La nomina formale del preposto non basta se l’organizzazione aziendale gli impedisce di esercitare una vigilanza effettiva
La Cassazione chiarisce che il preposto deve poter vigilare realmente: un’organizzazione inadeguata può rendere inefficace la prevenzione degli infortuni
Un preposto formalmente nominato, ma costretto a presidiare più aree contemporaneamente e a cumulare funzioni diverse, può davvero garantire una vigilanza efficace?
È questo il punto centrale affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 27485/2026, relativa a un grave infortunio avvenuto in un impianto di lavorazione del marmo. Il lavoratore, durante la movimentazione di un blocco con una gru, veniva colpito da una porzione di marmo che si staccava improvvisamente dal blocco principale, riportando lesioni gravi.
La Suprema Corte conferma la responsabilità del datore di lavoro, mettendo in evidenza un principio molto concreto per imprese, RSPP e tecnici della sicurezza: non basta inserire il preposto nell’organigramma aziendale; occorre organizzare il lavoro in modo che egli possa esercitare realmente la propria funzione di vigilanza.
Il caso è particolarmente interessante perché il Documento di Sicurezza e Salute aziendale prevedeva una struttura composta da un capo piazzale e due preposti, mentre nella pratica tutte queste funzioni erano concentrate su un solo soggetto, chiamato peraltro a seguire due siti differenti.
Il caso
L’incidente si verifica nel piazzale di un impianto di segagione.
Il lavoratore stava movimentando mediante gru un blocco di marmo sottoposto a una prima fase di taglio con macchina a filo diamantato. Il blocco doveva essere spostato per completare la separazione della porzione denominata “pelone”, utilizzando successivamente spaccaroccia e mazza.
Durante il sollevamento e la traslazione, il pelone e alcuni frammenti si staccano dal blocco principale e colpiscono il lavoratore all’arto inferiore sinistro.
La Corte d’Appello individua tre principali profili di colpa in capo al datore di lavoro:
organizzazione inadeguata della vigilanza nei piazzali;
assenza di procedure scritte sufficientemente dettagliate per la riquadratura e la movimentazione dei blocchi;
mancata adozione di misure concrete per impedire la presenza degli addetti nella zona di pericolo durante la movimentazione dei carichi.
La Cassazione ritiene corretta questa ricostruzione e rigetta il ricorso dell’imputato.
Il preposto nel sistema di sicurezza aziendale
Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto una funzione essenzialmente operativa.
Il preposto deve sovrintendere alle attività lavorative e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e delle misure di sicurezza adottate.
Non si tratta, quindi, di una figura meramente formale.
La vigilanza presuppone che il preposto sia effettivamente nelle condizioni di:
conoscere le lavorazioni in corso;
osservare i comportamenti degli addetti;
intervenire in presenza di modalità operative non sicure;
richiamare i lavoratori al rispetto delle procedure;
segnalare al datore di lavoro eventuali carenze;
interrompere, nei casi previsti dalla normativa, attività svolte in condizioni di pericolo.
Un solo preposto per più piazzali: perché l’organizzazione è stata ritenuta inadeguata
Il Documento di Sicurezza e Salute dell’impresa prevedeva la presenza di:
un capo piazzale;
due preposti.
Nella realtà, però, le tre funzioni facevano capo alla stessa persona.
Il soggetto incaricato doveva inoltre seguire due diversi siti produttivi. Il giorno dell’infortunio si trovava infatti in un altro piazzale rispetto a quello nel quale si verificò l’incidente.
Per la Cassazione questo assetto organizzativo non consentiva una vigilanza effettiva.
La Corte non afferma che il preposto debba essere permanentemente accanto a ciascun lavoratore, né confonde la vigilanza con una sorveglianza continua e ininterrotta.
Il problema è diverso.
Se a una sola persona vengono attribuite funzioni che l’organizzazione aziendale stessa aveva previsto di distribuire tra tre soggetti e questa persona deve anche dividersi tra due siti differenti, occorre chiedersi se sia concretamente possibile esercitare il controllo richiesto.
Secondo i giudici, nel caso esaminato la risposta era negativa.
Il preposto deve essere organizzativamente efficace
Questo è il passaggio più interessante della decisione.
La Cassazione non introduce una nuova regola numerica sul rapporto tra preposti, lavoratori e piazzali. Non stabilisce, per esempio, che debba esistere obbligatoriamente un preposto per ogni area di lavoro.
Il principio è più sostanziale: l’organizzazione predisposta dal datore di lavoro deve consentire al preposto di esercitare concretamente i poteri e i doveri di vigilanza attribuiti dalla legge.
La semplice presenza del nominativo nell’organigramma non è quindi sufficiente.
Occorre valutare almeno:
dimensione e articolazione dell’impresa;
distribuzione fisica delle aree di lavoro;
numero delle lavorazioni contemporanee;
livello di rischio delle attività;
autonomia operativa dei lavoratori;
possibilità concreta del preposto di presidiare le fasi maggiormente pericolose.
È un criterio particolarmente importante nelle aziende articolate su più reparti, cantieri, stabilimenti, piazzali o unità produttive.
Non conta soltanto chi è il preposto, ma dove e come può vigilare
La decisione sposta il problema dalla nomina alla funzionalità dell’assetto organizzativo.
Un preposto può essere perfettamente formato e formalmente investito dell’incarico ma, se deve contemporaneamente seguire aree distanti o un numero di attività incompatibile con un controllo effettivo, l’organizzazione può comunque risultare carente.
Per il datore di lavoro diventa quindi essenziale verificare non soltanto che la figura sia individuata, ma anche che:
abbia il tempo necessario per svolgere il controllo;
conosca le lavorazioni che deve presidiare;
possa raggiungere effettivamente le aree interessate;
disponga di un perimetro di responsabilità chiaro;
non sia gravato da funzioni incompatibili con una vigilanza efficace.
Il DSS aveva individuato il rischio, ma mancavano regole operative concrete
La sentenza affronta anche un secondo tema molto importante: il rapporto tra valutazione del rischio e procedure operative.
Il Documento di Sicurezza e Salute aveva già individuato:
il rischio connesso ai carichi sospesi;
il rischio di caduta di materiale dall’alto;
la possibilità di rottura del blocco o di sue parti;
la necessità di disciplinare la corretta movimentazione;
la necessità di regolare il posizionamento degli addetti.
Il documento richiedeva inoltre l’introduzione di specifiche istruzioni e disposizioni scritte.
Secondo quanto accertato nel processo, queste istruzioni però non risultavano concretamente predisposte.
Per la Cassazione la carenza non era soltanto documentale.
La presenza di regole operative chiare avrebbe potuto richiamare l’attenzione dei lavoratori sulla distanza da mantenere e sulle modalità di svolgimento della fase di sollevamento e traslazione del blocco.
Informazioni generiche e misure fisiche insufficienti
Un ulteriore profilo riguarda la delimitazione della zona di rischio.
Erano presenti indicazioni generali sull’obbligo di tenersi lontani dalle aree interessate dal sollevamento, ma la Corte le considera insufficientemente dettagliate.
Non risultavano inoltre adottate misure materiali specifiche, come transenne o altri sistemi idonei a identificare e separare l’area pericolosa.
Attenzione, però: la sentenza non introduce un obbligo generalizzato di utilizzare sempre transenne durante la movimentazione dei blocchi di marmo.
La transenna viene richiamata come esempio di misura concreta che, insieme a procedure chiare e vigilanza, avrebbe potuto contribuire a rendere effettiva la distanza di sicurezza.
Il principio operativo è quindi più ampio: quando il rischio richiede che i lavoratori restino fuori da una determinata zona, l’impresa deve verificare se una semplice indicazione verbale sia sufficiente o se siano necessarie anche misure organizzative e fisiche di separazione.
Condotta imprudente del lavoratore: quando non esclude la responsabilità del datore
La difesa aveva sostenuto anche che l’infortunio fosse riconducibile alla condotta imprudente del lavoratore.
La Cassazione respinge la tesi.
La Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: la condotta colposa del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale.
L’esonero del garante può essere ipotizzato soltanto quando il comportamento del lavoratore attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all’area che il datore di lavoro era tenuto a governare.
Nel caso concreto, il pericolo derivante dalla vicinanza degli addetti al blocco durante la movimentazione non era affatto estraneo alla lavorazione.
Al contrario, era proprio uno dei rischi previsti dal DSS.
Di conseguenza, l’eventuale imprudenza del lavoratore non poteva essere considerata sufficiente a escludere la responsabilità datoriale quando il sistema di prevenzione presentava carenze nella vigilanza, nelle procedure e nelle misure di delimitazione dell’area.
Dalla nomina alla vigilanza reale
La Cassazione n. 27485/2026 non modifica i compiti tipici del preposto, né introduce un nuovo obbligo quantitativo sulla presenza di questa figura.
La decisione chiarisce però un aspetto essenziale: l’efficacia della prevenzione dipende anche da come l’azienda distribuisce concretamente ruoli, aree e responsabilità.
Se il documento aziendale prevede più figure di controllo e l’impresa concentra tutte le funzioni su un’unica persona, occorre poter dimostrare che quella scelta consenta comunque una vigilanza effettiva.
Diversamente, la nomina rischia di diventare un adempimento esclusivamente formale.
La sicurezza, secondo il ragionamento della Corte, non si misura quindi soltanto attraverso la presenza di DVR, DSS, procedure e organigrammi, ma verificando se le misure previste funzionino realmente nell’organizzazione quotidiana del lavoro.
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