Consorzi stabili: cosa accade se nessuna consorziata possiede la SOA necessaria?

Consorzi stabili: cosa accade se nessuna consorziata possiede la SOA necessaria?

Il TAR chiarisce cosa accade se la consorziata non è qualificata e quando i lavori possono essere eseguiti dal consorzio

Cosa accade se nessuna delle consorziate indicate per l’esecuzione possiede la SOA necessaria per una determinata lavorazione?

La risposta arriva dal TAR Piemonte con la sentenza n. 2081/2026 e introduce una precisazione particolarmente rilevante per i consorzi stabili: dopo il correttivo al Codice appalti la consorziata non può utilizzare automaticamente i requisiti del consorzio, ma questo non significa necessariamente perdere la possibilità di eseguire la prestazione.

Se il consorzio stabile possiede autonomamente la qualificazione richiesta e dispone di una propria struttura d’impresa, può infatti eseguire direttamente le lavorazioni per le quali la consorziata designata non risulta qualificata.

Il caso: un appalto da oltre 44 milioni di euro

La controversia riguarda la gara del Politecnico di Torino per la ristrutturazione di alcuni Padiglioni e la costruzione di un ulteriore Padiglione del complesso Torino Esposizioni, per un importo di oltre 44,3 milioni di euro.

L’intervento interessa un complesso sottoposto a tutela e il disciplinare prevedeva 13 categorie di opere con differenti classifiche di qualificazione.

La seconda classificata contestava l’aggiudicazione sostenendo che alcune consorziate esecutrici indicate dal consorzio mandatario dell’RTI fossero prive, totalmente o parzialmente, delle qualificazioni richieste per categorie.

Dopo il correttivo niente prestito automatico dal consorzio alla consorziata

Il TAR parte dal nuovo assetto dell’art. 67 del D.Lgs. 36/2023 dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024. Per gli appalti di lavori non opera più automaticamente il cosiddetto cumulo alla rinfusa in fase discendente, ossia il trasferimento ex lege dei requisiti dal consorzio stabile alla consorziata esecutrice.

La consorziata chiamata a eseguire una lavorazione deve quindi possedere direttamente la relativa qualificazione oppure, quando consentito, ricorrere all’avvalimento previsto dall’art. 104.

Il TAR sintetizza il principio chiarendo che le consorziate devono possedere in proprio le qualificazioni necessarie per i lavori effettivamente eseguiti e non possono utilizzare automaticamente quelle del consorzio.

La consorziata deve avere la SOA solo per i lavori che esegue

La pronuncia introduce però una precisazione fondamentale: il divieto di cumulo alla rinfusa discendente non comporta che ogni consorziata indicata debba possedere tutte le categorie e classifiche riferibili alla quota di lavori complessivamente assunta dal consorzio.

Secondo il TAR, l’art. 67, comma 4, non richiede che ciascuna consorziata sia qualificata per tutte le categorie previste dalla gara: deve essere qualificata per la parte di lavori concretamente destinata alla sua esecuzione.

Pretendere il contrario significherebbe assimilare le consorziate a operatori che partecipano autonomamente alla procedura, in contrasto con la disciplina propria del consorzio stabile e con il favor partecipationis.

Se la consorziata non ha la SOA, può eseguire direttamente il consorzio

È qui che la sentenza compie il passaggio più interessante. Nel caso esaminato, il consorzio mandatario possedeva in proprio le qualificazioni necessarie anche per le lavorazioni non coperte dalle consorziate designate.

Per il TAR ciò consente al consorzio stabile di assumere direttamente l’esecuzione di quei lavori, facendo leva sulla propria qualificazione e sulla propria autonoma struttura imprenditoriale. Non si verifica quindi un trasferimento della SOA dal consorzio alla consorziata.

La distinzione è decisiva: la consorziata non qualificata non “prende in prestito” i requisiti del consorzio, è il consorzio qualificato a eseguire direttamente quella parte della prestazione.

Il TAR richiama infatti la natura stessa del consorzio stabile, dotato di una qualificazione autonoma rispetto alle singole imprese aderenti e di una struttura capace di eseguire direttamente le prestazioni contrattuali.

Attenzione a come sono ripartiti i lavori nell’offerta

Nel caso concreto ha assunto rilievo anche la formulazione delle dichiarazioni presentate in gara.

La percentuale di esecuzione era attribuita al consorzio mandatario nel suo complesso e non alle singole consorziate. Inoltre, l’indicazione delle imprese per le quali il consorzio concorreva non conteneva una specifica ripartizione delle singole lavorazioni.

Per questo il TAR ha ritenuto compatibile con l’offerta originaria l’esecuzione diretta di una parte delle prestazioni da parte del consorzio stesso.

 

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato alla qualificazione SOA negli appalti pubblici. Nella gestione tecnica di un appalto pubblico, alla corretta verifica delle categorie e delle lavorazioni si affiancano computi, quadri economici e contabilità. Per queste attività puoi utilizzare il software per computo metrico, contabilità lavori e gestione economica dell’opera.

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