Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’Art Bonus prevede il credito d’imposta anche per la progettazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
L’Art Bonus è il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro destinate alla tutela e al sostegno della cultura.
La disciplina vigente agevola, tra l’altro, le donazioni per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
Il DDL Bilancio 2027 propone di ampliarne l’ambito dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, includendo, a determinate condizioni, anche ville e giardini storici gestiti da enti non profit, beni culturali degli enti ecclesiastici, istituti culturali privati, archivi e musei d’impresa.
Per diventare operativa la nuova disposizione dovrà essere approvata in parlamento e attuata mediante apposito decreto.
Che cos’è l’Art Bonus e come funziona?
L’Art Bonus è un credito d’imposta introdotto dall’articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. La legge di stabilità 2016 lo ha reso permanente.
La disciplina vigente riconosce il credito per erogazioni destinate principalmente a:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
sostegno delle categorie dello spettacolo espressamente individuate dalla normativa;
realizzazione di nuove strutture e restauro o potenziamento di strutture esistenti di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
interventi su beni culturali pubblici affidati o concessi a soggetti terzi.
Quali interventi edili possono essere finanziati con l’Art Bonus?
Per i beni culturali pubblici, l’Art Bonus riguarda gli interventi di:
manutenzione;
protezione;
restauro.
La disciplina comprende inoltre il sostegno di istituti e luoghi della cultura e di soggetti dello spettacolo espressamente indicati dalla norma. Per le nuove strutture destinate allo spettacolo, la circolare 34/E/2023 precisa che devono sussistere cumulativamente tre condizioni:
natura pubblica dell’ente destinatario;
assenza di scopo di lucro;
svolgimento esclusivo di attività di spettacolo.
Se manca anche uno solo dei tre requisiti, l’erogazione non rientra nell’Art Bonus per questa specifica fattispecie.
Il concetto di bene culturale va letto insieme al D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. La disciplina distingue inoltre gli interventi sul patrimonio culturale da altre forme di sostegno a istituti, luoghi della cultura e soggetti dello spettacolo.
Le spese di progettazione sono comprese nell’Art Bonus?
Le spese di progettazione possono essere finanziate attraverso erogazioni Art Bonus quando sono riferite a lavori rientranti tra gli interventi agevolabili.
Il principio emerge chiaramente dalla risposta n. 81/2018 dell’Agenzia delle Entrate e viene successivamente recepito nella circolare 34/E/2023, che include espressamente tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori.
La risposta n. 81/2018 nasce dal caso di un Comune proprietario di una chiesa monumentale. Il Comune chiedeva se le somme ricevute da terzi per finanziare anche l’incarico di progettazione dei lavori di restauro potessero beneficiare dell’Art Bonus.
L’Agenzia, acquisito il parere del Ministero competente, ha riconosciuto l’ammissibilità dell’agevolazione perché:
il bene culturale era di proprietà comunale;
l’intervento riguardava il restauro dell’edificio monumentale;
le attività finanziate rientravano negli interventi di manutenzione, protezione e restauro previsti dall’articolo 1 del D.L. 83/2014.
Il chiarimento è particolarmente importante per tecnici e professionisti: l’Art Bonus non copre soltanto l’esecuzione materiale dell’intervento, ma può comprendere anche la progettazione strettamente connessa ai lavori agevolabili.
A quanto ammonta il credito d’imposta Art Bonus?
Il credito d’imposta è pari al 65% dell’erogazione liberale effettuata ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
I limiti cambiano in funzione del soggetto che effettua la donazione:
Soggetto
Limite massimo
Persone fisiche
15% del reddito imponibile
Enti non commerciali
15% del reddito imponibile
Titolari di reddito d’impresa
5‰ dei ricavi annui
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale utilizzano invece il credito nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione.
Il credito Art Bonus è soggetto ai normali limiti di compensazione?
Per i titolari di reddito d’impresa, la circolare 34/E/2023 chiarisce che il credito presenta un regime particolarmente favorevole. Il credito Art Bonus:
non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro previsto per determinati crediti d’imposta agevolativi;
non è soggetto al limite generale di compensazione, pari a 2 milioni di euro dal 2022;
non è bloccato dal divieto di compensazione previsto, in determinate circostanze, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.
Chi può beneficiare dell’Art Bonus come mecenate?
Possono accedere all’Art Bonus persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni ammissibili.
La circolare 34/E/2023 chiarisce che tra i potenziali mecenati rientrano anche:
professionisti e imprenditori che applicano il regime forfetario;
imprenditori e imprese agricole;
associati di un’associazione culturale senza scopo di lucro, quando le somme versate abbiano effettivamente carattere di liberalità.
Non è quindi la forma soggettiva del donatore, da sola, a determinare l’accesso all’agevolazione: occorre verificare soprattutto natura dell’erogazione, beneficiario, destinazione e rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Quando un versamento è realmente una “erogazione liberale”?
Per accedere all’Art Bonus il pagamento deve avere carattere spontaneo e liberale. Non devono essere previste controprestazioni o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura della donazione.
L’Agenzia delle Entrate esclude, ad esempio, i contributi che un soggetto è obbligato a versare in forza dello statuto del beneficiario. In tali casi manca il requisito della spontaneità.
Allo stesso modo, non è sufficiente destinare genericamente somme al sostegno dell’attività del beneficiario quando la normativa richiede un preciso collegamento con uno degli interventi o delle finalità agevolabili.
Quali soggetti possono ricevere erogazioni Art Bonus?
Nella disciplina vigente possono ricevere erogazioni agevolabili, nei casi previsti dalla legge:
enti proprietari di beni culturali pubblici;
istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;
soggetti operanti nello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dalla normativa;
enti e istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, nei casi previsti.
Un elemento particolarmente importante è il concetto di “appartenenza pubblica”, che non deve essere interpretato esclusivamente in senso formale.
Quando un istituto culturale può essere considerato di “appartenenza pubblica”?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, un istituto o luogo della cultura può essere considerato di appartenenza pubblica anche se possiede personalità giuridica di diritto privato, quando presenta caratteristiche che ne evidenziano una natura sostanzialmente pubblicistica.
Tra gli elementi indicati dalla prassi rientrano, a titolo esemplificativo:
costituzione per iniziativa di soggetti pubblici e presenza di una maggioranza pubblica tra soci o partecipanti;
finanziamento con risorse pubbliche, anche non esclusive;
gestione di patrimonio culturale pubblico ricevuto in uso o concessione;
assoggettamento a regole proprie della Pubblica Amministrazione, come obblighi di trasparenza o normativa sugli appalti;
assoggettamento a controllo analogo da parte di una Pubblica Amministrazione.
La semplice presenza di rappresentanti pubblici nel consiglio di amministrazione non è però sufficiente, da sola, a dimostrare il controllo pubblico.
La conseguenza pratica è rilevante: una fondazione formalmente privata può essere considerata, ai fini dell’Art Bonus, un soggetto di appartenenza pubblica quando ricorrono elementi sostanziali di pubblicità.
Sono agevolabili le donazioni a fondazioni private ed enti del Terzo settore?
La circolare 34/E/2023 chiarisce che, nella disciplina vigente, una fondazione privata non acquisisce il diritto a ricevere erogazioni Art Bonus per il solo fatto di essere un ente del Terzo settore.
Per determinate fattispecie è necessario che ricorra la veste pubblicistica richiesta dalla norma o che le erogazioni siano specificamente destinate a interventi ammissibili su beni culturali pubblici affidati alla fondazione.
Una fondazione privata può quindi non essere agevolabile per il proprio generico sostegno, ma può ricevere somme agevolabili destinate alla manutenzione, protezione o restauro di un bene culturale pubblico che gestisce in qualità di affidataria o concessionaria.
Come funziona l’Art Bonus per concessionari e affidatari di beni pubblici?
Le donazioni possono essere destinate anche a soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici.
Il credito d’imposta è però riconosciuto a condizione che:
il bene rimanga di appartenenza pubblica;
le somme siano utilizzate per interventi ammessi;
l’affidatario o concessionario utilizzi le risorse secondo il progetto relativo al bene culturale;
il versamento contenga un riferimento esplicito alla destinazione agevolabile.
La risposta n. 81/2018 ribadisce espressamente che il legislatore ha esteso l’Art Bonus alle erogazioni destinate a concessionari e affidatari di beni culturali pubblici oggetto di manutenzione, protezione e restauro.
Cosa cambia per l’Art Bonus dal 2027?
Il DDL Bilancio 2027 interviene proprio sul confine tra patrimonio pubblico e patrimonio culturale privato.
La proposta prevede di estendere l’Art Bonus, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, a nuove categorie di beneficiari e beni culturali oggi generalmente esclusi dal perimetro ordinario. Tra le categorie interessate figurano, secondo il testo della proposta:
enti del Terzo settore;
fondazioni e associazioni riconosciute;
edifici, ville, parchi e giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico;
beni culturali di enti ecclesiastici;
istituti e luoghi della cultura privati;
archivi e musei d’impresa;
altri soggetti culturali individuati dalla disposizione.
La modifica è particolarmente significativa perché oggi l’Art Bonus non si applica, in via generale, alle erogazioni destinate a beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il DDL punta quindi ad aprire l’agevolazione anche a una parte del patrimonio culturale privato di interesse pubblico, purché siano rispettati i requisiti previsti.
Nel rispetto di specifici requisiti, il DDL estende le erogazioni in favore di enti del Terzo settore, fondazioni e associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e senza scopo di lucro, impegnate nella conservazione e gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico.
Per questa categoria sono previsti requisiti quali almeno cinque anni di attività, finalità statutarie coerenti con la conservazione e il restauro dei beni interessati e la presenza della dichiarazione di interesse culturale prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004.
Il bene dovrà inoltre essere visitabile e adeguatamente fruibile dal pubblico per un numero minimo di giorni all’anno. Il numero esatto e le modalità operative dovranno essere stabiliti dal decreto attuativo: al momento non esiste quindi una soglia definitiva da indicare.
L’ampliamento comprende le erogazioni in favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 222/1985 e delle fabbricerie, per interventi sui beni culturali rientranti nel perimetro previsto dalla nuova disposizione.
Il DDL estende il possibile accesso alle erogazioni agevolate anche ad altre realtà culturali private, secondo requisiti specifici.
Tra queste rientrano gli istituti e luoghi della cultura privati, compresi archivi e musei d’impresa accreditati al Sistema museale nazionale; gli istituti culturali destinatari dei contributi previsti dalla legge 534/1996 o da leggi speciali; i comitati e le edizioni nazionali disciplinati dalla legge 420/1997; gli enti con personalità giuridica che organizzano manifestazioni e festival di particolare rilevanza nazionale o internazionale.
I criteri per alcune di queste categorie dovranno essere completati dal decreto attuativo.
Come deve essere effettuato il pagamento per ottenere l’Art Bonus?
Il pagamento deve essere tracciabile. Non sono ammesse le erogazioni effettuate in contanti. Tra gli strumenti ammessi rientrano:
bonifico bancario;
bollettino postale;
carta di credito;
carta di debito;
carta prepagata;
assegno bancario;
assegno circolare;
altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dalla normativa.
Nel caso di pagamento mediante carta, il beneficio spetta all’intestatario del conto corrente collegato alla carta utilizzata.
Quali documenti deve conservare il mecenate?
Il donatore deve poter dimostrare sia il pagamento sia il carattere liberale dell’erogazione. A seconda dello strumento utilizzato, devono essere conservati:
ricevuta del bonifico bancario o postale;
estratto conto relativo al pagamento con carta;
documentazione relativa all’assegno;
ricevuta rilasciata dal beneficiario quando i documenti bancari non consentono di identificare con chiarezza il destinatario.
La ricevuta del beneficiario dovrebbe consentire di individuare:
carattere liberale dell’erogazione;
nome o ragione sociale del mecenate;
riferimento all’articolo 1 del D.L. 83/2014;
soggetto beneficiario;
oggetto destinatario dell’erogazione;
eventuale titolo dell’intervento;
modalità di pagamento utilizzata.
L’obiettivo è rendere sempre identificabili donatore, beneficiario, importo e destinazione dell’erogazione.
Quali obblighi ha il beneficiario delle erogazioni?
I soggetti beneficiari, compresi concessionari e affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a specifici obblighi di comunicazione e trasparenza.
Devono:
comunicare mensilmente al Ministero della Cultura l’ammontare delle erogazioni ricevute;
rendere pubbliche le somme ricevute;
comunicare destinazione e utilizzo delle erogazioni;
pubblicare le informazioni anche in una sezione facilmente accessibile del proprio sito;
fornire le informazioni previste attraverso il portale gestito dal Ministero;
rilasciare al mecenate un documento che attesti importo ricevuto, mezzo di pagamento e oggetto del finanziamento.
Il sistema di trasparenza è parte integrante della disciplina dell’Art Bonus perché consente di collegare la donazione a uno specifico bene, progetto o intervento.
Art Bonus e bonus restauro sono la stessa agevolazione?
L’Art Bonus è un credito d’imposta collegato a un’erogazione liberale in denaro effettuata da un mecenate per le finalità previste dalla legge.
Il Bonus Restauro è invece una detrazione IRPEF pari al 19% applicabile sulle spese per interventi obbligatori di protezione, restauro e manutenzione riconosciuta al privato che possiede o detiene un immobile storico o di pregio su cui grava un vincolo riconosciuto dalla Soprintendenza (ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004).
FAQ sull’Art Bonus
Quanto si recupera con l’Art Bonus?
Il credito d’imposta è pari al 65% dell’erogazione liberale ammessa ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per persone fisiche ed enti non commerciali opera il limite del 15% del reddito imponibile; per i titolari di reddito d’impresa quello del 5 per mille dei ricavi annui.
Le spese di progettazione possono rientrare nell’Art Bonus?
Sì, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 81/2018 ha riconosciuto l’agevolabilità delle erogazioni destinate anche alla progettazione quando tali spese sono collegate all’intervento di restauro ammissibile di un bene culturale pubblico.
Le donazioni Art Bonus possono essere effettuate in contanti?
No. Per beneficiare del credito d’imposta l’erogazione deve essere effettuata con modalità di pagamento tracciabili.
Si possono donare materiali o prestazioni professionali invece del denaro?
L’Art Bonus riguarda erogazioni liberali in denaro.
La fornitura gratuita di materiali per il restauro o la prestazione gratuita di servizi, come ad esempio la posa in opera, costituiscono erogazioni in natura e non danno diritto all’Art Bonus.
Il mecenate può pagare direttamente le fatture dei lavori?
La circolare 34/E/2023 richiama la risoluzione 87/E/2015 e chiarisce che la natura di erogazione liberale in denaro può permanere anche quando il mecenate, sulla base di appositi protocolli d’intesa con il beneficiario, provvede direttamente al pagamento delle fatture relative alla progettazione o all’esecuzione dei lavori.
È necessario però che:
importo della donazione sia preventivamente quantificato;
destinazione della donazione sia preventivamente identificata;
il pagamento resti riconducibile a una erogazione liberale in denaro.
La possibilità è particolarmente rilevante nei grandi interventi di restauro, nei quali il mecenate può finanziare direttamente specifiche fasi progettuali o esecutive.
Come vengono trattati i beni in comproprietà pubblico-privata?
L’Agenzia ammette una lettura sostanziale anche per i beni in comproprietà. Sono considerati di appartenenza pubblica anche beni in comproprietà o comunione tra enti pubblici e soggetti privati quando vi confluiscano beni storico-artistici originariamente appartenenti ai singoli enti.
La comunione comporta infatti che ciascun comproprietario sia titolare, per quota indivisa, dell’intera universalità dei beni.
L’Art Bonus può essere raccolto attraverso crowdfunding?
Sì. L’Art Bonus può essere riconosciuto anche per erogazioni effettuate tramite piattaforme di crowdfunding, purché siano rispettati i requisiti ordinari dell’agevolazione.
La piattaforma deve operare come intermediario del trasferimento. Un punto particolarmente importante riguarda le commissioni: l’Art Bonus si calcola sull’importo netto effettivamente attribuito al beneficiario, escludendo la commissione trattenuta dalla piattaforma.
Se, ad esempio, il mecenate versa 1.000 euro e 30 euro sono trattenuti come commissione dal gestore, la base agevolabile è pari a 970 euro, salvo che la commissione sia versata separatamente.
Il donatore deve conservare sia la quietanza della donazione sia la ricevuta del beneficiario con l’indicazione dell’importo agevolabile.
Un trust può ricevere donazioni Art Bonus?
Non sempre. La circolare 34/E/2023 esclude la possibilità di fruire dell’Art Bonus quando il trust opera esclusivamente come intermediario tra i donatori e il beneficiario finale e non amministra direttamente il patrimonio culturale pubblico.
In tali casi il soggetto che beneficia effettivamente delle somme e resta proprietario del bene è diverso dal trust, che non svolge una funzione riconducibile ai beneficiari ammessi dalla normativa.
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