Come si identificano i lavoratori esposti ai rischi?

Come si identificano i lavoratori esposti ai rischi?

Come si identificano i lavoratori esposti ai rischi secondo il D.Lgs. 81/2008: criteri di valutazione, obblighi del datore di lavoro e registro degli esposti

Identificare i lavoratori esposti ai rischi significa stabilire, nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali, quali lavoratori possono entrare in contatto con un determinato pericolo, attraverso quali attività e con quale livello, durata o frequenza di esposizione.

La responsabilità della valutazione è del datore di lavoro, che opera con la collaborazione del RSPP e, nei casi previsti, del medico competente, previa consultazione dell’RLS.

Non tutti i lavoratori esposti devono essere iscritti in un registro: l’obbligo riguarda solo specifiche esposizioni disciplinate dal D.Lgs. 81/2008.

Per identificare correttamente i lavoratori esposti è necessario analizzare le attività svolte, i fattori di rischio associati e le caratteristiche dei luoghi di lavoro. Il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro consente di mettere in relazione luoghi, attività, rischi e misure di prevenzione, analizzando processi e lavorazioni sulla base delle effettive condizioni aziendali. Inoltre, il software mette a disposizione un archivio di oltre 160 processi produttivi e 900 attività lavorative, per ciascuna delle quali sono individuati i fattori di rischio e le relative misure di prevenzione e protezione, e permette di elaborare un DVR dettagliato, personalizzato e contestualizzato.

Cosa si intende per lavoratore esposto?

Per lavoratore esposto al rischio si intende una persona che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, può entrare concretamente in contatto con un fattore di pericolo o subirne gli effetti in condizioni tali da determinare un rischio per la salute o la sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 non contiene una definizione generale e unica di lavoratore esposto valida indistintamente per tutti i rischi professionali. Il concetto deve essere interpretato in relazione al fattore di rischio preso in esame e alle disposizioni specifiche che lo disciplinano.

È quindi utile distinguere tre concetti:

Concetto
Significato

Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un fattore capace di causare un danno

Esposizione
Condizione nella quale il lavoratore può entrare in contatto con il fattore di pericolo

Rischio
Probabilità che, nelle condizioni di impiego o esposizione, si verifichi un danno tenendo conto anche della sua gravità

La presenza di un pericolo non significa quindi che ogni lavoratore sia esposto nello stesso modo.

Per esempio, la presenza di un agente chimico pericoloso in un deposito costituisce un pericolo. Il lavoratore che apre i contenitori, travasa il prodotto o opera in un’area in cui possono formarsi vapori presenta invece una concreta condizione di esposizione che deve essere valutata.

Chi sono i lavoratori esposti a rischi?

Sono lavoratori esposti quelli per i quali le attività effettivamente svolte e le condizioni reali di lavoro determinano una possibilità concreta di contatto con uno specifico fattore di pericolo. L’individuazione deve essere effettuata caso per caso attraverso la valutazione dei rischi.

Per stabilire chi è effettivamente esposto occorre considerare:

attività e mansioni svolte;
sorgente del pericolo;
vie e modalità di esposizione;
durata e frequenza;
livello o intensità, quando rilevante;
condizioni ambientali;
distanza dalla sorgente;
protezioni collettive e individuali;
procedure di lavoro;
manutenzioni, pulizie, emergenze e attività occasionali.

Possono quindi essere interessati non solo gli addetti direttamente coinvolti nella lavorazione che genera il rischio, ma anche altre persone presenti nella zona interessata.

Una lavorazione che produce polveri, rumore o vapori può, per esempio, determinare esposizione non soltanto per l’operatore addetto alla macchina, ma anche per lavoratori presenti nelle vicinanze, manutentori o addetti alla pulizia.

Come si identificano i lavoratori esposti ai rischi?

I lavoratori esposti ai rischi si identificano mettendo in relazione ogni attività effettivamente svolta con le sorgenti di pericolo presenti e verificando chi può subirne gli effetti, in quali condizioni e con quale durata, frequenza o livello di esposizione.

In pratica occorre analizzare almeno:

mansioni e attività effettivamente svolte;
ambiente e postazione di lavoro;
sorgente del pericolo;
modalità e vie di esposizione;
durata e frequenza dell’attività;
intensità o livello di esposizione, quando rilevante;
distanza dalla sorgente;
misure di prevenzione collettiva;
DPI utilizzati;
procedure operative;
manutenzioni e pulizie;
situazioni anomale ed emergenze;
attività occasionali o non routinarie.

L’analisi non deve fermarsi alla mansione nominale indicata nell’organigramma. Due lavoratori con la stessa qualifica possono infatti avere livelli di esposizione diversi se operano in ambienti, turni o condizioni differenti.

Allo stesso modo, un lavoratore che non svolge direttamente una lavorazione pericolosa può risultare comunque esposto. È il caso, per esempio, dei manutentori, degli addetti alle pulizie o dei lavoratori presenti nelle vicinanze di attività che producono rumore, polveri, vapori o altri agenti.

Il D.Lgs. 81/2008 inserisce inoltre tra le misure generali di tutela la riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio.

Chi identifica i lavoratori esposti ai rischi?

L’identificazione dei lavoratori esposti ai rischi rientra nella valutazione dei rischi ed è quindi responsabilità del datore di lavoro. Il datore di lavoro effettua la valutazione con la collaborazione del RSPP e, nei casi previsti, del medico competente, previa consultazione del RLS.

La responsabilità finale resta in capo al datore di lavoro perché, secondo l’art. 17 D.Lgs. 81/2008, la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono un obbligo non delegabile.

Questo non significa, però, che il datore di lavoro debba svolgere da solo tutte le attività tecniche necessarie per individuare i lavoratori esposti. L’identificazione deriva infatti da un processo condiviso nel quale intervengono più soggetti, ciascuno con competenze specifiche.

Qual è il ruolo del datore di lavoro?

Il datore di lavoro organizza la valutazione, mette a disposizione le informazioni sull’organizzazione e sui processi produttivi, individua le mansioni interessate e adotta le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Deve inoltre assicurare che la valutazione venga rielaborata quando intervengono modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, quando evolvono tecnica e prevenzione, dopo infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Qual è il ruolo del RSPP?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) contribuisce all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e alla definizione delle misure preventive e protettive. Il servizio di prevenzione e protezione opera sulla base della conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle attività e dei processi produttivi.

Qual è il ruolo del medico competente?

Il medico competente collabora alla valutazione nei casi previsti dalla normativa e contribuisce, per gli aspetti sanitari di competenza, all’individuazione dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Il suo contributo assume particolare rilievo quando l’esposizione può determinare effetti sulla salute e quando la normativa stabilisce specifici protocolli sanitari.

Qual è il ruolo del RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato nell’ambito della valutazione dei rischi. Il confronto con l’RLS e con i lavoratori può inoltre far emergere condizioni non immediatamente evidenti dalla documentazione aziendale, come attività occasionali, anomalie operative, esposizioni durante manutenzioni o differenze tra procedure formalizzate e lavoro effettivamente svolto.

Chi sono i lavoratori maggiormente esposti ai rischi?

Non esiste una graduatoria normativa universale delle professioni più esposte. I lavoratori maggiormente esposti sono quelli per i quali probabilità, intensità o durata dell’esposizione, oppure la gravità delle possibili conseguenze, risultano maggiori nel contesto concreto.

Alcune attività presentano frequentemente fattori di rischio rilevanti:

Categoria di lavoratori
Principali rischi

Operai edili
Cadute dall’alto, seppellimento, rumore, polveri, movimentazione dei carichi

Addetti alle attività industriali
Macchine, sostanze chimiche, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive

Operatori sanitari
Agenti biologici, movimentazione dei pazienti, sostanze chimiche e farmaci pericolosi

Addetti all’agricoltura
Macchine agricole, agenti chimici, rischio biologico, condizioni climatiche

Manutentori
Rischi elettrici, meccanici, chimici e derivanti da interventi non ordinari

Lavoratori della logistica
Investimento, movimentazione dei carichi, cadute, sovraccarico biomeccanico

Addetti alle attività in ambienti confinati
Atmosfere pericolose, asfissia, intossicazione, difficoltà di soccorso

La tabella ha valore esemplificativo. Il livello di rischio deve essere sempre valutato in relazione all’organizzazione, alle attrezzature, alle sostanze utilizzate e alle misure di prevenzione realmente adottate.

Che cos’è il registro degli esposti?

Il registro degli esposti è uno strumento di tracciabilità previsto dal D.Lgs. 81/2008 per determinate esposizioni professionali. Non rappresenta l’elenco generale di tutti i lavoratori esposti a qualsiasi rischio.

Il registro serve a documentare nel tempo il rapporto tra lavoratore, attività svolta e agente al quale è avvenuta l’esposizione. La funzione del registro è ricostruire nel tempo la storia espositiva del lavoratore. INAIL sottolinea l’importanza della continuità di questa documentazione anche quando il lavoratore passa da un’azienda a un’altra.

Un lavoratore può quindi essere classificato come esposto nell’ambito del DVR senza che questo comporti automaticamente l’iscrizione a uno specifico registro.

L’obbligo di registrazione nasce soltanto quando ricorrono le condizioni stabilite dalle singole disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il registro degli esposti riguarda:

agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, secondo l’art. 243 del D.Lgs. 81/2008;
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, nei casi previsti dall’art. 280;
amianto, secondo la disciplina specifica dell’art. 260, aggiornata dal D.Lgs. 213/2025.

Norma
Ambito
Aggiornamento rilevante

Art. 243 D.Lgs. 81/2008
Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
D.Lgs. 135/2024

Art. 260 D.Lgs. 81/2008
Amianto
D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026

Art. 280 D.Lgs. 81/2008
Agenti biologici dei gruppi 3 e 4
Disciplina specifica del rischio biologico

Tutti i lavoratori esposti devono essere inseriti nel registro degli esposti?

No. Essere esposti a un rischio non determina automaticamente l’obbligo di iscrizione in un registro. L’iscrizione scatta soltanto quando la specifica disciplina normativa applicabile prevede questo adempimento.

La sequenza corretta è:

individuare il pericolo;
valutare il rischio;
identificare i lavoratori esposti;
stabilire le misure di prevenzione e protezione;
verificare se ricorrono le condizioni per sorveglianza sanitaria;
verificare separatamente se la normativa impone un registro di esposizione.

Un lavoratore esposto a rumore, movimentazione manuale dei carichi o rischio elettrico può essere destinatario di specifiche misure preventive e, quando previsto, di sorveglianza sanitaria senza dover essere automaticamente inserito nel registro previsto dagli artt. 243 o 280.

Il registro è quindi un adempimento specifico che si aggiunge alla valutazione dei rischi e non sostituisce il DVR.

Quando devono essere registrati i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione?

Per gli agenti disciplinati dal Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008, registrazione, valutazione dell’esposizione e sorveglianza sanitaria sono collegate alle condizioni previste dagli artt. 236, 242 e 243.

L’art. 236 richiede una valutazione del rischio cancerogeno, nella quale assumono rilievo le caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza, quantità utilizzate, concentrazioni e possibili modalità di assorbimento.

Il D.Lgs. 135/2024 ha esteso il quadro di tutela alle sostanze tossiche per la riproduzione, modificando numerose disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Cosa contiene il registro di esposizione dell’art. 243?

Il registro previsto dall’art. 243 riporta per ciascun lavoratore interessato l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno oppure la sostanza tossica per la riproduzione utilizzata e, ove noto, il valore dell’esposizione.

La funzione non è quindi puramente anagrafica: il registro conserva una relazione documentata tra:

Dato
Funzione

Lavoratore
identifica il soggetto interessato

Attività svolta
descrive il contesto professionale

Agente
individua la sorgente dell’esposizione

Informazioni sull’esposizione
permettono la ricostruzione della storia espositiva

Chi istituisce e aggiorna il registro?

Per il registro disciplinato dall’art. 243, la responsabilità dell’istituzione e dell’aggiornamento resta in capo al datore di lavoro; il sistema normativo attribuisce inoltre specifiche funzioni al medico competente e diritti di accesso agli altri soggetti della prevenzione.

Il medico competente istituisce inoltre la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto alla relativa sorveglianza sanitaria.

Registro di esposizione e cartella sanitaria e di rischio sono documenti collegati ma differenti: il primo documenta l’esposizione professionale prevista dalla disciplina, mentre la cartella sanitaria accompagna la sorveglianza sanitaria del lavoratore.

Come si trasmette il registro degli esposti?

La trasmissione dei registri interessati avviene attraverso il servizio telematico INAIL “Registro di esposizione”, che consente di assolvere con un unico inserimento agli obblighi nei confronti dell’INAIL e dell’organo di vigilanza.

Per i registri relativi ai cancerogeni, INAIL specifica inoltre la trasmissione dei dati e delle variazioni con la periodicità prevista dalla disciplina e le comunicazioni connesse alla cessazione del rapporto o dell’attività aziendale.

La modalità telematica non modifica però il presupposto fondamentale: prima viene la valutazione del rischio; soltanto dopo si stabilisce se il lavoratore rientra in una fattispecie per la quale la legge impone la registrazione.

Come funziona il registro degli esposti ad agenti biologici?

Il registro degli esposti ad agenti biologici è obbligatorio per i lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti biologici appartenenti ai gruppi 3 o 4. Non tutti i lavoratori esposti a un rischio biologico devono quindi essere iscritti nel registro.

L’art. 280 del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti l’iscrizione dei lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4. Per ciascun lavoratore devono essere riportati:

l’attività svolta;
l’agente biologico utilizzato;
gli eventuali casi di esposizione individuale.

Gli agenti biologici interessati sono quelli classificati nei gruppi 3 e 4 secondo l’art. 268 e l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 oppure, quando non già classificati, quelli che il datore di lavoro riconduce a tali gruppi sulla base delle conoscenze disponibili e dei criteri normativi. INAIL conferma espressamente questo criterio.

È importante distinguere iscrizione nel registro e sorveglianza sanitaria. Il registro riguarda specificamente i lavoratori addetti ad attività che comportano l’uso di agenti biologici dei gruppi 3 o 4; la sorveglianza sanitaria, invece, interessa i lavoratori per i quali la valutazione prevista dall’art. 271 abbia evidenziato un rischio per la salute. Di conseguenza, i due insiemi non coincidono necessariamente.

Chi istituisce e tiene il registro?

Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il RSPP. Il medico competente e il RLS hanno accesso al registro secondo quanto previsto dall’art. 280.

Questa modalità di gestione distingue il registro degli agenti biologici da quello relativo ad altre esposizioni professionali.

Nel registro dell’art. 280 il datore di lavoro mantiene la responsabilità dell’istituzione e dell’aggiornamento, mentre la tenuta avviene tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Registro
Istituzione e aggiornamento
Tenuta tramite

Art. 243 – agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione
Datore di lavoro
Medico competente

Art. 280 – agenti biologici dei gruppi 3 e 4
Datore di lavoro
RSPP

Come viene trasmesso il registro?

La trasmissione avviene tramite il servizio telematico INAIL “Registro di esposizione”. Il servizio consente al datore di lavoro di adempiere con un unico inserimento agli obblighi di trasmissione verso INAIL e verso l’organo di vigilanza competente.

La registrazione resta comunque una conseguenza della corretta valutazione del rischio: prima occorre individuare gli agenti biologici presenti, classificarli e valutare le attività svolte; successivamente si verifica quali lavoratori rientrano nella specifica fattispecie prevista dall’art. 280.

Chi deve essere iscritto nel registro in caso di esposizione ad amianto?

In caso di esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve iscrivere nel registro di esposizione i lavoratori individuati dall’art. 259 del D.Lgs. 81/2008. Non è quindi sufficiente la semplice presenza di amianto nell’ambiente di lavoro: l’iscrizione riguarda i lavoratori che rientrano nelle condizioni di esposizione previste dalla disciplina specifica.

L’art. 260 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 213/2025, stabilisce che il datore di lavoro iscrive tali lavoratori nel registro previsto dall’art. 243, comma 1, e ne trasmette copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.

L’iscrizione nel registro deve quindi essere letta insieme alla valutazione del rischio amianto e alla sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 259. Il fatto che in un edificio sia presente un materiale contenente amianto non determina automaticamente l’iscrizione di tutti i lavoratori presenti: occorre verificare se, per le attività effettivamente svolte, i lavoratori rientrano nelle condizioni di esposizione disciplinate dalla normativa.

Il registro ha inoltre una funzione di tracciabilità nel lungo periodo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all’INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro. L’INAIL conserva questa documentazione per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione, in considerazione della lunga latenza delle patologie correlate all’amianto.

Qual è la differenza tra DVR, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti?

DVR, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti svolgono funzioni diverse e complementari. Il DVR identifica e valuta i rischi; la sorveglianza sanitaria tutela la salute dei lavoratori nei casi previsti; il registro documenta specifiche esposizioni quando la normativa lo richiede.

Strumento
Funzione

DVR
individuare e valutare tutti i rischi e definire le misure di prevenzione

Sorveglianza sanitaria
monitorare lo stato di salute in relazione ai rischi professionali previsti dalla normativa

Registro degli esposti
tracciare specifiche esposizioni professionali disciplinate dal D.Lgs. 81/2008

Non è il registro a stabilire chi è esposto: è la valutazione del rischio a individuare i lavoratori esposti e a determinare, quando la normativa lo richiede, gli ulteriori obblighi di sorveglianza sanitaria e registrazione.

Il punto operativo fondamentale è quindi questo: non è il registro a determinare chi è esposto.

È la valutazione dei rischi che individua i lavoratori esposti. Da quella valutazione possono poi derivare, a seconda del rischio e delle norme applicabili, misure di prevenzione, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria e, nei casi previsti, iscrizione nel registro.

Come si identificano i lavoratori esposti ai rischi: le FAQ

Un lavoratore può essere esposto anche se non esegue direttamente la lavorazione pericolosa?

Sì. Manutentori, addetti alle pulizie, personale di altre aree o lavoratori presenti nelle vicinanze possono essere esposti se il pericolo si propaga nella zona in cui operano. L’identificazione deve considerare le condizioni reali di lavoro, non soltanto la mansione formalmente assegnata.

Essere sottoposti a sorveglianza sanitaria significa essere iscritti nel registro degli esposti?

No. Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti sono obblighi differenti. La sorveglianza sanitaria si applica ai rischi e alle condizioni previste dalla normativa; il registro riguarda specifiche esposizioni per le quali il D.Lgs. 81/2008 impone una tracciabilità particolare.

Il registro degli esposti sostituisce il DVR?

No. Il DVR è il documento attraverso cui vengono individuati e valutati i rischi aziendali. Il registro degli esposti è invece uno strumento aggiuntivo previsto soltanto per specifiche esposizioni professionali.

Chi decide se un lavoratore è esposto?

La responsabilità della valutazione è del datore di lavoro, che opera con il RSPP e, nei casi previsti, con il medico competente, previa consultazione dell’RLS. La classificazione deriva dalla valutazione delle attività e dell’esposizione reale.

Quando va aggiornata l’individuazione dei lavoratori esposti?

Va riesaminata quando cambiano in modo significativo processi, organizzazione, attrezzature, sostanze o misure di prevenzione, dopo infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Fonte: Read More