Come valutare il rischio chimico nei luoghi di lavoro: la nuova guida INAIL

Come valutare il rischio chimico nei luoghi di lavoro: la nuova guida INAIL

Dalla caratterizzazione degli agenti pericolosi ai gruppi similari di esposizione, fino alle misurazioni e alla verifica dei valori limite: il ruolo della UNI EN 689:2019 e le nuove tutele per le sostanze reprotossiche

Il rischio chimico non riguarda esclusivamente l’industria chimica, i laboratori o le attività produttive più complesse. La presenza di detergenti, solventi, vernici, polveri, fumi, vapori, aerosol e prodotti utilizzati durante le normali lavorazioni rende questo rischio potenzialmente presente in moltissimi ambienti di lavoro.

Con il focus tecnico “Rischio chimico negli ambienti di lavoro – Le norme tecniche a supporto di una corretta valutazione del rischio”, l’INAIL ricostruisce il quadro legislativo e tecnico applicabile, concentrandosi in particolare sulla valutazione dell’esposizione per inalazione e sull’utilizzo della norma UNI EN 689:2019.

Il documento approfondisce inoltre le conseguenze dell’ingresso delle sostanze tossiche per la riproduzione nella disciplina prevista per gli agenti cancerogeni e mutageni.

Ecco il documento ufficiale da scaricare gratis e una sintesi del fact sheet.

Norme obbligatorie e norme tecniche volontarie

La gestione del rischio chimico si fonda sull’integrazione tra due differenti categorie di norme.

Le norme cogenti stabiliscono gli obblighi giuridici che devono essere rispettati da imprese e datori di lavoro. Tra i principali riferimenti il documento indica:

il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
il D.Lgs. 39/2016, che ha adeguato la disciplina nazionale ai regolamenti CLP e REACH;
il D.Lgs. 135/2024, che ha esteso specifiche tutele alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Accanto alla legislazione operano le norme tecniche, che non hanno generalmente carattere obbligatorio ma forniscono procedure, criteri e metodologie condivise per dimostrare la corretta applicazione degli obblighi di legge.

I principali riferimenti sono:

la UNI EN 689:2019, relativa alla valutazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici;
la UNI EN 482:2021, riguardante i requisiti prestazionali delle procedure di misura;
il Manuale UNICHIM 208 del 2024, dedicato alle modalità applicative della UNI EN 689.

La UNI EN 689 e la UNI EN 482 sono inoltre richiamate nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008. Il rinvio contenuto nella normativa attribuisce loro una particolare rilevanza applicativa: pur restando formalmente volontarie, costituiscono un riferimento qualificato per effettuare misurazioni attendibili e dimostrare la conformità ai valori limite.

UNI EN 689:2019, la strategia per valutare l’esposizione inalatoria

La UNI EN 689:2019 definisce una strategia strutturata per valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici aerodispersi e verificare, con un adeguato grado di affidabilità, il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, indicati con l’acronimo VLEP.

La norma non si limita a stabilire come effettuare un campionamento. Propone un vero e proprio percorso decisionale che parte dalla conoscenza del luogo di lavoro e termina con il giudizio di conformità e con la programmazione delle successive rivalutazioni.

Lo schema di flusso riportato a pagina 3 del documento mostra come la valutazione sia un processo circolare: la caratterizzazione iniziale conduce alla stima dell’esposizione; quando le informazioni disponibili non sono sufficienti, si procede alle misurazioni, alla validazione dei risultati e al confronto con i VLEP. Ogni modifica delle condizioni lavorative o ogni esito non conforme impone di rivedere la valutazione e le misure di gestione del rischio.

La caratterizzazione di base

La prima fase consiste nella caratterizzazione di base dell’ambiente di lavoro.

Il valutatore deve identificare le sostanze e le miscele utilizzate o generate, esaminarne le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche e ricostruire le modalità con cui i lavoratori possono essere esposti.

L’analisi deve comprendere:

le attività e le singole lavorazioni;
le quantità impiegate;
la durata e la frequenza delle operazioni;
le modalità organizzative;
gli impianti e le attrezzature;
le misure di contenimento;
la ventilazione generale e localizzata;
le procedure di lavoro;
i dispositivi di protezione;
gli eventi anomali ragionevolmente prevedibili.

Non è quindi sufficiente acquisire le schede di dati di sicurezza o predisporre un semplice elenco dei prodotti presenti. La valutazione deve rappresentare il modo in cui gli agenti vengono effettivamente utilizzati e le condizioni reali in cui si svolge il lavoro.

Quando sono necessarie le misurazioni

Dopo la caratterizzazione di base occorre stimare se l’esposizione possa superare il valore limite. La misurazione non costituisce necessariamente l’unico strumento utilizzabile.

A seconda delle lavorazioni e delle informazioni disponibili, il valutatore può ricorrere a misure effettuate nelle condizioni peggiori, parametri tecnici di processo, modelli e algoritmi di stima, metodi di control banding, buone prassi o campagne di monitoraggio degli agenti aerodispersi.

La scelta deve essere motivata e adeguata alla sostanza, al processo e all’obiettivo della valutazione. Quando le informazioni preliminari non consentono di escludere con sufficiente certezza il superamento del limite, diventa necessario procedere con campionamenti rappresentativi.

I gruppi similari di esposizione

Uno degli elementi centrali della UNI EN 689 è la costituzione dei gruppi similari di esposizione, indicati come SEG, dall’inglese Similar Exposure Groups.

Un SEG comprende lavoratori con un profilo di esposizione sostanzialmente analogo, determinato dalla similarità:

dei compiti svolti;
della frequenza delle operazioni;
dei materiali utilizzati;
degli agenti presenti;
dei processi e delle attrezzature;
delle misure di prevenzione applicate.

La costituzione dei SEG consente di limitare il numero dei campionamenti senza compromettere l’affidabilità della valutazione. Le misurazioni eseguite su alcuni lavoratori possono infatti essere utilizzate per rappresentare l’esposizione dell’intero gruppo, a condizione che il raggruppamento sia stato costruito correttamente.

Si tratta di un passaggio delicato: un gruppo troppo ampio o composto da attività non realmente confrontabili può produrre risultati poco rappresentativi e nascondere situazioni di maggiore esposizione.

Campionamenti, test preliminare e verifica statistica

Dopo aver individuato i SEG, il valutatore deve definire le metodiche di campionamento e analisi più adatte e stabilire il numero di misure da eseguire.

La norma prevede due percorsi: il test preliminare e il test statistico.

Il test preliminare consente di formulare un primo giudizio con un numero ridotto di misure quando i risultati sono sufficientemente lontani dal valore limite. In particolare, il documento INAIL ricorda che possono essere sufficienti:

3 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,10 volte il VLEP;
4 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,15 volte il VLEP;
5 misurazioni, se tutti i risultati sono inferiori a 0,20 volte il VLEP.

Quando le concentrazioni sono più elevate, oppure il test preliminare non permette di dimostrare il rispetto del limite, occorre effettuare il test statistico.

Quest’ultimo richiede almeno sei misurazioni e mira a verificare, con un grado di confidenza non inferiore al 70%, che meno del 5% delle esposizioni appartenenti al gruppo similare superi il VLEP.

La valutazione non consiste quindi nel semplice confronto tra un singolo risultato e il limite di legge. Occorre considerare la variabilità dell’esposizione, la rappresentatività delle condizioni monitorate e l’affidabilità statistica dei dati raccolti.

Una valutazione da aggiornare nel tempo

La conformità rilevata durante una campagna di misurazione non può essere considerata definitiva.

La UNI EN 689 prevede una rivalutazione periodica, con intervalli che dipendono anche dalla distanza tra le concentrazioni rilevate e il valore limite. Quanto più i risultati sono vicini al VLEP, tanto maggiore dovrà essere l’attenzione e più frequenti dovranno essere le verifiche.

La valutazione deve essere riesaminata anche in presenza di modifiche che possano influire sull’esposizione, per esempio:

introduzione di nuove sostanze;
variazione delle quantità utilizzate;
modifica del ciclo produttivo;
installazione di nuove attrezzature;
cambiamento dei tempi di lavorazione;
variazioni nei sistemi di aspirazione;
nuove classificazioni di pericolo;
aggiornamento dei valori limite;
incidenti o anomalie di processo.

Il documento di valutazione dei rischi deve quindi essere aggiornato in modo coerente con l’evoluzione effettiva delle condizioni di lavoro.

Il Manuale UNICHIM 208

Per facilitare l’applicazione della UNI EN 689 è stato pubblicato nel 2024 il Manuale UNICHIM 208, “Modalità di applicazione della norma UNI EN 689:2019”.

Il manuale nasce dal lavoro di un gruppo multidisciplinare al quale hanno partecipato, oltre all’INAIL, rappresentanti di Federchimica, aziende sanitarie locali, ARPA, imprese energetiche e laboratori pubblici e privati.

La sua funzione è armonizzare la metodologia europea con le disposizioni della legislazione italiana, aiutando il valutatore nelle numerose decisioni operative richieste durante il processo.

Tra gli aspetti approfonditi rientrano il ruolo e le responsabilità del valutatore, la corretta costituzione dei SEG, la pianificazione delle campagne di misura, l’utilizzo dei test statistici, la gestione dei risultati inferiori al limite di quantificazione e la valutazione delle esposizioni combinate a più agenti chimici.

Il manuale affronta inoltre il rapporto tra misurazioni e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui la riduzione dell’esposizione, l’aggiornamento del DVR, la compilazione delle cartelle sanitarie e, nei casi previsti, l’istituzione del registro degli esposti.

Sostanze reprotossiche: le nuove tutele del D.Lgs. 135/2024

Una parte significativa del focus INAIL è dedicata al D.Lgs. 135/2024, con il quale è stata recepita la direttiva europea 2022/431.

Il decreto ha esteso la disciplina sulla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni alle sostanze tossiche per la riproduzione, comunemente definite reprotossiche.

L’Unione europea ha individuato circa 300 sostanze appartenenti a questa famiglia, distinguendole in:

categoria 1A, per le sostanze note per provocare effetti negativi sulla salute riproduttiva dell’essere umano;
categoria 1B, per le sostanze presumibilmente tossiche sulla base di solide evidenze sperimentali.

Gli effetti possono riguardare la fertilità maschile e femminile, lo sviluppo embrionale e fetale e, più in generale, la capacità riproduttiva.

Il sistema di prevenzione segue una precisa gerarchia. Il datore di lavoro deve innanzitutto verificare la possibilità di eliminare l’agente reprotossico. Quando l’eliminazione non è tecnicamente praticabile, occorre sostituirlo con una sostanza, una miscela o un processo meno pericoloso.

Se anche la sostituzione non è possibile, deve essere valutata l’adozione di un sistema chiuso. Soltanto quando queste soluzioni non risultano attuabili si procede alla riduzione dell’esposizione mediante misure tecniche, organizzative, procedurali e individuali.

La disciplina distingue inoltre tra sostanze reprotossiche:

prive di soglia, per le quali non può essere individuato un livello di esposizione completamente sicuro;
con valore soglia, per le quali è possibile individuare una concentrazione al di sotto della quale il rischio risulta adeguatamente controllato.

Anche per queste sostanze la UNI EN 689:2019 rimane il riferimento metodologico per le misurazioni e per la valutazione dell’esposizione inalatoria.

Dalla valutazione del rischio chimico al DVR

Le indicazioni dell’INAIL confermano che la gestione del rischio chimico non può ridursi a un semplice elenco delle sostanze presenti in azienda. Occorre individuare le sorgenti di pericolo, ricostruire le condizioni effettive di esposizione, identificare i lavoratori coinvolti, definire le misure di prevenzione e mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi.

Per organizzare queste informazioni e tradurle in una valutazione completa è possibile utilizzare un software professionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la redazione di DVR, DUVRI e piani di emergenza che supporta il tecnico nella valutazione guidata dei rischi specifici, compreso il rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici, associando l’analisi alle attività lavorative e ai gruppi omogenei di lavoratori e determinando i livelli di esposizione e le classi di rischio e di riportare nel DVR le misure di prevenzione e protezione da adottare.

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