Obbligo assicurativo dipendenti pubblici dal 2027: cosa prevede la legge 1/2026, cosa cambia per i tecnici

Obbligo assicurativo dipendenti pubblici dal 2027: cosa prevede la legge 1/2026, cosa cambia per i tecnici

Il nuovo obbligo di polizza per chi gestisce risorse pubbliche scatterà dal 1° gennaio 2027, ma per le funzioni tecniche negli appalti resta operativo il regime previsto dal Codice

La Legge 1/2026 ha modificato in maniera significativa la disciplina della responsabilità amministrativa e del danno erariale, intervenendo sulla Legge 20/1994 e introducendo, tra le principali novità, un nuovo obbligo assicurativo per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche e, per tale ragione, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. In questi casi, la norma prevede la stipula di una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

Il nuovo quadro normativo assume particolare rilievo anche per i dipendenti pubblici che operano nel settore dei contratti pubblici. Per tecnici, RUP, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione, collaudatori e altre figure coinvolte nelle diverse fasi dell’appalto, infatti, esiste già una disciplina specifica delle coperture assicurative prevista dal D.Lgs. 36/2023. Il problema diventa quindi capire come il nuovo obbligo introdotto dalla Legge 1/2026 si coordini con il regime speciale già previsto dal Codice dei contratti.

La questione non è solo teorica: occorre chiarire chi sia effettivamente tenuto ad assicurarsi, quali rischi debbano essere coperti, chi debba sostenere il costo della polizza e cosa cambi, in concreto, per i tecnici delle stazioni appaltanti. Su questi aspetti interviene il parere ANAC n. 20/2026, che ricostruisce il rapporto tra la nuova disciplina generale e quella speciale applicabile alle funzioni tecniche negli appalti pubblici, evidenziando anche alcuni profili che restano ancora da definire.

Obbligo assicurativo dipendenti pubblici: cosa prevede la Legge 1/2026

La Legge 1/2026 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa e del danno erariale, modificando in più punti la Legge n. 20/1994. Tra le novità di maggiore impatto vi è l’introduzione di uno specifico obbligo assicurativo collegato alla gestione di risorse pubbliche.

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 stabilisce infatti che chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche e che, per tale ragione, sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. La stessa disposizione prevede inoltre che, nei giudizi relativi a tali danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione sia litisconsorte necessario.

L’obbligo non riguarda quindi automaticamente qualsiasi dipendente pubblico in quanto tale: il presupposto individuato dalla norma è l’assunzione di un incarico che comporti gestione di risorse pubbliche, dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione contabile.

La riforma interviene anche sulla nozione di colpa grave, individuando alcune delle condotte che possono integrarla: la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento oppure la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli stessi atti.

La legge precisa, per contro, che non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a orientamenti giurisprudenziali prevalenti oppure a pareri delle autorità competenti.

Accanto alla nuova copertura assicurativa, la riforma introduce anche limiti alla quantificazione del danno imputabile al responsabile. Salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte dei conti deve esercitare il potere riduttivo ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, entro i limiti economici individuati dalla norma, parametrati alla retribuzione, al corrispettivo o all’indennità percepiti.

Nei casi più gravi, la sentenza di condanna può inoltre disporre, nei confronti del dirigente o del funzionario, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

La Legge n. 1/2026 rafforza infine il ruolo della funzione consultiva della Corte dei conti: per gli atti adottati in conformità ai pareri resi nell’ambito previsto dalla legge è esclusa la gravità della colpa.

Obbligo assicurativo dipendenti pubblici: cosa cambia per i tecnici

Per il personale tecnico delle stazioni appaltanti il quadro è più complesso, perché il nuovo obbligo introdotto dalla Legge n. 1/2026 si inserisce in un settore nel quale esiste già una disciplina assicurativa speciale prevista dal Codice dei contratti pubblici.

La Legge n. 1/2026, infatti, non individua espressamente RUP, progettisti, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione, collaudatori o altre figure tecniche e non contiene una disciplina specificamente dedicata alle funzioni dell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023. La norma utilizza invece un criterio generale: rileva l’assunzione di un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche e da cui derivi la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per capire se e in quale misura il nuovo obbligo possa riguardare i tecnici impegnati negli appalti pubblici è quindi necessario coordinare la Legge n. 1/2026 con il D.Lgs. 36/2023.

Ed è proprio su questo punto che interviene il parere di funzione consultiva n. 20/2026 richiamato nell’articolo. ANAC evidenzia che, allo stato attuale, non può affermarsi che tutte le figure comprese nell’Allegato I.10 siano automaticamente assoggettate al nuovo obbligo assicurativo della Legge n. 1/2026.

Nel settore dei contratti pubblici continua infatti ad operare il distinto sistema previsto dal Codice: l’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 prevede misure per la copertura assicurativa dei rischi del personale, mentre l’art. 45, comma 7, lett. c), consente di utilizzare parte delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche per gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Il vero problema non consiste quindi nello stabilire semplicemente se “i tecnici debbano essere assicurati”, ma nel comprendere come il nuovo obbligo personale collegato alla gestione di risorse pubbliche debba coordinarsi con le coperture che il Codice dei contratti pone nell’ambito della stazione appaltante. Proprio questo coordinamento, secondo il parere richiamato, presenta ancora profili interpretativi non risolti.

Quali dipendenti tecnici devono essere assicurati secondo ANAC?

Il parere ANAC si inserisce nel nuovo quadro delineato dalla Legge 1/2026, che ha modificato la disciplina della responsabilità amministrativa e introdotto un obbligo assicurativo per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche. Da qui nasce l’esigenza di chiarire come la nuova formulazione dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 si coordini con la disciplina speciale già prevista dal Codice dei contratti pubblici per il personale tecnico delle stazioni appaltanti.

Il dubbio riguarda, in particolare, la possibilità di individuare, oltre a RUP, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto e collaudatore, altre figure comprese nell’Allegato I.10 del Codice tenute alla stipula di una polizza contro i danni patrimoniali arrecati all’amministrazione per colpa grave.

Un secondo quesito riguarda invece il costo della polizza: occorre stabilire se questa copertura possa rientrare tra gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale finanziabili dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 45, comma 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023.

È importante, però, distinguere il quesito dalla risposta dell’Autorità: il parere non afferma che tutte le figure dell’Allegato I.10 siano automaticamente soggette al nuovo obbligo previsto dalla legge n. 1/2026. Proprio l’applicazione di questa disciplina generale al settore dei contratti pubblici resta, secondo ANAC, ancora incerta.

Cosa prevede già il Codice dei contratti

Prima di esaminare la riforma del 2026, il parere ricostruisce il sistema assicurativo previsto dal nuovo Codice. In particolare, l’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che stazioni appaltanti ed enti concedenti adottino misure per la copertura assicurativa dei rischi del personale. A questa disposizione si aggiunge l’art. 45, comma 7, lett. c), che permette di destinare parte delle risorse connesse agli incentivi per funzioni tecniche alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Sul punto erano già intervenuti sia il MIT sia la Corte dei conti.

Secondo gli orientamenti richiamati nel parere, la copertura interessa i dipendenti che svolgono le attività tecniche indicate nell’Allegato I.10, con particolare riguardo alle figure caratterizzate da una responsabilità diretta e personale nell’intervento. Tra gli esempi espressamente richiamati figurano RUP, D.L., DEC e CSE.

Non si tratta, però, di un’assicurazione generale contro qualsiasi responsabilità derivante dal rapporto di lavoro.

Polizza sì, ma entro i limiti della responsabilità professionale

La Corte dei conti, richiamata da ANAC, parte dal generale divieto per le amministrazioni di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei propri dipendenti. Nel settore dei contratti pubblici opera tuttavia una disciplina speciale.

Con specifico riferimento a progettisti e verificatori interni, la Sezione delle autonomie ha chiarito che la copertura può riguardare i danni derivanti dall’esercizio della specifica attività professionale svolta nell’ambito delle funzioni incentivate dell’Allegato I.10, compresi i danni subiti direttamente o indirettamente dall’amministrazione. La copertura opera indipendentemente dal grado di colpa, mentre restano esclusi i fatti dolosi.

Non può invece trasformarsi in un’assicurazione generale della responsabilità amministrativa del dipendente: le condotte estranee all’esercizio della specifica attività professionale restano fuori dalla deroga.

Se le risorse dell’art. 45 non bastano, paga comunque la stazione appaltante

Il parere affronta anche un aspetto particolarmente concreto: come finanziare i premi assicurativi; difatti, le risorse indicate dall’art. 45, comma 7, lett. c), non rappresentano necessariamente il limite massimo disponibile. Secondo l’orientamento della Corte dei conti richiamato nel documento, costituiscono infatti una quota minima da destinare alla finalità assicurativa.

Di conseguenza, qualora queste somme non siano sufficienti a coprire integralmente il costo delle polizze obbligatorie, l’amministrazione deve reperire le ulteriori risorse necessarie nel proprio bilancio e inserirle nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Legge n. 1/2026: il nuovo obbligo assicurativo per chi gestisce risorse pubbliche

La legge 1/2026 ha introdotto nell’art. 1 della Legge n. 20/1994 il nuovo comma 4-bis, secondo cui chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche e, per tale ragione, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare una polizza assicurativa contro i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

Si tratta di una disposizione dalla portata potenzialmente molto ampia, che può interessare amministratori, dirigenti e funzionari pubblici investiti di compiti gestionali.

Da quando si applica il nuovo obbligo assicurativo?

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha differito al 1° gennaio 2027 l’applicazione del nuovo comma 4-bis dell’art. 1 della Legge n. 20/1994.

Fino a quella data, evidenzia il parere richiamando la Corte dei conti, non sussiste ancora il nuovo obbligo di stipulare la polizza per i soggetti cui siano affidati incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche. Resta invece applicabile la disciplina della responsabilità amministrativa come modificata dalla Legge n. 1/2026.

Il differimento non sospende, tuttavia, il distinto regime assicurativo già previsto dal Codice dei contratti pubblici per le funzioni tecniche.

Appalti pubblici e Legge n. 1/2026: resta un nodo interpretativo

Secondo l’Autorità, allo stato attuale è ancora incerta l’applicazione delle nuove disposizioni della Legge n. 1/2026 al settore dei contratti pubblici.

Il D.Lgs. 36/2023 contiene infatti una disciplina speciale relativa sia alla responsabilità sia alle coperture assicurative del personale coinvolto nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti.

Il parere segnala inoltre un ulteriore problema di coordinamento. Come evidenziato anche dai primi commentatori della riforma richiamati da ANAC, nell’ordinamento convivono oggi due definizioni non perfettamente coincidenti di colpa grave: quella speciale dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, riferita alle attività contrattuali pubbliche, e quella introdotta dalla Legge n. 1/2026 nell’art. 1 della Legge n. 20/1994.

Analoga incertezza riguarda il costo della copertura: la formulazione del nuovo comma 4-bis sembra porre la stipula in capo al soggetto che assume l’incarico, mentre il Codice dei contratti prevede un sistema nel quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono alla copertura assicurativa dei rischi del personale.

Serviranno quindi ulteriori chiarimenti legislativi, decreti attuativi o nuovi interventi della giurisprudenza contabile per definire con precisione il coordinamento tra le due normative.

Le conclusioni dell’ANAC

Il parere chiude quindi la ricostruzione fissando tre punti:

il nuovo obbligo assicurativo previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della Legge n. 20/1994 per chi assume incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche si applicherà dal 1° gennaio 2027;
resta invece ancora incerto il coordinamento di questa disciplina generale con il settore dei contratti pubblici, dove il D.Lgs. 36/2023 contiene una normativa speciale sulla responsabilità e sulle coperture assicurative del personale;
nel frattempo, secondo gli orientamenti del MIT e della Corte dei conti richiamati da ANAC, continua a sussistere l’obbligo della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 45 del Codice, di stipulare polizze a beneficio dei dipendenti impegnati nelle specifiche attività dell’Allegato I.10 per le ipotesi di responsabilità professionale, nei termini e nei limiti individuati dalla giurisprudenza contabile.

FAQ

Chi è obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi della Legge 1/2026?

La Legge 1/2026 non impone l’obbligo indistintamente a tutti i dipendenti pubblici. La polizza riguarda chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche e che, per tale ragione, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. La copertura deve riguardare i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

Da quando si applica il nuovo obbligo assicurativo?

L’applicazione del nuovo obbligo assicurativo previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della Legge n. 20/1994 è stata differita al 1° gennaio 2027. Fino a quella data non opera ancora il nuovo obbligo generale, mentre resta applicabile il regime assicurativo già previsto dal Codice dei contratti pubblici per le funzioni tecniche.

RUP, direttore dei lavori, DEC e collaudatore devono essere assicurati?

Per le funzioni tecniche negli appalti pubblici esiste già una disciplina specifica prevista dal D.Lgs. 36/2023. Gli orientamenti richiamati da ANAC fanno riferimento ai dipendenti che svolgono attività tecniche dell’Allegato I.10, con particolare attenzione alle figure caratterizzate da responsabilità diretta e personale, tra cui RUP, D.L., DEC e CSE. Resta però ancora da chiarire come questa disciplina si coordinerà con il nuovo obbligo generale della Legge 1/2026.

Chi paga la polizza dei tecnici della stazione appaltante?

Per le coperture assicurative previste dal Codice dei contratti, la stazione appaltante può utilizzare le risorse di cui all’art. 45, comma 7, lett. c), del D.Lgs. 36/2023. Se tali somme non risultano sufficienti, secondo l’orientamento richiamato nel parere ANAC, l’amministrazione deve reperire le risorse necessarie nel proprio bilancio e inserirle nel quadro economico dell’intervento.

La Legge 1/2026 si applica automaticamente a tutte le figure dell’Allegato I.10?

No. Il parere ANAC non afferma che tutte le figure dell’Allegato I.10 siano automaticamente soggette al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla Legge 1/2026. Il coordinamento tra la disciplina generale sulla responsabilità amministrativa e quella speciale prevista dal Codice dei contratti pubblici resta ancora un nodo interpretativo da chiarire.

Approfondimenti

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