Deposito sotto l’altezza minima: può essere sospesa l’attività commerciale?
Un deposito senza postazioni fisse deve rispettare i requisiti igienico-sanitari? Le altezze minime valgono anche per locali commerciali e depositi? Quando si applica la deroga prevista per gli edifici realizzati prima del D.M. 5 luglio 1975?
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5049/2026, si è pronunciato sulla sospensione di un’attività di ristorazione dovuta all’utilizzo, al primo piano interrato o seminterrato, di un deposito alimentare con altezza di 2 metri.
La sentenza chiarisce che anche un deposito alimentare deve rispettare i requisiti previsti per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie, anche quando al suo interno non vengono svolte lavorazioni e non sono presenti postazioni fisse. Le norme sull’altezza dei locali possono infatti applicarsi anche agli ambienti destinati a uso commerciale o a deposito. Per gli edifici più datati sono previste specifiche possibilità di deroga, ma è comunque necessario dimostrare la legittimità delle dimensioni originarie del locale.
Il caso: il deposito alimentare del ristorante è alto 2 metri
Una società che gestiva un’attività di ristorazione si è rivolta al TAR contestando la sospensione dell’attività disposta dalla ASL in relazione a un locale situato al piano interrato S1.
Durante due sopralluoghi, effettuati il 17 giugno e il 14 luglio 2025, la ASL aveva accertato la presenza, al piano S1, di un locale alto 2 metri utilizzato come deposito alimentare annesso all’attività di ristorazione. Secondo la società, nel locale non si svolgevano lavorazioni, ma soltanto attività di conservazione degli alimenti nelle celle frigorifere.
Secondo la società, il locale non avrebbe dovuto essere sottoposto ai requisiti previsti per le postazioni di lavoro, perché nel deposito non erano presenti postazioni fisse e non si svolgeva alcuna attività lavorativa continuativa. La società richiamava, in particolare, l’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina l’utilizzo dei locali sotterranei e seminterrati.
La società contestava inoltre l’applicazione del D.M. 5 luglio 1975, sostenendo che le prescrizioni sulle altezze minime riguardassero gli immobili a destinazione abitativa e non potessero essere applicate a un deposito alimentare.
Un ulteriore elemento della difesa riguardava l’età dell’immobile. Il fabbricato, infatti, era stato realizzato nel 1950 e il locale sarebbe stato utilizzato come deposito da molti anni, senza che in passato fossero state sollevate contestazioni. La società riteneva quindi applicabile anche la disciplina introdotta dall’art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020, che, in determinate condizioni, consente di fare riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti degli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975.
Infine, la società contestava la competenza dell’ufficio della ASL che aveva disposto la sospensione, sostenendo che un altro ufficio della stessa Azienda sanitaria avesse già rilasciato un’autorizzazione in deroga per i locali con altezza inferiore a 3 metri.
Un deposito alimentare senza postazioni fisse di lavoro è esonerato dai requisiti igienico-sanitari sull’altezza dei locali?
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento che aveva confermato la sospensione dell’attività con riferimento al piano S1.
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che l’autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 riguardava soltanto l’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, dove era prevista la presenza continuativa dei lavoratori.
Il deposito e il soppalco, invece, non erano compresi nella deroga perché non ospitavano postazioni fisse di lavoro. Questo, però, non significava che tali ambienti fossero esonerati dal rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La stessa autorizzazione del 22 gennaio 2025, infatti, precisava che la deroga per l’uso lavorativo dei locali con altezza inferiore a 3 metri non sostituiva le altre autorizzazioni e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Di conseguenza, secondo il TAR, la ASL poteva verificare autonomamente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari del deposito e applicare il D.M. 5 luglio 1975.
Il D.M. 5 luglio 1975 sull’altezza minima dei locali si applica anche ai depositi alimentari?
Il TAR ha richiamato l’orientamento della propria giurisprudenza secondo cui le prescrizioni sulle altezze minime contenute nel D.M. 5 luglio 1975 possono trovare applicazione anche a immobili con destinazioni diverse da quella abitativa, compresi locali commerciali e depositi.
Nel caso esaminato, il sopralluogo aveva accertato un’altezza di soli 2 metri nel deposito alimentare del piano S1. Il locale, quindi, risultava privo dei requisiti minimi richiesti dalla normativa igienico-sanitaria.
Quando è possibile applicare la deroga alle altezze minime prevista per gli immobili realizzati prima del D.M. 5 luglio 1975?
Il TAR ha escluso che, nel caso concreto, la società potesse beneficiare del regime previsto dall’art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020.
La norma consente, in presenza di determinate condizioni, di fare riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti degli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 e situati nelle zone individuate dalla disposizione.
Tuttavia, secondo il Tribunale, la società non aveva dimostrato un elemento fondamentale: la legittimità del locale al momento della sua realizzazione.
Il semplice fatto che l’edificio fosse stato costruito nel 1950 e che il deposito fosse stato utilizzato per molti anni non era quindi sufficiente per beneficiare della disciplina derogatoria.
Infine, il TAR ha esaminato anche la contestazione relativa alla competenza dell’ufficio che aveva disposto la sospensione e la contestazione relativa alla “mancata comunicazione del preavviso di annullamento o revoca della precedente autorizzazione in deroga del 22 gennaio 2025.
Secondo il Tribunale, l’atto era stato adottato nell’ambito delle competenze della UOSD Prevenzione Collettiva, trattandosi di una verifica relativa ai requisiti igienico-sanitari del deposito.
In ogni caso, anche qualora si fosse ritenuta sussistente un’incompetenza relativa, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento del provvedimento. Trattandosi infatti di un atto vincolato, avrebbe trovato applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, che esclude l’annullabilità dell’atto quando risulta evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il TAR ha chiarito che la ASL non aveva annullato né revocato l’autorizzazione in deroga del 22 gennaio 2025. Il provvedimento contestato riguardava invece l’utilizzo del locale S1 per ragioni igienico-sanitarie.
Anche sotto questo profilo, inoltre, la natura vincolata del provvedimento impediva di annullarlo per un eventuale vizio procedimentale, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso alla luce delle carenze accertate.
Il TAR ha quindi confermato la legittimità della sospensione dell’attività di ristorazione: il deposito alimentare del piano S1, pur non essendo destinato a postazioni fisse di lavoro, doveva rispettare i requisiti igienico-sanitari applicabili e, con un’altezza di 2 metri, non risultava conforme a quelli previsti dal D.M. 5 luglio 1975.
Il ricorso è stato pertanto respinto, così come la richiesta di risarcimento dei danni per il mancato guadagno derivante dalla chiusura dell’attività.
Approfondimenti
Per approfondire il tema leggi l’articolo dedicato all’Altezza minima per abitabilità e Requisiti igienico sanitari: quali sono?
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