Confronto a coppie nell’OEPV: come devono essere attribuiti i punteggi all’offerta tecnica?

Confronto a coppie nell’OEPV: come devono essere attribuiti i punteggi all’offerta tecnica?

Il TAR Campania annulla l’aggiudicazione se manca la verbalizzazione delle valutazioni individuali tecniche dei commissari di gara

Nel confronto a coppie ogni commissario deve esprimere autonomamente le proprie preferenze prima della sintesi collegiale. Se questa fase non risulta dagli atti di gara, la valutazione tecnica è viziata: lo chiarisce il TAR Campania richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2022.

Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il metodo utilizzato per trasformare i giudizi qualitativi della commissione in coefficienti e punteggi non rappresenta un semplice passaggio matematico. Se il disciplinare prescrive una determinata sequenza valutativa, la commissione deve rispettarla e deve consentire di ricostruirne lo svolgimento attraverso i verbali e la documentazione di gara.

È questo il punto centrale della sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 5196/2026, relativa all’applicazione del metodo del confronto a coppie.

Il TAR ha annullato l’aggiudicazione perché dagli atti risultava una sola matrice di confronto, senza che fosse possibile ricostruire le preferenze espresse autonomamente dai singoli commissari e il successivo passaggio alla valutazione collegiale. Una criticità sostanziale, non meramente formale, perché incide direttamente sul procedimento attraverso cui vengono determinati i punteggi dell’offerta tecnica.

Il confronto a coppie nella valutazione dell’offerta tecnica

Il confronto a coppie è un metodo utilizzato per valutare elementi qualitativi difficilmente traducibili immediatamente in valori numerici.

Ogni offerta viene confrontata con le altre e ciascun commissario indica quale delle due ritiene preferibile, attribuendo anche un grado di preferenza. Dai singoli confronti si ricavano successivamente coefficienti che vengono aggregati fino a ottenere il punteggio tecnico.

Il passaggio dalla valutazione individuale a quella collegiale è quindi essenziale: il secondo momento non può cancellare o sostituire il primo.

Il caso

La controversia nasce da una gara indetta da un Comune per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, per un importo di 498.990,02 euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine della procedura l’aggiudicataria aveva ottenuto 64,827 punti, mentre la ricorrente si era classificata seconda con 63,411 punti.

Quest’ultima ha impugnato l’aggiudicazione contestando, tra gli altri profili, la violazione dell’art. 18.2 del disciplinare proprio in relazione all’applicazione del confronto a coppie.

La ricorrente aveva inoltre sollevato contestazioni sul punteggio assegnato alle proposte migliorative di manutenzione, sui principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione e, con successivi motivi aggiunti, sul rispetto dei limiti dimensionali delle relazioni tecniche.

Il TAR ha però individuato nella modalità di applicazione del confronto a coppie la questione decisiva.

Cosa prevedeva il disciplinare sul confronto a coppie

L’art. 18.2 definiva in maniera dettagliata il procedimento.

Per ogni elemento qualitativo soggetto a valutazione discrezionale, ciascun commissario doveva confrontare l’offerta di ogni concorrente con tutte le altre, individuando quella preferita e assegnando un grado di preferenza variabile da 1 a 6.

Doveva quindi essere costruita una matrice nella quale registrare il risultato dei singoli confronti. Ma la procedura non terminava qui. Il disciplinare prescriveva espressamente di trasformare, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti derivanti dal confronto a coppie in coefficienti compresi tra zero e uno.

Solo successivamente era possibile calcolare la media dei coefficienti dei commissari, attribuendo il valore massimo all’offerta con il coefficiente medio più elevato e riproporzionando le altre.

La sequenza richiesta era quindi inequivocabile:

preferenze individuali → coefficienti individuali → media → coefficiente collegiale definitivo.

I motivi del ricorso

Secondo la ricorrente, questa sequenza non era stata rispettata.

La contestazione non riguardava semplicemente il risultato numerico raggiunto dalla commissione, ma la possibilità stessa di verificare come quel risultato fosse stato formato.

La controinteressata sosteneva invece che la commissione avesse correttamente seguito il disciplinare e aveva eccepito anche la genericità delle censure.

Sul punto, però, il TAR ha ritenuto il motivo sufficientemente specifico e fondato.

La decisione del TAR: la valutazione individuale deve risultare dagli atti

L’istruttoria ha mostrato che era stata elaborata una sola matrice triangolare. Da essa non risultavano né le preferenze attribuite autonomamente dai singoli commissari né la trasformazione dei relativi coefficienti nella successiva media.

Per il TAR la commissione ha quindi disatteso il modus operandi imposto dalla lex specialis: doveva prima acquisire le singole preferenze di ciascun componente e soltanto dopo procedere alla loro elaborazione collegiale.

A confermare l’errore sono gli stessi verbali, nei quali si afferma che i punteggi sarebbero stati assegnati a seguito di una “ulteriore analisi discrezionale dei dati ottenuti”. Il disciplinare, tuttavia, aveva già stabilito il metodo con cui passare dai confronti ai coefficienti finali e non prevedeva questa ulteriore valutazione discrezionale.

Il TAR richiama quindi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2022, che distingue il “fondamentale passaggio” tra coefficiente individuale del commissario, nella prima fase, e coefficiente collegiale della commissione, nella seconda.

La preferenza deve essere espressa autonomamente e distintamente da ogni commissario e tale attività deve essere correttamente verbalizzata.

Nel caso esaminato mancava proprio questo elemento: secondo il TAR, non vi era alcuna risultanza capace di dimostrare che ogni componente avesse compilato autonomamente la propria tabella.

Da qui il principio decisivo: il confronto a coppie richiede l’inderogabile espressione e verbalizzazione della preferenza individuale di ciascun commissario.

La scorretta conduzione della valutazione tecnica costituisce un vizio che si riflette sull’intera aggiudicazione. Il TAR ha pertanto disposto l’annullamento della determina di aggiudicazione.

 

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