Contributo di costruzione: cos’è, quando è dovuto e come si calcola

Contributo di costruzione: cos’è, quando è dovuto e come si calcola

Contributo di costruzione: definizione, calcolo, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione ed esenzioni con principali riferimenti normativi e raccolta giurisprudenziale. Scarica l’infografica riassuntiva

Il contributo di costruzione è la somma che, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, deve essere corrisposta al Comune per gli interventi edilizi onerosi. È composto essenzialmente da due voci: oneri di urbanizzazione e quota commisurata al costo di costruzione.

La disciplina generale è contenuta negli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001. L’importo non è però uguale in tutta Italia: il Testo Unico Edilizia stabilisce criteri e principi generali, mentre Regioni e Comuni definiscono tabelle, parametri, aggiornamenti, aliquote e modalità operative.

In determinati interventi può inoltre aggiungersi il contributo straordinario, collegato al maggior valore generato da una variante urbanistica o da un intervento in deroga.

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Cos’è il contributo di costruzione?

L’art. 16 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che, salvo i casi di riduzione o esonero previsti dall’art. 17, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

Cos’è il contributo di costruzione

Il contributo si articola quindi in due componenti, che rispondono a presupposti e criteri di determinazione differenti:

oneri di urbanizzazione;
costo di costruzione.

Art. 16, comma 1, del D.P.R. 380/2001

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Gli oneri di urbanizzazione sono correlati all’incidenza dell’intervento sul territorio e finanziano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al corretto assetto urbanistico; il costo di costruzione, invece, è parametrato al costo dell’intervento edilizio.

Componenti contributo di costruzione

La disciplina dell’art. 16 deve pertanto essere letta congiuntamente alle disposizioni regionali e alle deliberazioni comunali che determinano concretamente gli importi applicabili alle diverse categorie di intervento.

Componente
A cosa è collegata

Oneri di urbanizzazione primaria
Infrastrutture e servizi primari necessari all’insediamento

Oneri di urbanizzazione secondaria
Attrezzature e servizi collettivi

Quota sul costo di costruzione
Valore economico dell’intervento edilizio

Contributo straordinario
Eventuale maggior valore prodotto da variante urbanistica o deroga

Qual è la normativa sul contributo di costruzione?

I principali riferimenti nazionali sono gli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

In particolare:

l’art. 16 che individua quando e come si determina il contributo di costruzione, specificando le sue componenti (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), le modalità di pagamento e i criteri per determinarne l’importo;
l’art. 17 che individua invece le deroghe a questa regola, prevedendo riduzioni, esoneri totali o contributi limitati ai soli oneri di urbanizzazione in funzione della tipologia dell’intervento, delle caratteristiche dell’immobile e delle finalità pubbliche perseguite.

Riferimenti normativi contributo di costruzione

Cosa sono gli oneri di urbanizzazione e come si calcolano?

Gli oneri di urbanizzazione sono le somme dovute al Comune in relazione all’incidenza dell’intervento edilizio sulle infrastrutture e sui servizi del territorio.

Si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria, relativi a strade residenziali, parcheggi, fognature, rete idrica, reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, verde attrezzato e cavidotti per le telecomunicazioni, e oneri di urbanizzazione secondaria, riferiti a scuole, asili, mercati, edifici religiosi, impianti sportivi, aree verdi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione non avviene applicando un’unica tariffa nazionale, ma sulla base delle tabelle parametriche regionali e delle conseguenti deliberazioni comunali. Il Comune determina infatti l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tenendo conto di fattori quali la dimensione e l’andamento demografico del territorio, le caratteristiche geografiche, la destinazione urbanistica dell’area e la tipologia dell’intervento, con una differenziazione finalizzata anche a incentivare la ristrutturazione edilizia rispetto alla nuova costruzione. In termini operativi, l’importo deriva dall’applicazione dei valori unitari stabiliti dal Comune al parametro dimensionale previsto dalla disciplina applicabile, che può essere rappresentato, a seconda della destinazione e della tipologia edilizia, dal volume dell’intervento o dalla superficie. Per questo motivo, per determinare concretamente quanto sono gli oneri di urbanizzazione, occorre verificare le tariffe comunali vigenti, la destinazione d’uso, le caratteristiche dell’intervento e i parametri dimensionali stabiliti dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici.

Gli oneri sono normalmente corrisposti al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire, ma possono essere rateizzati secondo le modalità e le garanzie stabilite dall’amministrazione. In alternativa al pagamento, il titolare del permesso può, nei casi previsti, realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta.

Oneri di urbanizzazione

Cos’è il costo di costruzione e come si calcola?

Il costo di costruzione costituisce, insieme agli oneri di urbanizzazione, una delle due componenti del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001.

Per i nuovi edifici, il costo di costruzione è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali o in assenza delle stesse, viene aggiornato annualmente in funzione della variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT.

Le Regioni stabiliscono inoltre la quota di costo di costruzione da applicare per il calcolo del contributo, in misura compresa tra il 5% e il 20%, tenendo conto delle caratteristiche, delle tipologie, della destinazione e dell’ubicazione degli edifici; possono essere previste maggiorazioni per edifici con caratteristiche superiori rispetto a quelle considerate dalla normativa sull’edilizia agevolata, fino al limite del 50% previsto dall’art. 16.

Per gli interventi su edifici esistenti, invece, il costo di costruzione viene determinato in relazione al costo degli interventi stessi, sulla base del progetto presentato per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il Comune può deliberare valori inferiori rispetto a quelli applicabili alle nuove costruzioni, con l’obiettivo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. La quota relativa al costo di costruzione viene determinata al momento del rilascio del permesso di costruire e deve essere corrisposta in corso d’opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, e comunque non oltre 60 giorni dall’ultimazione della costruzione.

Costo di costruzione

Quando si pagano gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione?

Le due componenti del contributo di costruzione seguono modalità di corresponsione differenti. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire, ferma restando la possibilità, su richiesta dell’interessato, di ottenere la rateizzazione secondo le modalità e le garanzie stabilite dall’amministrazione comunale.

La quota relativa al costo di costruzione, invece, viene determinata al momento del rilascio del titolo edilizio e deve essere corrisposta in corso d’opera, secondo le modalità stabilite dal Comune, e comunque entro 60 giorni dall’ultimazione della costruzione.

Il titolare del permesso può inoltre, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, assumere l’obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e delle modalità e garanzie stabilite dal Comune.

Quando si paga il contributo di costruzione?

Come si calcola il contributo di costruzione?

Il calcolo del contributo di costruzione, secondo la normativa, dipende dalla tipologia e dalle caratteristiche dell’intervento.

Come detto, gli oneri sono determinati dal Comune sulla base delle tabelle parametriche regionali e delle tariffe comunali vigenti, considerando la destinazione urbanistica e la tipologia dell’intervento; il costo di costruzione è invece determinato secondo i criteri regionali e, per gli edifici esistenti, in relazione al costo degli interventi.

Non esiste quindi un importo unico valido per tutto il territorio nazionale: per effettuare il calcolo occorre verificare le tariffe approvate dal Comune, i parametri dimensionali applicabili e l’eventuale presenza di riduzioni o esoneri previsti dalla legge.

Calcolo contributo di costruzione

Quando è dovuto il contributo di costruzione?

La regola generale è l’onerosità del permesso di costruire, salvo le ipotesi di riduzione o gratuità previste dall’art. 17.

Il contributo può essere dovuto anche quando l’intervento è realizzato attraverso un titolo diverso dal permesso di costruire.

L’art. 23 del D.P.R. 380/2001, ad esempio, prevede espressamente che gli interventi eseguiti mediante SCIA alternativa al permesso di costruire siano soggetti al contributo previsto dall’art. 16.

Pertanto non è la tipologia di titolo edilizio a stabilire se il contributo sia dovuto: occorre considerare tipologia e caratteristiche dell’intervento, insieme alla normativa regionale applicabile.

Quando è dovuto e come si calcola il contributo straordinario di urbanizzazione?

L’art. 16 prevede un contributo straordinario per gli interventi realizzati su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, quando tali interventi determinano un maggior valore rispetto alla situazione urbanistica precedente.

Il maggior valore generato dalla trasformazione viene calcolato dall’amministrazione comunale e, secondo la disciplina statale, deve essere suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione regionale e dagli strumenti urbanistici generali comunali.

La quota spettante al Comune costituisce un contributo straordinario con finalità di interesse pubblico e può essere corrisposta attraverso un versamento finanziario vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi nel contesto interessato dall’intervento, oppure mediante la cessione di aree o immobili destinati a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

Contributo straordinario di costruzione

Quando il contributo di costruzione è ridotto o non è dovuto?

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001, il contributo di costruzione può essere ridotto o completamente escluso in presenza di specifiche condizioni legate alla tipologia dell’intervento, alla destinazione dell’immobile e alle finalità perseguite.

Per l’edilizia abitativa convenzionata, anche relativa a edifici esistenti, il contributo è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione quando il titolare del permesso si impegna, mediante apposita convenzione con il Comune, ad applicare i prezzi di vendita e i canoni di locazione stabiliti secondo la convenzione-tipo prevista dall’art. 18.

Per la realizzazione della prima abitazione, il contributo è invece determinato nella misura prevista per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il contributo di costruzione non è dovuto:

per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, quando siano funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale;
per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, fino al 20%, degli edifici unifamiliari;
per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione degli strumenti urbanistici;
per gli interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti adottati a seguito di pubbliche calamità;
per determinati interventi relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, purché siano rispettate le norme urbanistiche e quelle relative alla tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.

Per gli interventi su immobili di proprietà dello Stato e per determinati interventi di manutenzione straordinaria che comportino un aumento del carico urbanistico e dai quali derivi un aumento della superficie calpestabile, il contributo è commisurato alla sola incidenza delle opere di urbanizzazione.

Infine, per favorire la rigenerazione urbana, la decarbonizzazione, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica, il contenimento del consumo di suolo, la ristrutturazione e il recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il comma 4-bis prevede una riduzione del contributo di costruzione non inferiore al 20% rispetto a quello determinato dalle tabelle parametriche regionali. I Comuni possono inoltre stabilire ulteriori riduzioni, fino ad arrivare alla completa esenzione dal contributo di costruzione.

Esonero contributo di costruzione

Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi di ristrutturazione?

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il contributo di costruzione non è automaticamente dovuto, ma deve essere verificato in relazione alla tipologia di intervento, al titolo edilizio necessario e all’eventuale incremento del carico urbanistico.

In particolare, la quota relativa al costo di costruzione è dovuta per gli interventi di ristrutturazione soggetti a permesso di costruire o a SCIA alternativa al permesso, mentre non è dovuta per gli interventi eseguibili mediante SCIA semplice. Per gli interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi e il Comune può prevedere valori inferiori rispetto a quelli applicabili alle nuove costruzioni, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio. Diverso è il presupposto degli oneri di urbanizzazione, la cui debenza è collegata all’effettivo incremento del carico urbanistico prodotto dalla ristrutturazione: se l’intervento determina una maggiore utilizzazione delle opere e dei servizi di urbanizzazione, gli oneri possono essere dovuti; in assenza di tale incremento, la richiesta del relativo pagamento non trova giustificazione.

La verifica deve quindi essere effettuata considerando concretamente le caratteristiche dell’intervento, le modifiche apportate all’organismo edilizio e la disciplina regionale e comunale applicabile.

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono detraibili?

Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione possono essere detraibili quando costituiscono spese strettamente connesse a un intervento edilizio ammesso alle detrazioni fiscali. In caso di ampliamento, la detrazione riguarda invece la sola quota riferibile alla parte ristrutturata dell’edificio esistente, mentre quella relativa alla nuova volumetria non è generalmente agevolabile.

Contributo di costruzione: le sentenze

Di seguito sono riportati alcuni casi giurisprudenziali in riferimento al contributo di costruzione, oneri e costi di costruzione.

Quando è legittimo il ricalcolo del contributo di costruzione?
TAR Lombardia – 4056/2026

La riqualificazione da ristrutturazione a nuova costruzione non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni sul contributo di costruzione né l’applicazione di tariffe sopravvenute. Il ricalcolo deve rispettare la natura delle opere e le tariffe vigenti al titolo originario.

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Condono edilizio: quando si prescrivono oblazione e contributo di costruzione?
TAR Lombardia – 2993/2026

Nel terzo condono edilizio, il conguaglio dell’oblazione si prescrive in tre anni e il contributo di costruzione in dieci anni, decorrenti da quando il Comune dispone degli elementi necessari per quantificare il credito; l’errata autoliquidazione del privato non sospende la prescrizione se l’errore è già rilevabile dalla documentazione depositata

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Oneri versati per opere non realizzate: quali prove per il rimborso?
Tar Lombardia – 3451/2026

La richiesta di restituzione del contributo di costruzione per asserita parziale realizzazione dell’intervento non può fondarsi su mere dichiarazioni tardive o su successive variazioni catastali. Il DOCFA e la documentazione catastale non provano la reale consistenza dell’opera né la difformità dal titolo edilizio, che resta prevalente in assenza di elementi oggettivi contrari, con conseguente insussistenza del diritto alla restituzione del contributo.

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Ristrutturazione di unifamiliare: quando si paga il contributo di costruzione?
TAR Lazio – 3056/2026

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3056/2026, ha chiarito che per gli interventi su fabbricati unifamiliari non basta la qualifica di ristrutturazione per esentare dal contributo di costruzione: l’esenzione, prevista dall’art. 17 comma 3 lett. b) del D.P.R. 380/2001, è una deroga stretta e vale solo se non c’è una trasformazione sostanziale dell’immobile o un suo notevole incremento di valore.

I proprietari ricorrenti avevano presentato una SCIA alternativa per demolire e ricostruire un fabbricato unifamiliare danneggiato da incendio, modificando la sagoma e aggiungendo un portico da 42,70 m² e una piscina da 32 m². Il Comune richiese 11.883,40 euro di costo di costruzione, negando l’esenzione per unifamiliari e il regime ridotto, poiché l’intervento alterava sagoma, prospetti e caratteristiche plano-volumetriche, aggravato da vincolo paesaggistico.

Essi rivendicavano l’esenzione totale come ristrutturazione (art. 17 cit.), sottolineando il carattere unifamiliare periferico, la destinazione residenziale invariata e gli adeguamenti post-incendio (antisismici, energetici, igienico-sanitari). In via subordinata, chiedevano almeno la riduzione al 5% del valore periziato per ristrutturazioni, ex art. 3 comma 1 lett. d) e delibera comunale.

Il TAR ha respinto l’esenzione: l’intervento, con pertinenze e investimenti, ha inciso significativamente sulla consistenza e sul valore, uscendo dal ristretto ambito di tutela familiare. Ha però accolto parzialmente il ricorso sulla riduzione del costo di costruzione (art. 16 comma 10 D.P.R. 380/2001), annullando i provvedimenti comunali che l’avevano negata per il vincolo paesaggistico, non ostativo; ha rinviato al Comune la rideterminazione senza restituzione immediata per mancanza di dati periziati.

In sintesi, non ogni ristrutturazione unifamiliare è gratuita: lo è solo se limitata alle esigenze abitative senza alterazioni sostanziali. Altrimenti, scatta il contributo pieno, ma resta possibile la riduzione per ristrutturazioni ex art. 16 comma 10, se deliberata dal Comune.

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Gli oneri di urbanizzazione possono essere applicati retroattivamente alla legge Bucalossi?
TAR Lazio – 11868/2025

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11868/2025, ha chiarito importanti principi riguardo al calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile costruito prima dell’introduzione della normativa sugli oneri (legge Bucalossi del 1977). Nel caso esaminato, un proprietario aveva pagato € 9.083,90 per oneri richiesti dal Comune a seguito del cambio da uso commerciale a produttivo/artigianale, ma ha poi contestato tale pagamento sostenendo che:

il cambio di destinazione non comportava un aumento del carico urbanistico, poiché le tabelle comunali indicavano carichi equivalenti per le due destinazioni;
la normativa sugli oneri non poteva applicarsi retroattivamente a un immobile costruito nel 1959, prima dell’introduzione della legge;
il Comune avrebbe dovuto applicare il criterio differenziale, richiedendo solo la differenza tra gli oneri per la nuova e la vecchia destinazione, non l’intero importo.

Il Comune, invece, aveva applicato l’intero importo degli oneri senza dimostrare un effettivo aggravio urbanistico e senza tabelle specifiche per le destinazioni produttive, utilizzando per analogia quelle commerciali.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che:

gli oneri devono essere calcolati con il criterio differenziale, cioè solo sulla differenza tra i carichi urbanistici delle due destinazioni;
non è legittima l’applicazione retroattiva degli oneri a immobili ante 1977, considerando il contributo “virtualmente assolto” per la concessione originaria;
il Comune non ha fornito prove concrete di un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio di destinazione;
l’uso di tabelle non pertinenti senza adeguata motivazione tecnica è errato.

In sostanza, il TAR ha stabilito che il Comune non può richiedere oneri integrali per un cambio di destinazione d’uso senza dimostrare un maggior carico urbanistico e senza rispettare il principio di non retroattività della normativa, ordinando la restituzione della somma versata dal proprietario.

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Mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione: il titolo edilizio resta valido?
Tar Sardegna – 941/2024

Il mancato versamento degli oneri concessori comporta sanzioni pecuniarie, ma non invalida il titolo edilizio.

La questione è affrontata nella sentenza n. 941/2024 del Tar Sardegna, in cui un privato ha impugnato l’ordinanza di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune per un fabbricato considerato abusivo. A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva rilevato che l’opera fosse stata realizzata senza un titolo edilizio valido e in violazione delle normative paesaggistiche.

Il ricorrente, tuttavia, ha difeso la sua posizione sostenendo di possedere una licenza edilizia valida, oltre al necessario nulla osta paesaggistico, nonostante il mancato ritiro del permesso e il pagamento degli oneri. A supporto della sua tesi, ha presentato documentazione, tra cui una licenza edilizia rilasciata nel 1981 e una richiesta di accertamento di conformità per sanare eventuali difformità.

Il TAR ha accolto il ricorso, stabilendo che l’edificio era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia efficace, e che “il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b)”, senza ricollegare però al mancato pagamento degli oneri, neppure in termini impliciti, alcuna inefficacia del titolo stesso.

La validità del titolo abilitativo esistente viene quindi confermata, precisando che il mancato pagamento degli oneri non determina automaticamente l’inefficacia del titolo edilizio. Di conseguenza, vengono annullati gli atti impugnati e l’ordinanza di demolizione.

Demolizione senza ricostruzione: sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?
Tar Lombardia – 986/2023

Nella recente sentenza n. 986/2023 del Tar Lombardia, si è affrontato il caso della richiesta di oneri di urbanizzazione in seguito alla demolizione di un fabbricato senza alcuna successiva ricostruzione.

La decisione si è concentrata su un caso in cui un privato ha ricevuto un’ingiunzione comunale per rimuovere costruzioni abusive e ripristinare lo stato originario del terreno, con la richiesta di versare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per la de​molizione. Tuttavia, dopo aver ottenuto il permesso di demolizione e aver versato gli oneri richiesti, il privato ha contestato il pagamento presso il Tar, sostenendo che non fosse dovuto.

Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, sostenendo che la demolizione non ha generato alcun aumento del carico urbanistico, non essendoci alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul territorio.

Di conseguenza, il Comune è stato obbligato a restituire integralmente gli oneri pagati, oltre agli interessi legali fino alla restituzione effettiva degli stessi. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare attentamente la legittimità degli oneri di urbanizzazione in casi simili, evidenziando che la semplice demolizione senza ricostruzione non giustifica il pagamento di tali contributi.

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Permesso di costruire: il Comune ha 10 anni per richiedere il ricalcolo degli oneri
Consiglio di Stato – 12/2018

Il Comune può ricalcolare gli oneri di urbanizzazione anche dopo il rilascio del permesso di costruire, per correggere errori di calcolo o di applicazione delle tariffe, purché intervenga entro il termine di prescrizione decennale del relativo credito.

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Rilascio del permesso di costruire: quando si calcola il contributo di costruzione?
Tar Sardegna – 597/2017

Il contributo di costruzione va calcolato applicando le tariffe vigenti al momento della decisione e del rilascio del permesso di costruire, non quelle eventualmente aggiornate successivamente dall’amministrazione comunale.

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Contributo di costruzione e permesso di costruire, quando si può chiedere l’esenzione?
Consiglio di Stato – 2567/2017

Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a SCIA e non a permesso di costruire, anche quando riguardano la ricostruzione di una parte dell’edificio crollata a seguito di un evento calamitoso, purché non comportino modifiche della volumetria complessiva o degli altri elementi che rendono necessario il permesso di costruire.

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Contributo costo di costruzione, è dovuto anche se non si costruisce un fabbricato
Consiglio di Stato – 2915/2016

Il contributo sul costo di costruzione può essere dovuto anche in assenza di una vera e propria edificazione, quando l’intervento comporta una rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, come modifiche della morfologia dell’area mediante scavi, sbancamenti o livellamenti finalizzati a usi diversi da quello agricolo.

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INFOGRAFICHE

FAQ contributo di costruzione

Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento al contributo di costruzione.

Che cos’è il contributo di costruzione?

Il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001, è il contributo dovuto per determinati interventi edilizi ed è composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione, salvo i casi di riduzione o esonero previsti dalla legge.

Come si calcola il contributo di costruzione?

Il contributo si calcola determinando separatamente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, applicando tariffe, parametri e aliquote stabiliti dalla normativa regionale e comunale. Non esiste quindi una tariffa unica nazionale.

Cosa comprendono gli oneri di urbanizzazione?

Gli oneri comprendono le opere di urbanizzazione primaria, come strade, parcheggi e reti tecnologiche, e quelle di urbanizzazione secondaria, come scuole, impianti sportivi, aree verdi e strutture culturali e sanitarie. Gli importi sono determinati dal Comune sulla base delle tabelle parametriche regionali.

Come si calcola il costo di costruzione?

Per le nuove costruzioni, il costo di costruzione è determinato secondo i criteri regionali e aggiornato, ove necessario, in base alla variazione rilevata dall’ISTAT. Per gli edifici esistenti è invece rapportato al costo degli interventi.

Quando il contributo di costruzione non è dovuto?

L’art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/2001 prevede specifici casi di esonero, tra cui determinati interventi agricoli, ristrutturazioni e ampliamenti fino al 20% degli edifici unifamiliari, opere pubbliche, interventi conseguenti a calamità e alcune opere energetiche.

Il contributo di costruzione è dovuto per la ristrutturazione edilizia?

Può esserlo, in funzione della tipologia di intervento, del titolo edilizio e dell’eventuale incremento del carico urbanistico. Per gli edifici esistenti, il costo di costruzione è rapportato al costo dell’intervento e il Comune può prevedere valori ridotti per incentivare la ristrutturazione.

Gli oneri di urbanizzazione possono essere rateizzati o scomputati?

Sì. Gli oneri possono essere rateizzati secondo le modalità stabilite dal Comune. Nei casi previsti dalla normativa, il titolare può inoltre realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti.

Cos’è il contributo straordinario per variante urbanistica o deroga?

È il contributo collegato al maggior valore generato da interventi realizzati in variante urbanistica o in deroga. La quota spettante al Comune non può essere inferiore al 50% del maggior valore, salvo diverse disposizioni regionali e comunali, ed è destinata a finalità di interesse pubblico.

Qual è la differenza tra costi di urbanizzazione primaria e secondaria?

I costi di urbanizzazione primaria e secondaria riguardano rispettivamente le infrastrutture essenziali, come strade, parcheggi, fognature e reti tecnologiche, e i servizi collettivi, come scuole, impianti sportivi, aree verdi e strutture culturali e sanitarie. Gli importi sono determinati dal Comune sulla base delle tabelle parametriche regionali e della tipologia di intervento.

Qual è la differenza tra contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione?

Il contributo di costruzione è l’importo complessivamente dovuto per determinati interventi edilizi ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 ed è composto da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione, quindi, costituiscono solo una parte del contributo e finanziano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al territorio.

Quali sono i costi delle opere di urbanizzazione?

I costi delle opere di urbanizzazione sono determinati dal Comune sulla base delle tabelle parametriche regionali e delle tariffe comunali vigenti. Comprendono gli oneri per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, reti e illuminazione) e secondaria (scuole, impianti sportivi, aree verdi e strutture culturali e sanitarie). L’importo varia in funzione della tipologia e dimensione dell’intervento, della destinazione d’uso e delle caratteristiche del territorio.

Quando il contributo di costruzione è gratuito secondo la normativa?

Il contributo di costruzione gratuito, secondo la normativa edilizia, ricorre nei casi di esonero espressamente previsti dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Tra questi rientrano gli interventi in zona agricola funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo, la ristrutturazione e l’ampliamento fino al 20% degli edifici unifamiliari, le opere pubbliche o di interesse generale, gli interventi conseguenti a pubbliche calamità e determinate opere finalizzate alle fonti rinnovabili, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.

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