Obbligo CAM negli appalti: il rispetto sostanziale salva la gara
Il Consiglio di Stato per l’approccio sostanziale: legittima la procedura che con la documentazione di gara consente davvero di garantire gli obiettivi ambientali pertinenti all’appalto
I Criteri Ambientali Minimi devono sempre essere inseriti negli atti di gara? Sì, ma il punto decisivo non è solo il richiamo formale al decreto CAM: conta anche se la documentazione di gara, letta nel suo complesso, consente davvero di garantire gli obiettivi ambientali pertinenti all’appalto.
È questo il nodo affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1403/2026, relativa a una procedura INPS per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici, di condizionamento, elettrici, speciali, antincendio ed elevatori presso immobili strumentali.
Il caso: manutenzione impianti INPS e contestazione dell’aggiudicazione
La gara aveva ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, elettrici e speciali, antincendio ed elevatori presso immobili strumentali INPS della Direzione Regionale Lazio e della Direzione Metropolitana di Roma, suddivisa in due lotti. La controversia riguardava il lotto 1.
L’operatore secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che l’offerta dell’aggiudicataria fosse inattendibile sotto il profilo economico e che la legge di gara non avesse correttamente recepito i CAM. Dopo il rigetto del TAR Lazio, la società proponeva appello davanti al Consiglio di Stato.
L’appellante sosteneva che la lex specialis non avesse considerato, applicato e declinato in modo analitico le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai decreti CAM richiamati, con particolare riferimento al D.M. 7 marzo 2012, al D.M. 11 ottobre 2017 e al decreto 23 giugno 2022.
CAM e lex specialis: non basta il formalismo
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’omesso richiamo esplicito ai CAM non comporta automaticamente l’illegittimità della gara, salvo che emerga una inadempienza sostanziale rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
In altri termini, non è sufficiente verificare se il bando riporti meccanicamente tutte le formule del decreto ministeriale. Occorre leggere l’intera documentazione di gara e verificare se, nel concreto, essa imponga obblighi, prestazioni, controlli e modalità esecutive idonee a garantire la sostenibilità dell’affidamento.
Nel caso esaminato, la lex specialis non conteneva un semplice richiamo alla sostenibilità ambientale, ma imponeva l’applicazione dei decreti ministeriali di riferimento e prevedeva clausole tecniche coerenti con il rispetto dei CAM. Il Capitolato tecnico stabiliva, ad esempio, che il fornitore dovesse osservare le disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali dei CAM di riferimento.
Quali CAM si applicano davvero? Il criterio della pertinenza
La sentenza richiama un punto molto utile per chi redige o controlla capitolati: il decreto CAM applicabile va individuato in base all’oggetto concreto dell’affidamento.
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato esclude l’applicazione del decreto 23 giugno 2022 perché, secondo la ricostruzione della sentenza, esso riguarda servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, igiene urbana, fornitura di contenitori e veicoli per rifiuti e spazzamento stradale. L’appalto INPS, invece, riguardava servizi di manutenzione di impianti termoidraulici, elettrici, antincendio ed elevatori; quindi non ricadeva in quell’ambito.
Diverso il discorso per il D.M. 7 marzo 2012, relativo ai CAM per servizi di illuminazione e forza motrice e per servizi di riscaldamento/raffrescamento. Tale decreto poteva astrattamente rilevare per la manutenzione degli impianti di riscaldamento, ma solo nei limiti delle prestazioni effettivamente oggetto di gara.
Specifiche tecniche di base e criteri premianti: attenzione alla differenza
Altro passaggio operativo riguarda la distinzione tra prescrizioni obbligatorie e criteri premianti.
Per il D.M. 7 marzo 2012, i giudici precisano che le prescrizioni obbligatorie sono quelle contenute nei paragrafi relativi a:
oggetto dell’appalto;
selezione dei candidati;
specifiche tecniche di base;
condizioni di esecuzione.
Non rientrano invece tra gli obblighi automatici le specifiche tecniche premianti, che il decreto configura come facoltative. Di conseguenza, la stazione appaltante non aveva l’onere di inserirle necessariamente nella lex specialis.
Non tutti i contenuti di un decreto CAM hanno pertanto la stessa funzione. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali costituiscono il nucleo minimo obbligatorio; i criteri premianti servono invece a valorizzare offerte miglige l’appello e conferma l’aggiudicazione: per i giudici non vi è stata modifica del costo della manodopera e, sul fronte ambientale, la lex specialis non si limitava a un richiamo generico alla sostenibilità, ma conteneva prescrizioni idonee a garantire, nella sostanza, il rispetto dei CAM pertinenti.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti, leggi “CAM 2026: i criteri ambientali vigenti nel 2026, norme di riferimento e giurisprudenza”
La sentenza conferma un principio operativo decisivo: i CAM non vanno richiamati in modo generico, ma tradotti in clausole, specifiche tecniche e condizioni esecutive coerenti con l’oggetto dell’affidamento. Per ridurre errori nella redazione degli atti di gara e dei capitolati, prova strumenti specifici che aiutano tecnici e stazioni appaltanti a predisporre capitolati speciali aggiornati al Codice Appalti e ai criteri ambientali minimi.
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