CCNL equivalente negli appalti: il superminimo può colmare il divario retributivo?
CCNL equivalente e superminimo negli appalti: il Consiglio di Stato chiarisce limiti, condizioni e controlli sugli impegni extra-CCNL nelle offerte di gara
Quando un operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, può compensare un trattamento economico inferiore promettendo ai lavoratori un superminimo?
È il tema affrontato dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, nella sentenza n. 6874/2026, relativa ad una gara dell’Università di Bologna per i servizi integrati di manutenzione del patrimonio immobiliare, del valore di oltre 70 milioni di euro. La lex specialis individuava come contratto di riferimento il CCNL Edilizia. L’aggiudicataria applicava invece il CCNL Metalmeccanica – Aziende Industriali, presentando una dichiarazione di equivalenza.
Tra i due contratti esisteva però una differenza economica. Per colmarla, l’impresa si era impegnata a riconoscere ai lavoratori impiegati nell’appalto un superminimo non assorbibile, tale da garantire la stessa RAL prevista dal CCNL Edilizia.
La stazione appaltante aveva ritenuto sufficiente tale soluzione e aveva dichiarato equivalente il trattamento.
I motivi del ricorso
Il secondo classificato ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che il CCNL applicato dall’aggiudicataria non garantisse le stesse tutele economiche previste dal contratto indicato negli atti di gara. Il TAR ha accolto il ricorso. Università e aggiudicataria hanno quindi proposto appello, sostenendo che la verifica di equivalenza non potesse ridursi ad un confronto aritmetico tra i CCNL e che dovessero essere considerati anche gli impegni economici aggiuntivi, fissi e non assorbibili, assunti dall’impresa nei confronti dei lavoratori.
La decisione: il superminimo non è una tutela del CCNL
Il Consiglio di Stato respinge gli appelli e conferma l’indirizzo già espresso in precedenti pronunce del 2026. L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, nella versione applicabile alla gara, consente all’operatore di utilizzare un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante purché assicuri le “stesse tutele”.
Secondo i giudici, tali tutele devono derivare, in linea di principio, dal contratto collettivo. Il superminimo, anche quando non assorbibile, è invece un trattamento migliorativo riconosciuto dal singolo datore di lavoro.
La sentenza ribadisce quindi che:
le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali”.
Non assume rilievo neppure la modesta entità della differenza economica tra i due CCNL: il problema non è quantitativo, ma riguarda la fonte della tutela riconosciuta al lavoratore.
L’apertura agli impegni extra-CCNL
La pronuncia contiene però un passaggio particolarmente rilevante.
Nell’esaminare la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto europeo, il Consiglio di Stato precisa che un impegno economico aggiuntivo potrebbe non essere del tutto irrilevante quando presenti caratteristiche tali da renderlo effettivo anche durante l’esecuzione.
Il Collegio afferma infatti che:
un impegno extra contratto collettivo nazionale di lavoro può assumere rilievo solo se è espresso nell’offerta; se è verificabile; se diventa vincolante in fase esecutiva; soprattutto, se è suscettibile di controllo e di attuazione da parte dell’amministrazione.
Non si tratta, però, di un definitivo superamento dell’orientamento restrittivo.
Nel caso concreto l’aggiudicataria non aveva dimostrato adeguatamente irrevocabilità, modalità di attuazione, esigibilità e poteri di controllo della stazione appaltante. Per questo l’impegno assunto non è stato ritenuto idoneo a colmare la differenza economica tra i CCNL.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alla verifica dei costi della manodopera. Per stimare e tenere sotto controllo i costi della manodopera nelle lavorazioni, puoi utilizzare il software per computo metrico, analisi prezzi e gestione delle componenti economiche dell’intervento.
Fonte: Read More
