ANAC riscrive le regole sulla trasparenza dei contratti pubblici
Nuove regole ANAC sulla trasparenza dei contratti pubblici: PAD, BDNCP, incentivi tecnici, varianti e responsabilità nello schema in consultazione
Cambiano le regole sulla trasparenza dei contratti pubblici. ANAC ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema del nuovo provvedimento attuativo dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, destinato a sostituire integralmente la delibera n. 264/2023 e successive modifiche.
Lo schema è stato approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 ottobre 2026 e nasce dall’esigenza di adeguare gli obblighi di pubblicazione alle modifiche introdotte dal correttivo appalti, D.Lgs. 209/2024, agli orientamenti maturati da ANAC e alla crescente centralità delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Il nuovo provvedimento individua gli atti, i documenti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici che devono essere resi trasparenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 28 del Codice Appalti. Gli obblighi riguardano tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti.
Trasparenza appalti: il ruolo centrale di BDNCP e PAD
Il sistema continua a ruotare attorno alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente alla BDNCP i dati e le informazioni previsti dalla delibera ANAC n. 261/2023 attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP tramite la Piattaforma Contratti Pubblici.
Per ogni singolo CIG, nella sezione “Amministrazione trasparente” dovrà essere inserito un collegamento ipertestuale ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto pubblicati nella banca dati ANAC.
La novità più significativa riguarda però i documenti che non vengono trasmessi alla BDNCP, ma sono comunque soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Lo schema prevede che, nei casi indicati nell’Allegato 1, l’obbligo possa essere assolto tramite la PAD: in “Amministrazione trasparente” sarà pubblicato il collegamento generato dalla piattaforma, che rinvia direttamente all’atto o al documento.
L’Allegato 1 individua nel dettaglio gli atti da pubblicare e distingue quelli da rendere disponibili integralmente da quelli accessibili attraverso il collegamento generato dalla PAD. Tra questi figurano documenti di gara, proroghe dei termini, composizione e CV delle commissioni giudicatrici, atti relativi al Collegio consultivo tecnico, sponsorizzazioni, somma urgenza e diversi documenti relativi alla finanza di progetto.
Incentivi alle funzioni tecniche: cambia l’orientamento ANAC
Una delle novità più rilevanti riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice.
Lo schema stabilisce che i compensi liquidati, riferiti a ciascun contratto, siano pubblicati in “Amministrazione trasparente”, a integrazione dei dati comunicati alla BDNCP nell’ambito del resoconto della gestione finanziaria. La pubblicazione riguarda il dato aggregato per contratto, non i nominativi dei dipendenti.
ANAC supera così espressamente l’orientamento contenuto nella delibera n. 1047/2020 e nei successivi pareri, anche alla luce delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Varianti in corso d’opera: pubblicazione e controlli ANAC
Un capitolo specifico è dedicato alle varianti in corso d’opera.
Gli obblighi di trasparenza previsti dall’Allegato II.14 saranno assolti mediante il collegamento alla BDNCP pubblicato in “Amministrazione trasparente”.
Per le varianti riferite a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, resta però un ulteriore adempimento legato all’attività di vigilanza dell’Autorità: la documentazione deve essere inserita nella sottosezione di secondo livello “Varianti in corso d’opera”, all’interno di “Bandi di gara e contratti”, e il relativo link deve essere trasmesso alla BDNCP.
L’omissione dell’obbligo di trasmissione comporta l’avvio d’ufficio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni ANAC previste dagli artt. 120 e 222 del Codice.
Accesso civico e responsabilità
Lo schema chiarisce anche cosa accade in caso di mancata pubblicazione.
Se dati o documenti non risultano pubblicati nella BDNCP o in “Amministrazione trasparente”, resta possibile attivare l’accesso civico semplice.
Quando manca un dato nella BDNCP, la richiesta va inizialmente indirizzata al RPCT della stazione appaltante. Se viene accertato che l’amministrazione ha correttamente trasmesso le informazioni e che l’omissione riguarda invece la banca dati, la richiesta dovrà essere rivolta al RPCT di ANAC.
Il provvedimento disciplina inoltre le responsabilità: nei documenti di programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere individuati i soggetti responsabili della pubblicazione dei collegamenti alla BDNCP e degli ulteriori atti obbligatori. L’inadempimento, anche parziale, costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
Quando entreranno in vigore le nuove regole
Le disposizioni non sono ancora operative.
Lo schema è sottoposto a consultazione e potrà essere modificato sulla base delle osservazioni ricevute. La nuova delibera sostituirà integralmente la n. 264/2023 e acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Da quella stessa data la precedente delibera cesserà di avere efficacia.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’ articolo 28 del nuovo Codice Appalti: trasparenza dei contratti pubblici. Nella fase di esecuzione, una corretta gestione e tracciabilità di verbali, ordini di servizio, documenti contabili e varianti è fondamentale. Con la piattaforma per il giornale dei lavori e la direzione lavori, puoi gestire online la documentazione di cantiere e condividerla con RUP, direttore dei lavori e altri soggetti coinvolti, mantenendo organizzati anche gli atti relativi a modifiche e varianti.
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