Condominio e general contractor: chi risponde dei ritardi e dei lavori incompiuti se l’appalto è affidato interamente a terzi?

Condominio e general contractor: chi risponde dei ritardi e dei lavori incompiuti se l’appalto è affidato interamente a terzi?

Il Tribunale di Milano affronta il tema della natura del rapporto contrattuale tra condominio e general contractor, approfondendo obblighi, responsabilità e conseguenze giuridiche nell’esecuzione dei lavori edilizi

Negli interventi edilizi condominiali, il ricorso a un general contractor consente di affidare a un unico soggetto la gestione e il coordinamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione delle opere. Questa modalità organizzativa, tuttavia, solleva importanti questioni giuridiche, soprattutto quando l’esecuzione materiale dei lavori viene affidata a imprese subappaltatrici.

Qual è la natura del rapporto contrattuale tra condominio e general contractor? Si tratta di un contratto di appalto, di un mandato o di un accordo che presenta caratteristiche riconducibili a entrambe le fattispecie? La distinzione non è soltanto formale, perché dalla qualificazione giuridica del rapporto dipendono l’individuazione degli obblighi delle parti, la ripartizione delle responsabilità e le conseguenze di eventuali ritardi o inadempimenti.

Su questi aspetti si concentra la sentenza n. 7014/2026 del Tribunale di Milano, che affronta il tema della qualificazione del rapporto tra committente e general contractor nell’ambito di lavori edilizi condominiali.

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Il general contractor subappalta tutti i lavori e non li completa: può sottrarsi alle responsabilità verso il condominio?

Il caso nasce da un contratto sottoscritto (2021) tra un condominio, nella veste di committente, e una società incaricata di operare come appaltatrice e general contractor per la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’edificio.

L’accordo comprendeva opere di restauro e consolidamento delle facciate, adeguamento dei parapetti dei balconi e interventi di risanamento conservativo della copertura, finalizzati anche al miglioramento sismico del fabbricato.

L’operazione era stata strutturata in modo da consentire al condominio di usufruire delle agevolazioni fiscali allora disponibili, tra cui il Superbonus 110%, il Bonus facciate e il Bonus ristrutturazioni. Il corrispettivo contrattuale sarebbe stato soddisfatto, in larga parte, mediante i meccanismi della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura, mentre per alcune categorie di interventi era previsto anche il versamento diretto di somme di denaro.

La scadenza concordata per il completamento delle opere era stata fissata al 31 dicembre 2022. Tale data assumeva un’importanza economica significativa poiché le tempistiche di realizzazione dei lavori erano strettamente collegate alla fruizione delle detrazioni fiscali nella misura prevista al momento della stipulazione dell’accordo.

Il contratto consentiva al general contractor di ricorrere al subappalto. Avvalendosi di questa possibilità, la società affidataria aveva trasferito integralmente l’esecuzione materiale delle lavorazioni a un’altra impresa, la quale aveva successivamente affidato le opere a un ulteriore soggetto esecutore.

Ne era derivata una struttura contrattuale articolata su più livelli, nella quale il condominio manteneva il rapporto principale con il general contractor, mentre quest’ultimo si avvaleva di altre imprese per l’esecuzione degli interventi.

Le attività di cantiere avevano avuto inizio nell’aprile 2022, con l’installazione dei ponteggi e della gru. Tuttavia, secondo quanto riferito dal condominio, l’esecuzione delle opere aveva manifestato fin dalle prime fasi significative criticità.

In particolare, l’andamento dei lavori risultava discontinuo e rallentato, anche per effetto di problemi nei pagamenti alle imprese subappaltatrici e dell’insufficiente presenza di personale operativo.

Nonostante le difficoltà emerse, il general contractor avrebbe continuato a rassicurare il committente circa la possibilità di rispettare le scadenze concordate.

Nel dicembre 2022, quando il termine contrattuale per l’ultimazione degli interventi era ormai prossimo, si era verificato un avvicendamento tra le imprese esecutrici. Anche tale circostanza, tuttavia, non aveva determinato un significativo miglioramento nell’avanzamento delle lavorazioni.

Il 6 febbraio 2023 il condominio, tramite il proprio legale, aveva formalmente richiesto alla società affidataria di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte.

Ma poi la situazione era progressivamente peggiorata fino alla completa interruzione dei lavori nel luglio 2023.

La relazione predisposta dalla direzione dei lavori, aggiornata al 31 luglio 2023, aveva evidenziato che, rispetto alle cinque categorie di intervento commissionate, soltanto tre erano state parzialmente eseguite. Le opere strutturali previste nell’ambito del Sismabonus, relative al consolidamento della copertura, non erano invece neppure iniziate.

Il 6 ottobre 2023, a fronte del protrarsi dell’inadempimento e dell’assenza di una concreta prospettiva di completamento, il condominio aveva comunicato alla società affidataria la propria volontà di risolvere il contratto.

La controversia era quindi approdata davanti al Tribunale di Milano, chiamato a verificare la natura del rapporto contrattuale, la gravità dell’inadempimento e le conseguenze economiche derivanti dall’interruzione dell’appalto.

I motivi e le richieste del condominio

Il condominio (attore) ha fondato la propria domanda giudiziale sull’assunto che il general contractor avesse assunto, mediante il contratto del 30 novembre 2021, una vera e propria obbligazione di eseguire e portare a termine le opere commissionate.

Secondo la prospettazione attorea, la società affidataria non avrebbe potuto sottrarsi a tale impegno invocando le difficoltà incontrate dalle imprese subappaltatrici, poiché queste ultime erano state autonomamente individuate e coinvolte nell’organizzazione dell’intervento.

Il condominio ha quindi chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza di un grave inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta e, per l’effetto, di dichiarare la risoluzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile.

L’inadempimento delle obbligazioni assunte dal general contractor

La prima contestazione riguardava la mancata realizzazione delle opere secondo le modalità e i tempi contrattualmente stabiliti.

Il condominio sosteneva che il general contractor, pur avendo assunto il ruolo di appaltatore principale, non avesse assicurato un’adeguata organizzazione del cantiere, né fosse intervenuto efficacemente per superare le difficoltà sorte nell’esecuzione delle lavorazioni.

L’inadempimento non era ricondotto a un semplice ritardo occasionale, ma a una condotta complessiva caratterizzata da rallentamenti, insufficiente coordinamento delle imprese, mancata esecuzione di importanti categorie di opere e definitiva sospensione delle attività.

Secondo il committente, l’entità delle lavorazioni rimaste ineseguite e il lungo periodo trascorso rispetto alla scadenza prevista dimostravano che la prestazione ricevuta era sostanzialmente diversa da quella pattuita.

La responsabilità per l’operato delle imprese subappaltatrici

Un ulteriore profilo riguardava l’impossibilità, per il general contractor, di trasferire al condominio le conseguenze delle inefficienze e delle omissioni dei soggetti incaricati dell’esecuzione materiale.

Nella ricostruzione attorea, il ricorso al subappalto costituiva una scelta organizzativa della società affidataria, espressamente consentita dal contratto, ma non idonea a modificarne le responsabilità verso il committente.

I mancati pagamenti alle imprese esecutrici, le difficoltà nel reperimento delle maestranze e l’interruzione delle lavorazioni dovevano pertanto essere valutati nell’ambito della responsabilità contrattuale del general contractor.

Il condominio non aveva infatti assunto direttamente il rischio dell’organizzazione imprenditoriale e finanziaria della filiera dei subappalti.

Il pregiudizio derivante dalla compromissione dei benefici fiscali

Particolare rilievo assumeva, nell’argomentazione del condominio, il collegamento tra la realizzazione delle opere e il regime delle agevolazioni fiscali.

Il committente aveva sottoscritto l’accordo nella prospettiva di effettuare interventi edilizi rilevanti beneficiando delle percentuali di detrazione e delle modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Il rispetto delle tempistiche non rappresentava, quindi, soltanto un’esigenza organizzativa, ma era strettamente connesso all’equilibrio economico dell’intera operazione.

Secondo l’attore, il ritardo accumulato e l’abbandono del cantiere avevano compromesso la possibilità di completare gli interventi alle condizioni economiche originariamente programmate.

Il condominio evidenziava che, senza la prospettiva di utilizzare le agevolazioni nella misura prevista dall’accordo, non avrebbe stipulato il contratto oppure lo avrebbe concluso a condizioni differenti.

L’inadempimento aveva dunque inciso sullo scopo concreto perseguito attraverso l’operazione contrattuale.

Le domande formulate in giudizio

Sulla base di tali circostanze, il condominio ha richiesto la risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell’articolo 1453 c.c., sostenendo che l’inadempimento della controparte presentasse il requisito di gravità richiesto dall’articolo 1455 c.c.

Ha inoltre domandato il rigetto delle pretese economiche formulate dalla società convenuta, riservandosi di promuovere un separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti e l’eventuale restituzione delle somme risultanti eccedenti rispetto al valore delle prestazioni effettivamente eseguite.

La domanda risarcitoria del condominio, pertanto, non costituiva oggetto di una specifica richiesta di liquidazione nel presente procedimento.

I motivi a difesa del general contractor

La società convenuta ha contestato la ricostruzione del condominio, sostenendo che non sussistessero i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La difesa si è sviluppata su diversi piani, ma l’argomento principale ha riguardato proprio la natura giuridica del rapporto instaurato con il committente.

La qualificazione del rapporto come mandato e non come appalto

La convenuta ha sostenuto che, nonostante la denominazione utilizzata nel contratto, il rapporto dovesse essere qualificato come mandato.

A sostegno di tale tesi ha evidenziato di non aver eseguito direttamente alcuna lavorazione, avendo affidato integralmente le attività a imprese terze.

Il proprio ruolo sarebbe quindi consistito nell’individuazione e nel coordinamento dei soggetti esecutori, senza assunzione di una responsabilità diretta per i ritardi e per la mancata ultimazione delle opere.

Secondo questa impostazione, la società avrebbe svolto una funzione prevalentemente gestionale e organizzativa, piuttosto che un’attività imprenditoriale diretta alla realizzazione dell’opera.

Nelle successive difese la convenuta ha prospettato anche la possibilità di ricondurre il rapporto alla categoria dei contratti misti, caratterizzati dalla compresenza di elementi riconducibili a differenti schemi negoziali.

Tale qualificazione avrebbe consentito, nella prospettiva difensiva, di ridimensionare la responsabilità del general contractor rispetto alle inadempienze direttamente imputabili alle imprese subappaltatrici.

L’imputabilità dei ritardi alle imprese esecutrici

La convenuta ha affermato di essersi costantemente attivata per fronteggiare le difficoltà emerse nell’esecuzione dei lavori.

I ritardi, secondo la sua ricostruzione, sarebbero dipesi soprattutto dalle problematiche delle imprese subappaltatrici e dalla cessazione del rapporto con il responsabile del cantiere.

Ha inoltre sostenuto che la mancata esecuzione degli interventi relativi alla copertura e al miglioramento sismico fosse riconducibile a carenze della documentazione progettuale necessaria per procedere con le lavorazioni.

Si trattava, secondo la prospettazione difensiva, di circostanze non direttamente imputabili alla società affidataria e idonee a escludere la gravità dell’inadempimento contestato.

La contestazione dei termini di esecuzione

La società ha altresì osservato che il cronoprogramma non era stato sottoscritto da entrambe le parti e che il termine del 31 dicembre 2022 non poteva essere considerato essenziale.

Da tale circostanza la convenuta faceva derivare l’impossibilità di attribuire automaticamente al mancato rispetto della scadenza gli effetti di un grave inadempimento contrattuale.

La difesa ha inoltre richiamato le modifiche legislative intervenute in materia di agevolazioni fiscali, evidenziando come il termine di fruizione del Superbonus fosse stato oggetto di proroghe.

Pertanto, al momento della comunicazione con la quale il condominio aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto, l’accesso ad alcuni benefici fiscali sarebbe stato ancora astrattamente possibile.

La presunta interferenza del condominio nell’organizzazione del cantiere

Un’ulteriore contestazione riguardava il comportamento del committente.

La società convenuta ha sostenuto che il condominio avesse instaurato rapporti diretti con le imprese subappaltatrici, intervenendo nella gestione delle lavorazioni e determinando una sostanziale estromissione del general contractor.

Secondo questa interpretazione, il committente avrebbe impedito alla società affidataria di esercitare pienamente le proprie funzioni organizzative e di portare a termine l’esecuzione del contratto.

Il conseguente mancato completamento delle opere non avrebbe pertanto potuto essere attribuito esclusivamente alla convenuta.

La contestazione della procedura di risoluzione

La difesa ha eccepito anche l’inosservanza della disciplina contrattuale relativa alla risoluzione.

In particolare, ha richiamato la clausola che prevedeva, in caso di inadempimento dell’appaltatore, l’invio di una diffida scritta con assegnazione di un termine non inferiore a 90 giorni lavorativi per regolarizzare la prestazione.

Secondo la convenuta, il condominio non avrebbe rispettato tale previsione, con la conseguenza che la risoluzione non avrebbe potuto produrre gli effetti richiesti.

Le domande riconvenzionali

Oltre a chiedere il rigetto della domanda principale, il general contractor ha formulato due pretese economiche nei confronti del condominio.

La prima riguardava il pagamento delle prestazioni già eseguite e dei costi sostenuti durante l’attività di cantiere. Nelle conclusioni definitive, la società ha quantificato tale richiesta in 592.055,35 euro, o nella diversa somma risultante dall’istruttoria.

La seconda domanda aveva natura risarcitoria e riguardava il lucro cessante, ossia il guadagno che l’impresa riteneva di aver perso a causa dell’impossibilità di completare le opere. Tale pretesa era stata quantificata in 385.866 euro.

La società ha inoltre richiamato gli esborsi sostenuti per il cantiere, indicandoli complessivamente in 598.607,35 euro, per dimostrare l’esistenza di un significativo investimento economico nell’esecuzione dell’intervento.

Il giudizio del Tribunale di Milano

Il contratto con cui il general contractor assume l’obbligo di realizzare opere edilizie, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, ha natura di appalto anche in caso di integrale subappalto delle lavorazioni. Il general contractor resta pertanto responsabile nei confronti del condominio committente per i ritardi e gli inadempimenti dei subappaltatori, potendo la mancata ultimazione delle opere, ove comprometta lo scopo economico del contratto, giustificarne la risoluzione per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del condominio, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento del general contractor e respingendo integralmente le domande riconvenzionali formulate dalla società convenuta.

La decisione assume particolare interesse per il percorso argomentativo seguito dal giudice, che individua nella qualificazione giuridica del rapporto contrattuale il presupposto necessario per stabilire il regime delle responsabilità.

Il rapporto tra condominio e general contractor costituisce un contratto di appalto

Il Tribunale ha anzitutto respinto la tesi difensiva secondo cui l’accordo avrebbe dovuto essere qualificato come mandato oppure come contratto misto:

Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta che parla di contratto di mandato e, in sede di memorie ex art. 189 c.p.c., di “contratto misto”, il contratto oggetto di controversia va qualificato come appalto, peraltro così denominato nello stesso testo contrattuale.

  CP_4   ha infatti assunto l’obbligo di realizzare le opere di cui al capitolato tecnico (cfr art. 2.1 (ii) del contratto1), disponendo dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (cfr. lett. C delle premesse2).

Per determinare l’effettiva natura del rapporto, il giudice ha esaminato non soltanto la denominazione attribuita dalle parti al contratto, ma soprattutto il contenuto delle obbligazioni concretamente assunte.

Dall’analisi delle clausole contrattuali è emerso che il general contractor si era impegnato a realizzare le opere previste dal capitolato tecnico, secondo una modalità di affidamento chiavi in mano, garantendo l’organizzazione dei mezzi necessari, la disponibilità delle risorse tecniche e professionali e la gestione dell’attività a proprio rischio.

Questi elementi corrispondono ai caratteri essenziali del contratto di appalto disciplinato dall’articolo 1655 c.c.

L’appalto, infatti, presuppone l’assunzione, da parte di un soggetto professionalmente organizzato, dell’obbligo di realizzare un’opera o un servizio dietro corrispettivo, impiegando una propria organizzazione imprenditoriale e assumendosi il rischio economico dell’esecuzione.

Il mandato, disciplinato dall’articolo 1703 c.c., ha invece come elemento caratterizzante l’obbligo del mandatario di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante.

La distinzione è determinante:

nel primo caso il risultato dovuto consiste nell’esecuzione dell’opera contrattualmente prevista;
nel secondo, l’oggetto principale dell’obbligazione riguarda il compimento degli atti giuridici affidati al mandatario.

Nel contratto esaminato dal Tribunale, il general contractor non si era limitato ad assumere un incarico di intermediazione o rappresentanza del condominio nei rapporti con le imprese esecutrici.

Aveva invece assunto direttamente l’impegno di realizzare gli interventi edilizi, assicurandone la corretta e completa esecuzione.

La circostanza che l’attività materiale fosse stata integralmente affidata a terzi non modificava la natura originaria dell’obbligazione.

Il principio ricavabile dalla decisione è che il general contractor non diventa un semplice mandatario per il solo fatto di non eseguire materialmente i lavori. La qualificazione del rapporto dipende dalle obbligazioni assunte nei confronti del committente, non dalla scelta organizzativa di eseguire le opere attraverso una filiera di subappaltatori.

Il subappalto integrale non determina il trasferimento della responsabilità contrattuale

Una volta accertata la natura di appalto del rapporto, il Tribunale ha affrontato la questione delle conseguenze derivanti dall’affidamento integrale delle opere a imprese terze.

Il giudice ha richiamato la disciplina del subappalto e la giurisprudenza della Corte di cassazione, evidenziando che il subappalto costituisce un contratto autonomo, sebbene collegato e derivato rispetto all’appalto principale.

In particolare, vengono richiamate le pronunce della Cassazione n. 240/2025 e n. 8647/2024, dalle quali emerge che il rapporto di subappalto si instaura tra l’appaltatore principale e il subappaltatore.

Il committente originario, anche quando abbia autorizzato il ricorso al subappalto, resta normalmente estraneo al rapporto obbligatorio che si costituisce tra tali soggetti.

Ciò significa che l’organizzazione contrattuale può articolarsi su più livelli, senza che venga meno la distinzione delle rispettive posizioni giuridiche.

Nel caso esaminato, il rapporto tra il condominio e il general contractor costituiva l’appalto principale. I successivi affidamenti a imprese esecutrici integravano invece rapporti di subappalto.

Da tale struttura discende che l’appaltatore principale rimane il soggetto obbligato nei confronti del committente alla completa esecuzione dell’opera.

Il Tribunale ha valorizzato anche il contenuto dell’articolo 17.2 del contratto, nel quale era espressamente stabilito che l’eventuale nomina di subappaltatori o subfornitori non avrebbe comportato alcuna esclusione o limitazione della responsabilità del general contractor.

La clausola poneva a carico della società affidataria la responsabilità integrale per la corretta, completa e tempestiva esecuzione degli interventi, comprese le prestazioni affidate a soggetti terzi.

Ne consegue che il general contractor non poteva difendersi sostenendo che i ritardi fossero stati materialmente determinati dalle imprese subappaltatrici.

Le difficoltà gestionali e operative di queste ultime rientravano nella sfera organizzativa dell’appaltatore principale e non potevano, di per sé, essere trasferite sul condominio.

Il giudice ha inoltre sottolineato che la società affidataria non aveva neppure provveduto a proseguire direttamente le lavorazioni, pur avendo dichiarato contrattualmente di possedere risorse, attrezzature e competenze idonee a realizzarle.

La pronuncia conferma dunque una conseguenza fondamentale della qualificazione del rapporto come appalto: il general contractor resta il referente contrattuale responsabile nei confronti del condominio per l’intero risultato promesso, anche in presenza di un subappalto totale delle opere.

Ciò non esclude, in astratto, che l’appaltatore principale possa far valere eventuali responsabilità dei subappaltatori nei rispettivi rapporti contrattuali. Tuttavia, tali questioni non eliminano né riducono automaticamente le obbligazioni assunte verso il committente.

Il mancato rispetto del termine, anche se non essenziale, può determinare la risoluzione del contratto

Il Tribunale ha poi esaminato la rilevanza del termine fissato per l’ultimazione delle opere.

La scadenza del 31 dicembre 2022 non era qualificabile come termine essenziale. La stessa parte attrice ne aveva escluso tale natura.

Tuttavia, il giudice ha chiarito che la mancanza del carattere di essenzialità non impedisce di dichiarare la risoluzione del contratto qualora il ritardo raggiunga una gravità tale da compromettere l’interesse del creditore alla prestazione.

Ai sensi dell’articolo 1455 c.c., infatti, la risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza, da valutare in relazione all’interesse della parte che lo subisce.

L’accertamento deve pertanto riguardare non soltanto il dato cronologico del ritardo, ma anche la natura delle prestazioni, il comportamento complessivo delle parti, l’entità delle opere rimaste ineseguite e l’effettiva utilità della prestazione tardiva.

Nel caso concreto, alla data del 6 ottobre 2023 erano trascorsi circa dieci mesi rispetto alla scadenza pattuita.

Inoltre, le attività di cantiere erano state completamente sospese dal luglio precedente, senza che il general contractor avesse dimostrato l’esistenza di impedimenti oggettivi e non superabili con l’ordinaria diligenza.

Richiamando i principi espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 8167/2026 e n. 15770/2026, il Tribunale ha ritenuto che il ritardo avesse superato ogni ragionevole limite di tollerabilità.

Non si trattava, quindi, di un semplice scostamento temporale rispetto al programma contrattuale, ma di una situazione di persistente inadempimento, idonea a compromettere la realizzazione dell’intervento.

Le carenze progettuali non giustificano automaticamente il mancato completamento delle opere

La società convenuta aveva ricondotto la mancata realizzazione degli interventi strutturali alla presunta insufficienza della documentazione progettuale.

Il Tribunale ha ritenuto tale argomentazione non fondata.

Dalla documentazione prodotta risultava infatti che la necessità di integrare alcuni aspetti della progettazione strutturale era stata prevista sin dall’origine.

L’esatta configurazione di determinate componenti della copertura avrebbe potuto essere accertata soltanto dopo la rimozione delle tegole e degli elementi sovrastanti.

Si trattava dunque di una circostanza conosciuta e inserita nella stessa programmazione tecnica dell’intervento.

La società affidataria non aveva dimostrato di essersi concretamente attivata per eseguire le lavorazioni preliminari necessarie a consentire le verifiche strutturali e il completamento della progettazione.

Il giudice ha pertanto escluso che tale situazione potesse essere invocata come giustificazione sufficiente dell’inadempimento.

In termini generali, la decisione evidenzia che il general contractor, quando assume l’obbligo di realizzare un intervento edilizio, deve affrontare le normali difficoltà tecniche e organizzative connesse all’esecuzione dell’opera.

Per sottrarsi alla responsabilità non è sufficiente richiamare genericamente criticità progettuali o operative: occorre dimostrare l’esistenza di impedimenti effettivi, oggettivi e non imputabili alla propria sfera di organizzazione.

La perdita delle condizioni fiscali originarie incide sulla gravità dell’inadempimento

Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda il rapporto tra inadempimento contrattuale e agevolazioni fiscali edilizie.

Il Tribunale ha riconosciuto che lo scopo economico perseguito dal condominio era strettamente collegato alla possibilità di usufruire dei benefici fiscali nella misura prevista al momento della sottoscrizione del contratto.

Le detrazioni non costituivano un elemento puramente accessorio, ma rappresentavano una componente essenziale dell’assetto economico concretamente voluto dalle parti.

Per questa ragione, il giudice ha attribuito particolare rilievo al fatto che i ritardi accumulati avessero compromesso la possibilità di completare le opere in tempo utile per conservare le condizioni fiscali originariamente considerate.

Il Tribunale ha ricordato che il regime del Sismabonus 110% era stato progressivamente ridimensionato, con percentuali di detrazione inferiori per le annualità successive, mentre il Bonus facciate aveva subito modifiche fino alla sua cessazione.

La società convenuta aveva sostenuto che, anche dopo il superamento delle scadenze iniziali, il condominio avrebbe potuto beneficiare di alcune agevolazioni.

Il giudice ha tuttavia ritenuto che questa circostanza non fosse sufficiente a escludere l’inadempimento.

La possibilità astratta di accedere a incentivi fiscali meno favorevoli non equivaleva, infatti, alla realizzazione del risultato economico originariamente perseguito.

L’istruttoria aveva inoltre dimostrato che la percentuale di completamento delle opere era estremamente ridotta e che gli interventi sulla copertura non erano neppure iniziati.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha considerato concretamente impossibile ultimare le lavorazioni entro il 31 dicembre 2023, in modo da preservare le condizioni fiscali programmate.

La conseguenza giuridica è che la gravità dell’inadempimento del general contractor deve essere valutata anche rispetto all’interesse economico concreto del condominio, quando la fruizione di determinati benefici fiscali costituisce parte dello scopo perseguito con il contratto.

È importante distinguere, tuttavia, l’accertamento della compromissione dello scopo contrattuale dalla quantificazione di un eventuale danno risarcibile. Nella sentenza, il primo elemento concorre a giustificare la risoluzione, mentre il risarcimento dei danni in favore del condominio è rimasto riservato a un eventuale separato procedimento.

I rapporti diretti tra condominio e subappaltatori non comportano l’esonero del general contractor

Il Tribunale ha rigettato anche l’eccezione secondo cui il condominio avrebbe estromesso il general contractor dalla gestione del cantiere.

Il giudice ha osservato che il committente conserva la facoltà di controllare e verificare l’andamento dei lavori anche quando l’esecuzione sia stata affidata in subappalto.

Tale possibilità discende dalla disciplina dell’appalto e risponde all’esigenza di consentire al committente di verificare che l’opera venga realizzata secondo gli accordi.

L’attività di controllo, così come le interlocuzioni con i soggetti presenti in cantiere, non comporta automaticamente il trasferimento delle responsabilità organizzative dal general contractor al condominio.

Dall’esame della corrispondenza prodotta è inoltre emerso che la società convenuta aveva continuato a partecipare ai rapporti con le imprese esecutrici, mantenendo un ruolo attivo nella gestione delle problematiche operative.

Non risultava quindi dimostrata alcuna estromissione tale da giustificare il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La clausola sulla diffida ad adempiere non impedisce la risoluzione giudiziale

Il Tribunale ha esaminato anche l’eccezione relativa alla mancata osservanza della procedura contrattuale di risoluzione.

L’accordo prevedeva che il committente potesse attivare la risoluzione attraverso una diffida scritta, concedendo all’appaltatore un termine di almeno 90 giorni lavorativi per adempiere.

Secondo il giudice, tale clausola disciplinava specificamente la procedura di diffida ad adempiere prevista dall’articolo 1454 c.c., stabilendo un termine più lungo rispetto a quello ordinariamente contemplato dalla norma.

Non risultava invece che le parti avessero inteso escludere la possibilità di richiedere la risoluzione direttamente all’autorità giudiziaria.

Pertanto, la mancata attivazione della procedura stragiudiziale nelle modalità indicate dal contratto non impediva al condominio di esercitare l’azione ordinaria di risoluzione prevista dall’articolo 1453 c.c.

La decisione distingue chiaramente due strumenti: la risoluzione conseguente a una diffida ad adempiere, disciplinata dall’articolo 1454 c.c., e la risoluzione pronunciata dal giudice a seguito dell’accertamento di un grave inadempimento, ai sensi dell’articolo 1453 c.c.

Nel caso concreto, il condominio aveva scelto quest’ultima strada, che il Tribunale ha ritenuto pienamente praticabile.

Le conseguenze economiche: valore delle opere, pagamenti e rigetto delle pretese del general contractor

Accertata la responsabilità dell’appaltatore, il Tribunale ha esaminato le domande riconvenzionali con cui la società chiedeva il pagamento delle lavorazioni eseguite e il risarcimento del mancato guadagno.

Per quantificare il valore delle prestazioni effettivamente realizzate era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

L’accertamento peritale aveva evidenziato che il valore originario dell’appalto, pari a 1.421.356,40 euro oltre IVA, era stato successivamente ridotto a 1.164.106,27 euro oltre IVA per effetto dello stralcio di alcune lavorazioni.

Il consulente aveva attribuito alle opere eseguite un valore complessivo di 364.643,81 euro, oltre IVA.

Il Tribunale ha tuttavia escluso una maggiorazione di 22.668,11 euro, riconducibile al protrarsi dei tempi di esecuzione, ritenendo che i relativi maggiori costi fossero conseguenza dell’inadempimento della stessa società.

Il valore riconosciuto delle opere eseguite è stato pertanto rideterminato in 341.975,50 euro, corrispondente al 29,37% del valore dell’appalto ridotto.

Il giudice ha inoltre escluso il rimborso di ulteriori voci economiche richieste dalla convenuta.

I costi per l’occupazione del suolo pubblico erano contrattualmente posti a carico dell’appaltatore. Le spese relative al noleggio di ponteggi e gru nel periodo successivo all’interruzione dei lavori non erano state adeguatamente documentate, mentre il costo della polizza assicurativa era riconducibile all’ordinaria attività d’impresa.

Quanto al pagamento del corrispettivo delle opere realizzate, il Tribunale ha accertato che il condominio aveva già versato direttamente 68.384,18 euro.

Per la restante parte risultava applicato, secondo le previsioni contrattuali, il meccanismo dello sconto in fattura, documentato mediante la comunicazione dell’opzione trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

La società convenuta non aveva specificamente contestato di aver beneficiato del relativo credito d’imposta.

In applicazione del principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 c.p.c., il giudice ha pertanto ritenuto già soddisfatta la pretesa creditoria dell’appaltatore per le lavorazioni effettivamente eseguite.

Di conseguenza, la richiesta di un ulteriore pagamento è stata respinta.

È stata rigettata anche la domanda di risarcimento del lucro cessante, poiché la mancata prosecuzione dell’appalto era riconducibile al grave inadempimento della stessa società affidataria e non a un illegittimo comportamento del condominio.

La decisione finale e la condanna alle spese

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Milano ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto il 30 novembre 2021.

La società general contractor è risultata integralmente soccombente, con conseguente rigetto di entrambe le domande riconvenzionali.

La convenuta è stata inoltre condannata a rimborsare al condominio le spese processuali, liquidate in 7.616 euro per compensi professionali e 786 euro per spese esenti, oltre IVA e contributo previdenziale nei termini di legge.

Anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono state definitivamente poste a suo carico.

Le conseguenze giuridiche della qualificazione del general contractor come appaltatore

La sentenza riveste interesse anche al di là della specifica controversia, poiché chiarisce alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra condominio, general contractor e imprese subappaltatrici:

il primo riguarda la natura dell’obbligazione assunta dal general contractor. Quando quest’ultimo promette la realizzazione di un’opera completa, organizzando autonomamente i mezzi necessari e assumendo il rischio dell’esecuzione, il rapporto è riconducibile all’appalto, anche qualora l’attività materiale venga svolta esclusivamente da terzi;
il secondo riguarda il regime delle responsabilità. Il general contractor risponde nei confronti del condominio della corretta e tempestiva esecuzione delle opere, senza potersi liberare dalle proprie obbligazioni mediante il semplice richiamo alle inefficienze dei subappaltatori;
il terzo aspetto concerne la rilevanza dei tempi di completamento. Anche in assenza di un termine essenziale, ritardi gravi e persistenti, accompagnati dall’interruzione delle attività e dall’esecuzione di una parte limitata delle opere, possono giustificare la risoluzione del contratto;
la quarta conseguenza riguarda il rilievo dello scopo economico dell’intervento. Quando l’operazione edilizia è stata programmata sulla base di specifici incentivi fiscali, la perdita delle condizioni economiche originariamente previste può contribuire a rendere grave l’inadempimento.

Infine, la pronuncia evidenzia che la risoluzione del contratto per responsabilità del general contractor non attribuisce automaticamente a quest’ultimo il diritto di ottenere ulteriori compensi o il risarcimento dei guadagni attesi. Le pretese relative alle lavorazioni già eseguite devono essere valutate considerando il valore delle prestazioni effettivamente realizzate e i pagamenti già intervenuti, anche attraverso i meccanismi fiscali contrattualmente concordati.

 

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio.

Una corretta gestione dell’intervento richiede, oltre alla definizione delle responsabilità contrattuali, strumenti adeguati per pianificare e controllare le attività. Con il software 3D BIM, puoi progettare e modellare gli interventi edilizi, mentre con il software per il calcolo delle tabelle millesimali puoi amministrare le attività legate alla gestione condominiale. Inoltre, attraverso un word processor integrato potrai generare automaticamente documenti come la relazione tecnica, il regolamento di condominio e il verbale di convocazione, utilizzando modelli preimpostati e personalizzabili.

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