Una nuova attrezzatura accessibile? Richiesta la gestione immediata del rischio da parte del datore!
La Cassazione chiarisce gli obblighi del datore quando introduce nuove attrezzature: DVR, formazione e istruzioni operative non sono rinviabili
L’acquisto di una nuova attrezzatura può sembrare un passaggio ordinario nella vita di un’impresa: si compra il dispositivo, lo si lascia in officina e poi, con calma, si organizzano istruzioni, formazione e aggiornamento documentale. Ma per la Cassazione questo approccio può trasformarsi in un grave errore di sicurezza.
La sentenza n. 16337/2026 riguarda il decesso di un lavoratore addetto a un’officina di riparazione pneumatici e lavaggio auto. Il dipendente utilizza uno schiumogeno appena acquistato, lasciato in un locale adiacente all’officina e accessibile ai lavoratori. Prima di svitare il tappo di carico non verifica, tramite manometro, l’assenza di pressione: viene investito da un getto d’aria compressa che gli provoca un grave trauma toracico, seguito da complicanze e dal decesso.
La Corte conferma la responsabilità del datore di lavoro: l’attrezzatura era stata introdotta nell’ambiente aziendale senza aggiornamento del DVR, senza formazione specifica e senza adeguate misure per impedire un uso improprio ma prevedibile. Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le motivazioni della Corte: DVR, formazione e uso corretto delle attrezzature
La Corte individua tre profili decisivi.
Mancato aggiornamento del DVR
Il primo profilo è l’omessa valutazione del rischio derivante dall’utilizzo dello schiumogeno. Il DVR non contemplava l’attrezzatura e, quindi, non analizzava i rischi connessi alla pressione interna e alla possibile fuoriuscita di aria. La difesa aveva sostenuto che l’incidente fosse avvenuto quando era ancora pendente il termine per aggiornare il DVR ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008. Ma la Cassazione non attribuisce rilievo decisivo a questa prospettazione: l’omessa menzione dello schiumogeno nel DVR viene ricondotta proprio al mancato aggiornamento tempestivo del documento. Tradotto in termini operativi: quando una nuova attrezzatura viene introdotta in azienda e resa accessibile, il rischio non può restare “fuori sistema”.
Formazione specifica dei lavoratori
Il secondo profilo è la mancata formazione. La Corte sottolinea che i lavoratori non avevano ricevuto informazioni sulle modalità di funzionamento dello schiumogeno e sui rischi indicati nel manuale di istruzioni, compresi quelli legati alla fuoriuscita di aria. Non basta, quindi, una formazione generale sulla sicurezza. Per le attrezzature nuove o potenzialmente pericolose serve una formazione mirata, coerente con:
manuale d’uso;
rischi specifici della macchina o del dispositivo;
procedure di avvio, utilizzo, depressurizzazione, pulizia e manutenzione;
divieti operativi;
dispositivi di protezione e misure di emergenza.
Mancata vigilanza sull’uso corretto dell’attrezzatura
Il terzo profilo riguarda l’art. 18, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008: il datore deve richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali e l’uso corretto delle attrezzature. Nel caso concreto, secondo la Corte, non erano state adottate misure idonee a governare la situazione di pericolo e a impedire che il dispositivo fosse utilizzato senza istruzioni.
Il rischio nasce già con la disponibilità dell’attrezzatura
La mera introduzione materiale di una nuova attrezzatura nell’ambiente di lavoro, se accessibile ai dipendenti, impone già al datore di gestirne il rischio. In altri termini, non è decisivo che lo schiumogeno non fosse ancora stato formalmente integrato nelle procedure. Non è decisivo nemmeno che il lavoratore lo abbia utilizzato per la prima volta o con modalità imprudenti.
Per la Corte, l’uso improprio era comunque prevedibile perché l’attrezzatura era stata acquistata per attività coerenti con quelle dell’officina ed era collocata in un luogo accessibile ai dipendenti. Prima di rendere disponibile una nuova attrezzatura, il datore deve chiudere il ciclo della prevenzione.
La difesa aveva sostenuto che il lavoratore avesse agito di propria iniziativa, fuori dalle mansioni affidate, attivando un rischio eccentrico non prevedibile dal datore.
La Cassazione respinge questa tesi. La condotta del lavoratore, pur colposa, rientrava nell’ambito delle sue ordinarie mansioni e nel segmento lavorativo dell’officina. L’utilizzo dello schiumogeno, anche se improprio, era prevedibile proprio perché il dispositivo era stato introdotto in azienda e lasciato in un locale accessibile. L’imprudenza del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità datoriale. L’abnormità sussiste solo quando il comportamento si colloca fuori dall’area di rischio della lavorazione, non quando rappresenta una modalità errata, negligente o non formata di svolgere un’attività comunque riconducibile al lavoro.
Ritardo diagnostico dei sanitari: non interrompe il nesso causale
La Cassazione esclude che la condotta del lavoratore fosse abnorme: pur imprudente, rientrava nelle mansioni e risultava prevedibile, anche perché l’attrezzatura era stata introdotta in azienda e resa accessibile. L’imprudenza non interrompe la responsabilità del datore, salvo comportamenti totalmente estranei al rischio lavorativo.
Un altro motivo del ricorso riguardava il comportamento dei sanitari, accusati dalla difesa di non avere diagnosticato tempestivamente la lesione esofagea. Anche questo argomento viene respinto.
La Cassazione ribadisce che l’intervento sanitario successivo all’infortunio è un fatto tipico e prevedibile, anche nei possibili errori di cura. Il nesso causale con l’infortunio può essere interrotto solo da un errore medico eccezionale, abnorme e da solo determinante l’evento letale. Nel caso specifico, il ritardo diagnostico non è stato ritenuto tale da spezzare la catena causale.
La decisione della Cassazione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma la responsabilità del datore di lavoro. Il lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico: ha usato, seppure imprudentemente, uno strumento introdotto nell’ambiente di lavoro e coerente con le attività dell’officina. L’infortunio viene quindi ricondotto alla mancata gestione preventiva del rischio: DVR non aggiornato, assenza di formazione specifica, mancata adozione di misure organizzative e mancata vigilanza sull’uso corretto dell’attrezzatura.
Per approfondire, leggi anche:
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
La sentenza conferma che DVR aggiornato, formazione specifica, istruzioni operative e controllo sull’uso corretto devono essere predisposti prima che la macchina diventi accessibile ai lavoratori. Per gestire in modo completo e tempestivo questi adempimenti puoi affidarti al software professionale per la redazione di DVR conforme al D.Lgs. 81/2008.
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