Quinto d’obbligo e qualificazione SOA: conta il valore massimo dell’appalto

Quinto d’obbligo e qualificazione SOA: conta il valore massimo dell’appalto

La qualificazione va verificata sul valore massimo dell’appalto, senza considerare il ribasso offerto. Lo afferma il CdS

Quando gli atti di gara prevedono il quinto d’obbligo, la qualificazione SOA deve coprire anche tale opzione. Il ribasso offerto non può ridurre l’importo sul quale verificare i requisiti di partecipazione

Per verificare se un’impresa possiede una qualificazione SOA adeguata bisogna considerare l’importo dei lavori posto a base di gara oppure il valore globale dell’appalto, comprensivo delle opzioni?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5284/2026, chiarisce che, quando la documentazione di gara prevede espressamente il quinto d’obbligo, la capacità dell’operatore economico deve essere rapportata al valore contrattuale massimo potenzialmente affidabile.

La qualificazione deve essere posseduta al momento della partecipazione e non può essere ricalcolata sulla base del ribasso offerto. Il valore stimato, infatti, non serve soltanto a individuare la disciplina applicabile alla procedura, ma concorre anche alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione.

Il caso

La controversia riguardava una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e sottoservizi di un Comune per una durata di 24 mesi. Un operatore economico aveva partecipato singolarmente, senza possedere la qualificazione nella categoria scorporabile OG2.

L’impresa disponeva della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3, classifica III-bis. Tale classifica consentiva l’esecuzione di lavori fino a 1.500.000 euro, elevabili a 1.800.000 euro mediante l’incremento del quinto. La stazione appaltante aveva quindi escluso l’impresa: la qualificazione, anche incrementata, non copriva l’intero valore globale della procedura, pari a 1.823.100 euro. Lo scostamento era di 23.100 euro, ma sufficiente a determinare la carenza del requisito.

I motivi del ricorso

Secondo l’impresa, occorreva distinguere tra importo a base di gara e valore stimato dell’appalto.

Il secondo, comprensivo di opzioni, rinnovi e ulteriori prestazioni, sarebbe stato rilevante principalmente per stabilire se applicare la disciplina degli appalti sopra o sotto la soglia europea. I requisiti SOA avrebbero dovuto invece essere verificati sull’importo iniziale dei lavori.

L’impresa sosteneva inoltre che:

gli atti di gara fossero contraddittori;
la stazione appaltante avesse introdotto dopo la presentazione delle offerte un requisito più gravoso;
le clausole dovessero essere interpretate nel senso più favorevole alla partecipazione;
la qualificazione risultasse comunque sufficiente calcolando il quinto sull’importo ribassato offerto in gara.

Il TAR Puglia aveva respinto queste argomentazioni. L’impresa aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’esclusione.

L’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il calcolo dell’importo stimato deve essere effettuato considerando l’importo totale pagabile, comprese le opzioni e i rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara. La base documentale di progetto riporta la medesima regola, imponendo alla stazione appaltante di considerare l’importo massimo stimato.

Per i giudici, questa disposizione non ha una funzione esclusivamente procedurale. Il valore complessivo serve anche a verificare che l’operatore possieda una capacità tecnica ed economico-finanziaria adeguata a eseguire tutte le prestazioni che potrebbero essere richieste.

La sentenza afferma che la capacità dell’impresa deve essere:

misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile.

Quando è previsto il quinto d’obbligo, l’appaltatore deve quindi essere qualificato per l’intero importo fin dalla presentazione dell’offerta. In caso contrario, la stazione appaltante rischierebbe di affidare il contratto a un soggetto non qualificato per una parte delle prestazioni che potrebbe essere obbligato a eseguire.

Il ribasso non riduce la qualificazione necessaria

Il Consiglio di Stato respinge anche la possibilità di calcolare il requisito sul prezzo risultante dal ribasso.

La qualificazione SOA è un requisito di ammissione che deve essere verificato alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il parametro deve essere oggettivo, predeterminato e identico per tutti.

Se l’importo necessario variasse in funzione del ribasso, ogni concorrente sarebbe sottoposto a una diversa soglia di qualificazione. Il requisito dipenderebbe così dalla strategia economica dell’impresa, compromettendo la par condicio e la certezza delle regole.

Il principio è sintetizzato dalla sentenza in modo netto:

Il piano dell’offerta economica non può essere confuso con quello dei requisiti di partecipazione.

L’appello è stato quindi respinto e l’esclusione confermata.

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