Superbonus, materiali non installati nel SAL: conta la prova della consegna
I giudici di Napoli ammettono il computo delle forniture a piè d’opera documentate e riferibili all’intervento. Nel giudizio della contribuente pesa anche l’assenza di verifiche specifiche sul suo cantiere
I materiali consegnati in cantiere ma non ancora installati possono concorrere al raggiungimento del 30% richiesto nell’ambito del Superbonus, quando la loro effettiva disponibilità e destinazione all’intervento risultano documentate.
È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli nelle sentenze 9407/2026, depositata l’8 giugno, e 10144/2026, depositata il 18 giugno.
Le decisioni accolgono due ricorsi contro atti di recupero dei crediti d’imposta.
Il punto centrale è la ricostruzione delle forniture effettivamente eseguite: nella pronuncia più articolata, fatture, contabilità, documentazione di cantiere e asseverazioni hanno consentito di dimostrare il collegamento dei materiali con le opere agevolate.
La contestazione: batterie e componenti consegnati, ma non installati
La sentenza 10144/2026 riguarda il recupero di un credito Superbonus di 30.249 euro, oltre interessi e sanzioni, qualificato dall’Agenzia delle Entrate come inesistente.
La contestazione nasceva da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti dell’impresa appaltatrice. Secondo l’Ufficio, il requisito del 30% non era stato raggiunto perché nel computo erano stati inclusi materiali e componenti forniti a piè d’opera, ma non ancora installati al 30 settembre 2022.
La contribuente ha sostenuto che le forniture fossero contabilizzabili e che il raggiungimento della soglia risultasse provato. Ha inoltre contestato l’assenza di una verifica specifica sul proprio immobile: il recupero, secondo la difesa, riprendeva le conclusioni dell’attività ispettiva svolta sull’appaltatrice.
Perché la Corte ammette le forniture nel computo
Nel merito, i giudici respingono l’equivalenza tra mancata installazione e automatica esclusione dal SAL.
La motivazione richiama l’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 e osserva che la disposizione non contiene una definizione di SAL né un’espressa esclusione delle somministrazioni e dei materiali a piè d’opera. La Corte utilizza quindi la definizione tecnica dell’articolo 14, comma 1, lettera d), del D.M. 49/2018, che comprende nel documento contabile le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto.
L’elemento decisivo è però l’accertamento dei fatti. Secondo la sentenza, la documentazione prodotta dimostrava che i materiali erano stati acquistati, consegnati e destinati allo specifico intervento edilizio. Le forniture costituivano dunque una componente concreta delle opere commissionate.
Anche la sentenza 9407/2026 accoglie il ricorso valorizzando la circostanza che le forniture risultavano consegnate e disponibili in cantiere. La pronuncia considera questo punto sufficiente a decidere la controversia, senza esaminare le ulteriori questioni prospettate dalla società ricorrente.
Le decisioni napoletane si inseriscono nel solco della sentenza 18/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti, espressamente richiamata e condivisa nella pronuncia 10144/2026. Secondo il precedente, il SAL può comprendere opere compiute, lavorazioni parzialmente eseguite e somministrazioni effettuate, incluse le forniture a piè d’opera, purché documentate e riferibili al medesimo cantiere.
Le sentenze di Napoli aggiungono due applicazioni concrete di questa interpretazione, valorizzando la disponibilità dei materiali e la prova della loro destinazione all’intervento.
Il recupero deve essere sostenuto da elementi riferibili al cantiere
La sentenza 10144/2026 affronta anche un distinto profilo probatorio.
La Corte rileva che le difese dell’Agenzia riguardavano in larga misura la posizione di una società diversa dalla contribuente. Inoltre, l’Ufficio aveva recepito le conclusioni del processo verbale redatto nei confronti dell’appaltatrice senza fornire elementi specifici capaci di dimostrare il mancato raggiungimento della soglia nell’immobile interessato dal ricorso.
Nel caso esaminato, i giudici ritengono quindi non assolto l’onere della prova della pretesa fiscale. Alla documentazione della contribuente non erano state contrapposte contestazioni specifiche o prove idonee a superarla.
La Corte annulla pertanto l’atto di recupero. La decisione non esclude in generale l’utilizzo di verifiche svolte su terzi: censura l’insufficienza degli elementi addotti per sostenere quel recupero, relativo a quel cantiere.
Le due soglie del 30% vanno tenute distinte
La motivazione della sentenza 10144/2026 richiama sia l’articolo 119, comma 8-bis, sia l’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020.
Le disposizioni hanno funzioni diverse. La prima collegava la prosecuzione del beneficio per gli interventi interessati al raggiungimento del 30% entro il 30 settembre 2022; la seconda disciplina la soglia dei SAL per esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. L’identità della percentuale non rende automaticamente coincidenti le due verifiche.
Approfondimenti
Per il quadro generale e le modalità di determinazione dell’avanzamento, si rimanda all’approfondimento sul calcolo del SAL 30% Superbonus e dell’avanzamento lavori.
Per documentare l’avanzamento dell’intervento è essenziale mantenere coerenti misure, lavorazioni e forniture contabilizzate. Con il software ACCA per il computo e la contabilità lavori, puoi gestire i documenti contabili e predisporre i SAL, a supporto delle verifiche del direttore dei lavori. La computabilità delle singole forniture ai fini del Superbonus resta subordinata ai requisiti applicabili e alla documentazione che ne dimostra l’effettiva consegna e destinazione al cantiere.
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