Bonifica semplificata: quando si può usare e quando serve la procedura ordinaria?

Bonifica semplificata: quando si può usare e quando serve la procedura ordinaria?

Nessun automatismo sulle acque sotterranee: servono valutazioni sito-specifiche e un Modello Concettuale del Sito adeguato

Quando si ricorre alla procedura semplificata di bonifica prevista dall’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006, fino a che punto può spingersi davvero la semplificazione? Il responsabile della contaminazione può scegliere questo percorso oppure è tenuto a seguire necessariamente la procedura ordinaria? La caratterizzazione può concentrarsi sul solo suolo o, prima di escludere la falda, occorre dimostrare tecnicamente che le acque sotterranee non siano interessate? E ancora: se il collaudo finale evidenzia il mancato raggiungimento delle CSC, è sempre necessario passare all’art. 242 oppure alcuni superamenti marginali possono essere gestiti senza abbandonare il procedimento semplificato?

Il quadro si complica ulteriormente quando a intervenire è un soggetto non responsabile dell’inquinamento: se avvia spontaneamente la bonifica, può successivamente interromperla oppure la Pubblica Amministrazione può imporgli di proseguire?

Sono questioni che incidono direttamente sulla progettazione degli interventi, sulla costruzione del Modello Concettuale del Sito, sulle indagini ambientali, sul rapporto con ARPA e sulla scelta dell’iter amministrativo da seguire.

È questo il tema affrontato dall’interpello ambientale del MASE, 185005/2026 dell’8 settembre, sulla corretta applicazione dell’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006

Quando si può utilizzare la procedura semplificata di bonifica?

L’art. 242-bis consente all’operatore interessato di effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo finalizzati alla riduzione della contaminazione fino a valori uguali o inferiori alle CSC, Concentrazioni Soglia di Contaminazione, previste per la specifica destinazione d’uso. La particolarità della procedura consiste nell’assenza della preventiva approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica secondo l’iter ordinario degli artt. 242 e 252.

Proprio questa semplificazione ha però determinato interpretazioni differenti tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

La Provincia di Verona ha quindi chiesto al Ministero, innanzitutto, se la nozione di “operatore interessato” comprenda anche il responsabile dell’inquinamento oppure se l’art. 242-bis debba essere riservato ai soli soggetti non responsabili, come il proprietario incolpevole.

Il quadro normativo richiamato dal Ministero

Il punto di riferimento è l’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e la disposizione prevede una procedura finalizzata al conseguimento delle CSC nel suolo e stabilisce che, ultimati gli interventi, l’interessato presenti il piano di caratterizzazione per verificarne il raggiungimento.

L’esecuzione avviene in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che valida i risultati.

Se il collaudo finale dimostra che le CSC nel suolo non sono state conseguite, il soggetto deve presentare entro 45 giorni le necessarie integrazioni al progetto, che vengono istruite secondo le procedure ordinarie degli artt. 242 o 252.

Resta inoltre fermo, secondo quanto espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 242-bis, l’obbligo di adottare, ove necessarie, le misure relative alle acque di falda secondo le procedure ordinarie.

Il responsabile dell’inquinamento può accedere all’art. 242-bis?

Per il MASE, la risposta è sì. La disposizione non prevede infatti alcuna esclusione del soggetto responsabile della contaminazione dalla procedura semplificata.

Il Ministero chiarisce che: “l’art.242-bis non esclude che il soggetto responsabile della contaminazione […] possa, per quanto attiene la matrice suoli, adempiere ai propri obblighi avvalendosi della procedura di cui all’art.242-bis”.

Secondo il MASE, se il legislatore avesse voluto impedire al responsabile dell’inquinamento di utilizzare questa procedura, avrebbe dovuto stabilirlo espressamente.

Il Ministero evidenzia inoltre che l’art. 242-bis prevede, per il suolo, il raggiungimento delle CSC che, salvo ipotesi residuali, rappresentano valori più cautelativi delle CSR sotto il profilo ambientale. Il responsabile della contaminazione può quindi ricorrere alla procedura semplificata per quanto riguarda la matrice suolo, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla disciplina ambientale.

Bonifica ex art. 242-bis: bisogna sempre indagare la falda?

Uno dei dubbi principali riguarda le acque sotterranee.

Nella pratica, alcuni interventi ex art. 242-bis vengono progettati sulla base delle sole indagini relative al suolo, senza una verifica diretta della falda.

La Provincia chiedeva quindi se il campionamento delle acque sotterranee dovesse costituire un requisito obbligatorio per utilizzare la procedura semplificata.

Il MASE, recependo integralmente l’orientamento espresso da ISPRA nel parere del 5 agosto 2026, esclude l’esistenza di un obbligo generalizzato e automatico.

Secondo il Ministero non è configurabile:

“un prescritto vincolo automatico ed indifferenziato volto all’esecuzione dell’indagine diretta della matrice acque sotterranee”.
La risposta, però, non significa che la falda possa essere esclusa a priori dalla caratterizzazione.

Il Modello Concettuale del Sito determina quando indagare le acque sotterranee
Per il MASE la necessità di svolgere indagini dirette sulla falda deve essere valutata caso per caso, sulla base di un adeguato Modello Concettuale del Sito (MCS).

Il modello deve consentire di individuare sorgenti primarie e secondarie della contaminazione, possibili percorsi di migrazione, ricettori e bersagli sensibili e matrici ambientali potenzialmente coinvolte.

La mancanza di un procedimento di preventiva approvazione della caratterizzazione non libera quindi il proponente dall’obbligo di disporre di dati conoscitivi adeguati alla progettazione e alla successiva verifica dell’efficacia della bonifica.

In particolare, l’indagine diretta sulle acque sotterranee assume carattere determinante in presenza, ad esempio, di:

falda superficiale o sub-affiorante;
contaminanti dotati di elevata mobilità e capacità di migrazione, come solventi clorurati e idrocarburi leggeri;
presenza accertata o potenziale di fase libera surnatante, LNAPL;
condizioni geologiche o idrogeologiche che favoriscono la migrazione;
contaminazione del suolo significativa in profondità;
riporti, discontinuità stratigrafiche, sottoservizi o altre vie preferenziali;
possibili interferenze tra le operazioni di scavo e la zona satura.

Il criterio indicato dal MASE è quindi chiaro: la falda non deve essere indagata automaticamente in ogni procedimento, ma la sua eventuale esclusione deve essere tecnicamente dimostrabile.

Il Ministero precisa infatti che le indagini diventano doverose quando non sia possibile escludere l’interessamento delle acque sotterranee sulla base di “idonee ed esplicite motivazioni di natura tecnica”.

CSC raggiunte nel suolo: cosa succede se la falda è contaminata?

La bonifica del terreno e quella delle acque sotterranee devono essere tenute distinte.

Il MASE chiarisce che l’eventuale contaminazione della falda non viene superata dal semplice conseguimento delle CSC nel suolo.

Se le acque sotterranee risultano contaminate, permane in capo al soggetto responsabile l’obbligo di gestire la matrice idrica secondo le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La procedura semplificata riferita al terreno non può quindi essere utilizzata per considerare risolta una contaminazione che interessa anche altre matrici ambientali.

Mancato raggiungimento delle CSC: si passa sempre all’art. 242?

Altro punto centrale riguarda il collaudo finale: l’art. 242-bis stabilisce che, se le analisi evidenziano il mancato raggiungimento delle CSC, devono essere presentate le necessarie integrazioni al progetto da istruire secondo la procedura ordinaria.

Secondo il MASE, però, il passaggio all’art. 242 non può essere trattato come la semplice approvazione di una variante del precedente progetto.

Il Ministero osserva che il progetto ex art. 242-bis non è stato oggetto di un formale provvedimento di approvazione secondo l’iter ordinario.

Di conseguenza, quando diventa necessario transitare all’art. 242, occorre rispettare la sequenza procedimentale propria della procedura ordinaria, utilizzando naturalmente il patrimonio conoscitivo già acquisito e integrandolo dove necessario.

Gli approfondimenti possono riguardare, in relazione al caso concreto:

integrazione della caratterizzazione;
delimitazione della contaminazione residua;
verifica del coinvolgimento di altre matrici;
aggiornamento del Modello Concettuale del Sito;
analisi di rischio sito-specifica e determinazione delle CSR;
progetto operativo di bonifica o misure di messa in sicurezza;
garanzie finanziarie e iter di certificazione finale.

Piccoli superamenti delle CSC: quando si può restare nell’art. 242-bis

Il MASE distingue però due situazioni.

La prima riguarda superamenti marginali e localizzati.

Se il collaudo individua valori superiori alle CSC di entità minima, circoscritti e risolvibili mediante un limitato ampliamento dello scavo, può essere consentito proseguire attraverso meccanismi iterativi, come nuovi campionamenti sulle pareti e sul fondo e ulteriori escavazioni.

Questa possibilità resta nell’ambito dell’art. 242-bis soltanto quando tali modalità:

siano già previste nel piano originario;
non modifichino sostanzialmente il Modello Concettuale del Sito;
siano state preventivamente concordate, formalizzate e validate dall’ARPA competente nel piano di collaudo.

L’obiettivo, evidenzia il Ministero, è evitare appesantimenti procedurali non giustificati di fronte a criticità limitate e già contemplate nella strategia di intervento.

Quando è necessario interrompere la procedura semplificata

La seconda situazione riguarda invece superamenti di rilevante entità o estensione.

Quando dal collaudo emerge una contaminazione più estesa di quella prevista, vengono individuate nuove sorgenti, risultano coinvolte altre matrici ambientali oppure occorre modificare radicalmente la strategia di intervento, non è più possibile restare nell’art. 242-bis.

Per il MASE deve essere interrotto il percorso semplificato e il procedimento deve essere ricondotto alla disciplina ordinaria dell’art. 242 oppure, per i siti di interesse nazionale, dell’art. 252.

Il discrimine non è quindi rappresentato soltanto dalla presenza di un valore superiore alle CSC, ma dalla rilevanza delle nuove evidenze rispetto al quadro conoscitivo e alla tenuta del Modello Concettuale del Sito.

Proprietario incolpevole: può essere obbligato a continuare una bonifica iniziata volontariamente?

L’ultimo chiarimento riguarda il soggetto non responsabile dell’inquinamento.

In via generale, il MASE ricorda che il proprietario incolpevole non è tenuto agli interventi di bonifica che gravano sul responsabile della contaminazione, ferme le misure di prevenzione e gli altri obblighi previsti dalla disciplina applicabile.

Diverso è il caso in cui il soggetto non responsabile abbia spontaneamente avviato le attività di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale.

Richiamando le pronunce del Consiglio di Stato n. 1110/2024 e n. 1972/2026, il Ministero riconduce questa situazione alla gestione di affari altrui non rappresentativa ex art. 2028 c.c.

L’attività utilmente iniziata deve quindi proseguire, secondo la ricostruzione riportata nell’interpello, fino a quando la Pubblica Amministrazione non individui il responsabile della contaminazione e gli imponga il subentro nelle operazioni.

Da qui la conclusione del MASE: la PA può, valutando il singolo caso, diffidare o ordinare la prosecuzione degli interventi al soggetto incolpevole che li abbia intrapresi spontaneamente.

L’ordine, tuttavia, non può fondarsi su un inesistente obbligo pubblicistico di bonifica del soggetto non responsabile. Deve poggiare sui presupposti civilistici della gestione di affari altrui e rispettare i limiti di proporzionalità e temporaneità richiamati dal Ministero.

Resta fermo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute.

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