Direttore dei lavori e appalti pubblici: quando risponde dei danni a terzi?

Direttore dei lavori e appalti pubblici: quando risponde dei danni a terzi?

Cassazione 2613/2026: responsabilità di Comune, impresa e direttore dei lavori negli appalti pubblici, vigilanza e certificato di regolare esecuzione

Negli appalti pubblici la responsabilità per i danni provocati dall’esecuzione può coinvolgere stazione appaltante, impresa e direttore dei lavori. La Cassazione chiarisce quali obblighi di vigilanza gravano sul D.L. e quale rilievo assume il certificato di regolare esecuzione.

Il caso: i lavori pubblici danneggiano l’edificio confinante

Alcuni proprietari chiedono il risarcimento dei danni subiti dai loro immobili a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti su un fabbricato confinante di proprietà del Comune.

Secondo gli accertamenti tecnici, le lavorazioni avevano alterato l’equilibrio statico della struttura, contribuendo alla comparsa di fessurazioni e lesioni. Allo stesso tempo, sull’immobile danneggiato era stata realizzata una sopraelevazione senza il rispetto della normativa antisismica.

La Corte d’appello individua quindi un concorso causale: il 70% della responsabilità viene ricondotto ai lavori sull’immobile comunale, mentre il restante 30% viene attribuito alle irregolarità della sopraelevazione. Comune, impresa e direttore dei lavori vengono condannati in solido al risarcimento.

La vicenda arriva in Cassazione con i ricorsi del Comune, del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori e dell’impresa.

Il Comune può scaricare tutta la responsabilità su impresa e direttore dei lavori?

No. La Cassazione ribadisce che, negli appalti di opere pubbliche, la pubblica amministrazione mantiene specifici poteri di autorizzazione, controllo e ingerenza sull’esecuzione.

La Corte richiama espressamente:

gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell’esecuzione dei lavori

che, insieme alla possibilità di disporre varianti e sospendere lavorazioni potenzialmente dannose, escludono un’automatica esenzione da responsabilità dell’ente committente.

Nel caso concreto non è stato sufficiente neppure sostenere che il Comune, dopo le segnalazioni dei proprietari, avesse inviato tecnici sul posto ricevendo rassicurazioni sull’andamento dei lavori. La P.A. non può infatti trasferire integralmente la responsabilità sui soggetti che è tenuta a controllare.

Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori?

È questo il punto centrale dell’ordinanza. La Cassazione conferma che il direttore dei lavori svolge un’obbligazione di mezzi, ma è tenuto ad una diligenza tecnica qualificata.

Tra i suoi compiti rientrano:

verificare la progressiva conformità dell’opera al progetto;
controllare che le modalità esecutive rispettino capitolato e regole della tecnica;
adottare gli accorgimenti necessari a prevenire difetti costruttivi;
vigilare sull’attività dell’impresa;
impartire le opportune disposizioni;
controllarne l’effettiva osservanza;
riferire al committente eventuali inosservanze.

La Corte afferma infatti che:

rientrano […] nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica.

Non è quindi sufficiente una presenza formale in cantiere: la vigilanza deve essere concreta ed efficace.

La responsabilità non deriva automaticamente dalla qualifica di D.L.

La Cassazione precisa, tuttavia, un aspetto fondamentale: il direttore dei lavori non risponde semplicemente perché riveste quel ruolo. Nel caso esaminato la sua responsabilità è stata collegata a precise circostanze: il professionista era stato incaricato di seguire i lavori, aveva effettuato una visita sul sito e aveva inoltre sottoscritto il certificato di regolare esecuzione.

La Corte chiarisce che la responsabilità non deriva dal fatto puro e semplice che egli fosse stato il direttore dei lavori, ma dalle specifiche omissioni e irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’incarico.

Il principio è coerente con la Cassazione n. 1842/2021: la responsabilità solidale tra appaltatore e D.L. opera quando le rispettive condotte abbiano effettivamente concorso alla produzione dello stesso danno.

Che valore assume il certificato di regolare esecuzione?

L’ordinanza richiama in modo significativo anche la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione. Non si tratta di un adempimento puramente formale: la firma deve essere coerente con le verifiche concretamente effettuate durante l’esecuzione e con lo stato effettivo dell’opera. Per il D.L. diventa quindi essenziale poter documentare sopralluoghi, ordini di servizio, contestazioni, prescrizioni impartite all’impresa e verifiche sull’adempimento.

E se l’immobile danneggiato presenta abusi o irregolarità?

Nel caso esaminato la sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica non ha escluso automaticamente il diritto al risarcimento. L’irregolarità è stata invece valutata sotto il profilo causale, determinando una quota di corresponsabilità del 30%.

Non può quindi ricavarsi dalla decisione che un immobile abusivo sia sempre risarcibile: occorre verificare concretamente quanto l’irregolarità abbia inciso sulla produzione del danno.

 

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto pubblico. Per gestire in modo strutturato e tracciabile sopralluoghi, documenti, ordini di servizio, contabilità e attività della direzione lavori può essere utile la piattaforma dedicata alla gestione digitale della direzione dei lavori.

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