Si può rivalutare l’offerta tecnica dopo aver aperto quella economica?
Errori nei punteggi tecnici scoperti dopo l’apertura delle offerte economiche: quando bisogna annullare la gara?
Una commissione di gara può modificare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica quando le offerte economiche sono già state aperte?
La risposta dipende dalla natura del criterio da riesaminare. È questo il punto centrale della sentenza del TAR Basilicata n. 360/2026, relativa all’annullamento in autotutela di un lotto di una procedura ANAS per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali.
Il TAR distingue nettamente tra la correzione di punteggi fissi o vincolati e una vera e propria rivalutazione discrezionale dell’offerta tecnica. Nel secondo caso, dopo la conoscibilità delle offerte economiche, la valutazione non può essere rinnovata.
La gara e la contestazione dei punteggi
La procedura riguardava un accordo quadro triennale per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare prevedeva fino a 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, distinguendo criteri a punteggio fisso da altri rimessi alla valutazione discrezionale della commissione.
Dopo la formazione della graduatoria, un’impresa classificatasi terza contestava diversi punteggi tecnici.
Per due criteri, relativi alle caratteristiche delle fresatrici e delle vibrofinitrici, veniva lamentata la mancata attribuzione di punteggi tabellari. Per altri criteri, invece, la contestazione investiva giudizi discrezionali relativi, tra l’altro, alla gestione del cantiere, alle competenze operative e al controllo di materiali e lavorazioni.
Nel frattempo, però, le offerte economiche erano già state aperte.
ANAS annulla la procedura in autotutela
La commissione riteneva l’istanza in parte fondata, ma rilevava che non era possibile procedere liberamente a una nuova valutazione tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche.
ANAS avviava quindi il procedimento di autotutela e annullava gli atti relativi al lotto.
La prima classificata impugnava il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che sarebbe stato possibile correggere i punteggi senza travolgere l’intera procedura e contestando la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio.
Il TAR respinge il ricorso.
Quando il punteggio può essere corretto senza ripetere la valutazione?
La sentenza individua una distinzione determinante. Se l’errore riguarda un criterio vincolato, come l’attribuzione di un punteggio fisso già predeterminato dal disciplinare, la correzione non comporta necessariamente una nuova valutazione dell’offerta.
Nel caso esaminato, ciò riguardava due criteri: la commissione avrebbe dovuto soltanto verificare la presenza delle condizioni previste dalla lex specialis e attribuire il corrispondente punteggio. Diversa è la situazione quando la contestazione riguarda criteri per i quali la commissione deve esercitare nuovamente il proprio apprezzamento discrezionale.
Il TAR richiama espressamente la distinzione: la gara non deve necessariamente essere ripetuta quando si tratta di correggere criteri di valutazione vincolati, mentre ciò non vale quando occorre riassegnare punteggi discrezionali compresi tra un minimo e un massimo.
Perché non si può rivalutare l’offerta tecnica dopo quella economica?
Il limite deriva dal principio di separazione tra valutazione tecnica ed economica. Nelle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa:
le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche.
La separazione serve a garantire genuinità, trasparenza e correttezza della valutazione. Per il TAR non è necessario dimostrare che la commissione sia stata effettivamente influenzata dalla conoscenza dei ribassi. È sufficiente la possibilità di conoscere l’offerta economica, perché anche il semplice rischio di condizionamento è incompatibile con l’imparzialità della valutazione tecnica.
Nel caso concreto, la commissione avrebbe dovuto rivalutare i criteri B5, B10 e B11, attribuendo nuovamente punteggi discrezionali. Ma tale attività non poteva più essere svolta dopo l’apertura delle offerte economiche.
Il TAR afferma infatti che la commissione non poteva più svolgere tale attività, quando le buste contenenti le offerte economiche erano state aperte e valutate. Da qui la legittimità dell’annullamento disposto da ANAS.
Prima dell’aggiudicazione il primo classificato ha un affidamento tutelato?
Un altro passaggio riguarda la posizione dell’impresa collocata al primo posto.
Al momento dell’autotutela non era ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione. Per il TAR, quindi, la prima classificata disponeva soltanto di una mera aspettativa alla conclusione della gara, non di un affidamento qualificato tale da impedire l’annullamento della procedura.
La decisione conferma così una distinzione decisiva nelle gare pubbliche: correggere un punteggio predeterminato non equivale a rivalutare discrezionalmente un’offerta tecnica. Dopo l’apertura dell’offerta economica, questa differenza può determinare la conservazione oppure l’annullamento della procedura.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alle cause di esclusione nel codice appalti. Per la gestione degli aspetti economici dei lavori puoi utilizzare il software dedicato a computo metrico, analisi prezzi e gestione economica delle opere, utile per predisporre e controllare in modo strutturato i dati economici alla base delle offerte.
Fonte: Read More
