgs. 36/2023.
L’art. 10 consente di introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, ma questi devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, preservando al tempo stesso l’interesse alla più ampia partecipazione degli operatori economici.
ANAC ricorda inoltre il proprio orientamento sulla tassatività dei requisiti di partecipazione: non è possibile introdurre liberamente condizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 100 del Codice, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Da qui la conclusione: pretendere 10 anni di anzianità professionale anziché 5 determina una limitazione della platea dei potenziali concorrenti, escludendo soggetti che possiedono comunque tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
La previsione viene quindi considerata in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza e accesso al mercato.
Esperienze professionali pregresse: possono essere limitate nel tempo?
La delibera affronta anche un secondo tema particolarmente significativo per i professionisti: la valutazione delle esperienze maturate in precedenza.
La documentazione di gara prevedeva che, ai fini della valutazione dell’offerta, fossero considerate soltanto le esperienze maturate entro determinati intervalli temporali: 10 anni per alcuni lotti e 15 anni per altri.
Secondo ANAC, questa impostazione non è coerente con il Bando tipo n. 2/2026 sui servizi di ingegneria e architettura, che per il criterio relativo alla “professionalità e adeguatezza dell’offerta” non stabilisce un limite temporale alle esperienze valutabili. Il Bando tipo n. 2/2026 costituisce oggi il riferimento ANAC per le gare sopra soglia relative ai servizi di architettura e ingegneria.
Occorre infatti distinguere tra le esperienze richieste per dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale e quelle utilizzate per valutare qualitativamente l’offerta.
In quest’ultimo caso, ciò che conta è la capacità dei servizi già svolti di dimostrare la professionalità del concorrente e l’adeguatezza dell’offerta rispetto agli obiettivi dell’intervento.
Un limite temporale può quindi penalizzare professionisti che possiedono esperienze particolarmente pertinenti e qualificate soltanto perché maturate prima dell’arco temporale individuato dalla gara.
Requisiti professionali e accesso al mercato: il principio ANAC
La Delibera 405/2026 conferma un principio importante nell’affidamento dei servizi tecnici: la qualificazione professionale richiesta deve trovare fondamento nella normativa ed essere proporzionata alla prestazione.
L’esperienza costituisce naturalmente un elemento rilevante nella selezione e nella valutazione dei professionisti, ma non può tradursi nell’introduzione di condizioni che riducano senza adeguato fondamento il numero dei soggetti ammessi alla competizione.
Nel caso analizzato, ANAC qualifica infatti il requisito decennale come una condizione ingiustificatamente restrittiva della partecipazione e riconduce la violazione tra quelle idonee a legittimare l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 220 del Codice.
Il tema si inserisce nel più ampio sistema previsto dal D.Lgs. 36/2023 per i servizi di ingegneria e architettura, che comprende progettazione, direzione lavori, sicurezza, verifica e collaudo e disciplina soggetti ammessi, requisiti, criteri di gara e modalità di affidamento.
Approfondimenti
Servizi di ingegneria e architettura: cosa prevede il nuovo Codice appalti. Nelle procedure che prevedono anche la gestione informativa digitale e il BIM, il software gestione informativa digitale delle costruzioni consente di gestire documentazione di gara, Capitolato Informativo, OGI, PGI e contenuti dell’appalto all’interno di un ACDat/CDE conforme ai processi previsti dal D.Lgs. 36/2023.
Fonte: Read More
