VIA Lombardia: nuova Legge regionale per semplificare procedure e competenze
La Lombardia punta a riscrivere in modo organico la disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale: più chiarezza sulle autorità competenti, rafforzamento del principio di parallelismo, inchiesta pubblica, oneri istruttori rivisti e maggiore coordinamento tra Regione, Province e Comuni.
La Regione Lombardia ha avviato l’iter del PDL n. 152, progetto di Legge di iniziativa del Presidente della Giunta regionale, dedicato alla “Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale”. Il testo, presentato il 24 novembre 2025 e assegnato il 26 novembre 2025 alla Commissione referente VI, con pareri delle Commissioni II e I e del Consiglio delle Autonomie Locali, mira a sostituire integralmente la vigente Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5.
L’obiettivo dichiarato non è quello di stravolgere l’impianto regionale esistente, ma di aggiornarlo e renderlo più coerente con le modifiche intervenute negli ultimi anni: disciplina acceleratoria PNRR, fonti energetiche rinnovabili, nuovo Codice dei contratti pubblici e riforme del Testo Unico Ambientale. Il documento parla infatti di una riformulazione organica della materia, mantenendo però le scelte di fondo già sperimentate, in particolare sul riparto delle competenze e sulle misure di semplificazione procedurale.
Perché una nuova Legge regionale sulla VIA
La Valutazione di Impatto Ambientale è uno snodo decisivo per molti interventi pubblici e privati: infrastrutture, trasformazioni territoriali, impianti produttivi, impianti FER, opere con effetti rilevanti su suolo, paesaggio, ecosistemi e salute umana.
Proprio per questo, la Regione ritiene necessario fornire uno strumento legislativo aggiornato sia alle autorità competenti, sia ai proponenti. Il nuovo testo disciplina le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti indicati negli allegati A e B, di competenza della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Milano e dei Comuni.
Le finalità sono allineate ai principi europei e statali: precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni ambientali e sviluppo sostenibile. Il documento richiama anche il nuovo art. 9 della Costituzione, valorizzando la protezione dell’ambiente, della salute umana, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale e paesaggistico.
Chi autorizza fa anche la VIA
Uno dei punti centrali della Legge è il rafforzamento del cosiddetto principio di parallelismo: l’autorità competente ad autorizzare o approvare l’opera coincide, di regola, con l’autorità competente a svolgere la valutazione ambientale.
Questo criterio dovrebbe ridurre sovrapposizioni e incertezze, rendendo più lineare l’iter amministrativo. Il documento sottolinea che la Regione resta competente per i progetti di propria approvazione o autorizzazione e per alcune categorie specifiche indicate nell’Allegato C. Ulteriori competenze regionali riguardano i progetti ricompresi in accordi di programma di interesse regionale, quelli sottoposti a intesa Stato-Regione e quelli attuativi di progetti di sviluppo o riassetto di aree urbane o industriali già valutati a livello regionale.
Per i professionisti, questo aspetto è rilevante: nella fase di impostazione della pratica VIA occorrerà verificare subito quale ente autorizza l’opera, perché da questa verifica discende anche l’individuazione dell’autorità competente per la valutazione ambientale.
Più competenze a Province e Comuni nei contesti paesaggistici
Tra le novità più operative c’è lo stralcio della competenza regionale per i progetti ricompresi in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale. In base alla Legge, tali progetti passeranno alla competenza provinciale, comunale o della Città metropolitana, secondo la regola generale del parallelismo.
La relazione giustifica questa scelta richiamando l’evoluzione della pianificazione territoriale e paesaggistica: PTR, PPR, RER e altri strumenti consentirebbero ormai una piena valutazione anche da parte delle altre autorità competenti. La modifica è presentata come semplificatoria, perché concentra in capo allo stesso ente sia la valutazione ambientale sia il procedimento autorizzativo.
Inchiesta pubblica: consultazione più strutturata
Il PDL introduce la possibilità per l’autorità competente di disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica prevista dall’art. 24-bis del D.Lgs. 152/2006, con oneri a carico del proponente.
Non vengono individuate in anticipo le categorie di progetti interessate: la valutazione sarà caso per caso. Le modalità di svolgimento e partecipazione saranno definite dal regolamento attuativo. Si tratta di una previsione importante per le opere più sensibili, dove il confronto con cittadini, enti territoriali e portatori di interesse può incidere sulla qualità dell’istruttoria e sulla tenuta del provvedimento finale.
Oneri istruttori e costi della procedura
La Legge interviene anche sugli oneri istruttori, ampliando le fattispecie per le quali sono dovuti. Non solo VIA, verifica di assoggettabilità e fase preliminare al PAUR, ma anche valutazione preliminare, proroghe, riedizione dei provvedimenti e procedimenti “postumi” in caso di opere realizzate senza la preventiva valutazione ambientale.
È previsto un criterio di proporzionalità legato al valore dell’intervento e alla complessità della procedura. Per la valutazione preliminare viene indicato un contributo fisso di 500 euro, mentre per le proroghe si prevede il 25% di quanto già versato per VIA o verifica di VIA. Gli oneri non sono dovuti per opere pubbliche quando coincidono ente proponente e autorità competente.
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