Tettoia aperta e senza volume utile: è pertinenza?
Non rilevano solo le caratteristiche formali dell’opera, ma la sua incidenza sul territorio: sbancamenti e muri non autorizzati possono integrare nuova costruzione ed escludere la compatibilità paesaggistica postuma
La realizzazione di una tettoia in legno a servizio di un’abitazione può sembrare un intervento accessorio e di limitato impatto. Tuttavia, quando l’opera ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la valutazione non può fermarsi alla sola struttura di copertura.
Il TAR Sicilia, con la sentenza 1931/2026, analizza un diniego di compatibilità paesaggistica per una tettoia in legno realizzata in pertinenza di un fabbricato abitativo. Il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il parere negativo della Soprintendenza, perché l’opera non era isolabile dal contesto fisico su cui insisteva: un’area stabilmente trasformata mediante sbancamento, livellamento e muri di contenimento non risultanti dai titoli originari.
In zona vincolata, anche una tettoia aperta e senza volume può essere considerata nuova costruzione se comporta, o presuppone, una trasformazione durevole del suolo.
Il caso
Il ricorrente aveva presentato alla Soprintendenza un’istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, relativa a una tettoia in legno posta a servizio di un fabbricato a uso abitativo.
L’immobile si trovava in un contesto paesaggistico nel quale, secondo quanto riportato in sentenza, erano ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria ed erano vietate nuove costruzioni e modifiche del territorio.
La Soprintendenza aveva già espresso un primo diniego nel 2020. Tale provvedimento era stato annullato dal TAR Sicilia con una precedente sentenza del 2024, non perché l’opera fosse stata ritenuta compatibile, ma per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
Il TAR aveva infatti rilevato che la Soprintendenza non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per cui riteneva eseguiti lavori di sbancamento non autorizzati collegati alla realizzazione della tettoia. Inoltre, la questione dello sbancamento era stata contestata al ricorrente solo nel provvedimento finale, senza adeguato contraddittorio procedimentale.
A seguito del riesame, la Soprintendenza ha nuovamente espresso parere negativo. Secondo l’Amministrazione, la struttura non aveva funzione di semplice decoro, riparo o protezione degli spazi esterni, ma si inseriva in una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con modifica stabile dello stato dei luoghi.
L’opera, infatti, aveva dimensioni di circa 7,60 m x 7,65 m e insisteva su un’area interessata da sbancamento, livellamento, pavimentazione, opere strutturali e muri di contenimento.
Il ricorrente ha impugnato il nuovo parere negativo sostenendo, in sintesi, che la Soprintendenza avesse valutato erroneamente i fatti.
Secondo la sua tesi:
la tettoia aveva natura pertinenziale rispetto al fabbricato abitativo;
l’opera era aperta lateralmente e non generava volume utile;
lo sbancamento, il livellamento e il muro di contenimento risalivano al progetto originario realizzato dal precedente proprietario;
tali opere sarebbero state già autorizzate dal Comune e dalla Soprintendenza.
Il ricorrente richiamava anche un verbale forestale del 2014, nel quale si affermava che la tettoia era stata realizzata senza effettuare movimenti di terra.
La natura pertinenziale di una tettoia è sufficiente a escluderne la qualificazione come nuova costruzione?
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso. Il giudice ha chiarito che il tema decisivo non era soltanto la natura della tettoia, ma il rapporto tra la tettoia e la trasformazione dell’area su cui essa insisteva.
Dagli atti esaminati dalla Soprintendenza nel riesame è emerso che la realizzazione della tettoia (pacificamente aperta su due lati) presupponeva una trasformazione stabile del territorio, derivante da sbancamenti, livellamenti e dalla costruzione di muri di contenimento. All’esito del riesame della vicenda, la Soprintendenza ha accertato che tali opere non risultano né autorizzate dal nulla osta paesaggistico del 2003, né previste negli elaborati tecnici allegati al permesso di costruire. In particolare, il nulla osta paesaggistico prevedeva solo un’eventuale sistemazione dell’area, mentre i progetti autorizzati non contemplavano né il livellamento del terreno né la realizzazione di muri di contenimento di dimensioni significative.
Gli elaborati originari prevedevano infatti muretti di modesta entità, ben diversi da quelli effettivamente realizzati (alti circa 2 metri), e non includevano alcuno sbancamento, ma una semplice sistemazione esterna.
Ne deriva che non assume rilievo il fatto che lo sbancamento fosse già stato eseguito prima dell’acquisto del ricorrente, né che la tettoia sia aperta lateralmente e non generi volume utile.
Ciò che rileva è che l’intervento, per caratteristiche, modalità costruttive e inserimento in un’area già artificialmente trasformata, integra comunque una nuova costruzione e una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. Tale nozione comprende anche le modificazioni rilevanti e durature della morfologia del suolo, soprattutto quando connesse a muri di contenimento funzionali alla trasformazione stessa.
Quando è esclusa la compatibilità paesaggistica postuma?
In questa prospettiva, il TAR ritiene precluso l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Per il giudice, non è decisivo che lo sbancamento fosse stato eseguito prima dell’acquisto da parte del ricorrente e non è decisivo neppure che la tettoia fosse aperta lateralmente e non generasse volume utile, in quanto l’intervento va valutato nella sua incidenza complessiva sul territorio.
Secondo il TAR:
L’opera, per dimensioni, modalità costruttive e per l’insistenza su un’area già artificialmente trasformata, integra comunque una nuova costruzione e una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, nozione che comprende anche le modificazioni rilevanti e durevoli della conformazione del suolo specie tenuto conto dell’altezza dei muri di contenimento funzionali all’uopo.
La conseguenza è il rigetto della richiesta di compatibilità paesaggistica postuma. Il TAR precisa che l’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo in casi tassativi e tale possibilità è esclusa quando l’intervento comporta alterazione morfologica del sito o nuove opere incompatibili con il vincolo.
Nel caso concreto, la Soprintendenza ha ritenuto che l’intervento avesse modificato la prospettiva e la percezione visiva dei luoghi circostanti. Il TAR ha condiviso questa impostazione, ritenendo che la trasformazione del sedime e i muri di contenimento impedissero il rilascio della compatibilità.
In conclusione, il Tar Sicilia rigetta il ricorso.
Approfondimenti
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