Cause di esclusione negli RTI: il requisito mancante può portare fuori gara?
RTI e requisiti di gara: il TAR chiarisce quando la carenza di una mandante comporta l’esclusione e quando può operare l’estromissione ex art. 97
Se un componente del raggruppamento è privo fin dall’origine di un requisito di partecipazione, l’estromissione non può essere utilizzata come rimedio tardivo: il TAR chiarisce condizioni e limiti dell’articolo 97 del Codice Appalti.
Partecipare ad una gara mediante un raggruppamento temporaneo di imprese comporta una precisa responsabilità nella verifica dei requisiti di tutti i componenti. Se una mandante è priva, già prima della presentazione dell’offerta, di un requisito necessario per partecipare, non è sempre possibile evitare l’esclusione limitandosi ad estrometterla successivamente dal RTI.
È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lazio n. 14923/2026, relativa a una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria. Al centro della controversia ci sono la qualificazione di una società mandante e l’applicazione del meccanismo rimediale previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023.
Il caso: la mandante modifica l’oggetto sociale dopo la scadenza
Un costituendo RTI aveva partecipato ad una procedura aperta riservata agli operatori economici individuati dall’articolo 66 del Codice Appalti.
Nonostante avesse presentato la migliore offerta per la parte di gara interessata dal giudizio, il raggruppamento veniva escluso. Dalle verifiche era infatti emerso che una delle società mandanti, alla scadenza del termine per presentare l’offerta, non risultava qualificabile come società di ingegneria ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. c).
La società aveva inoltre dichiarato nel DGUE di non possedere i requisiti previsti dall’Allegato II.12, Parte V.
Solo successivamente alla scadenza del termine di gara aveva modificato il proprio oggetto sociale inserendovi attività riconducibili ai servizi di ingegneria.
Secondo la stazione appaltante, la modifica non aveva carattere semplicemente ricognitivo, ma mirava a colmare una carenza originaria del requisito di partecipazione.
I motivi del ricorso: attività effettiva e modifica del RTI
Le società ricorrenti sostenevano che la mandante potesse comunque essere qualificata come società di ingegneria, valorizzando anche le attività tecniche concretamente svolte prima della modifica statutaria.
In alternativa, ritenevano applicabile l’art. 66, comma 1, lett. e), relativo agli altri soggetti abilitati dal diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura.
Un ulteriore motivo riguardava l’art. 97 del D.Lgs. 36/2023: invece di escludere l’intero RTI, secondo le ricorrenti sarebbe stato possibile estromettere la mandante priva del requisito, lasciando in gara il raggruppamento nella composizione ridotta.
Gli altri componenti, infatti, avrebbero potuto svolgere le relative prestazioni senza modificare sostanzialmente l’offerta tecnica ed economica.
Oggetto sociale e società di ingegneria: il requisito deve esistere alla scadenza
Il TAR respinge questa impostazione. La modifica dell’oggetto sociale effettuata dopo la scadenza non può servire ad acquisire retroattivamente un requisito che doveva essere posseduto al momento della partecipazione.
Il Collegio afferma che la mandante:
con la modifica dell’oggetto sociale intervenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ha inammissibilmente cercato di colmare l’originaria carenza dei requisiti di partecipazione.
Non è sufficiente neppure richiamare genericamente attività tecniche svolte di fatto. Nel caso esaminato non risultava provato lo svolgimento diretto di prestazioni tipiche delle società di ingegneria, come progettazione, direzione lavori o attività comportanti responsabilità professionale e sottoscrizione di elaborati tecnici da parte di professionisti abilitati.
Il TAR attribuisce quindi un peso determinante all’oggetto sociale, definendolo un “limite invalicabile all’esercizio dell’attività di impresa”.
Anche per rientrare tra gli altri soggetti dell’art. 66, comma 1, lett. e), l’art. 37 dell’Allegato II.12 impone infatti di ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Art. 97: quando è possibile estromettere un componente del RTI
Il cuore della sentenza riguarda l’articolo 97.
La norma consente, a determinate condizioni, l’estromissione o la sostituzione di un componente, ferma restando l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. Ma se il requisito manca già prima della presentazione dell’offerta, il RTI deve attivarsi tempestivamente.
Secondo il TAR, il raggruppamento avrebbe dovuto comunicare già in sede di offerta:
la carenza del requisito;
il componente interessato;
le misure adottate per estrometterlo o sostituirlo;
oppure l’impossibilità di adottare tali misure prima dell’offerta.
Nel caso concreto questi adempimenti non erano stati effettuati.
Di conseguenza:
La stazione appaltante, quindi, non era tenuta ad estromettere la mandante […] e a consentire a tale raggruppamento la permanenza in gara.
Neppure la dichiarata mancata conoscenza della carenza da parte degli altri componenti salva il RTI: il TAR richiama i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità. La partecipazione in forma raggruppata è una scelta imprenditoriale e impone verifiche preventive sulla posizione dei partecipanti.
Garanzia provvisoria: legittima l’escussione
Il TAR conferma anche l’escussione della garanzia provvisoria.
Il raggruppamento era risultato primo, ma la carenza del requisito aveva impedito di proseguire verso la stipula. Il Collegio riconosce alla garanzia una funzione compensativa e non sanzionatoria, ritenendo configurabile nel caso concreto un “danno procedurale effettivo”.
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