Revisione prezzi: decorre dal contratto, non dal primo ordine

Revisione prezzi: decorre dal contratto, non dal primo ordine

Il Consiglio di Stato chiarisce che la revisione prezzi non può essere calcolata su prestazioni anteriori alla stipula del contratto. Se poi il rapporto prosegue con un nuovo prezzo, non si parla di proroga, ma di rinnovo

La revisione prezzi nei contratti pubblici non è un meccanismo automatico e non serve ad azzerare ogni rischio economico dell’appaltatore. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 5089/2025, relativa a una fornitura di cartucce e toner affidata da una ASL. Da quando si calcola la revisione prezzi? Secondo i giudici, non dal primo ordine di fornitura emesso dopo l’aggiudicazione, ma dalla stipula del contratto, perché è solo in quel momento che le condizioni economiche vengono formalmente cristallizzate.

Il caso

Una società aveva impugnato gli atti con cui l’ASL aveva riconosciuto solo in parte gli importi richiesti a titolo di revisione prezzi per un contratto di fornitura stipulato il 7 marzo 2011. L’impresa chiedeva un importo maggiore, sostenendo che il calcolo dovesse includere anche le fatture relative al primo ordine, precedente alla stipula del contratto.

Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso. La società ha quindi proposto appello, contestando il mancato contraddittorio procedimentale, la decorrenza della revisione dalla data del contratto anziché dal primo ordine e le modalità di calcolo adottate dall’amministrazione.

I motivi del ricorso

Secondo l’impresa, l’avvio effettivo della fornitura era avvenuto prima della sottoscrizione del contratto, con un ordine del 25 gennaio 2011 collegato alla delibera di aggiudicazione definitiva. Per questo, la base di calcolo della revisione avrebbe dovuto comprendere tutte le fatture emesse, anche quelle anteriori alla stipula. La società contestava inoltre l’utilizzo di calcoli distinti e chiedeva che la rivalutazione fosse applicata all’intero importo contrattuale della fornitura.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La prima precisazione riguarda il contraddittorio. Il procedimento di revisione prezzi previsto dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, è fondato su un’attività istruttoria tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Non è quindi necessario un confronto ulteriore con l’operatore economico, se non previsto dalla norma.

La seconda indicazione riguarda la decorrenza. Per i giudici, la clausola di revisione è contenuta nel contratto e non può operare prima della sua stipula. Le sopravvenienze che giustificano la revisione devono riguardare il periodo successivo alla fissazione delle prestazioni contrattuali. Gli ordini eseguiti in via d’urgenza dopo l’aggiudicazione, ma prima della stipula, non possono quindi essere utilizzati come base temporale della revisione.

Il Collegio aggiunge un passaggio rilevante: la revisione periodica non elimina l’alea normale dei contratti di durata. L’impresa deve provare l’esistenza di circostanze imprevedibili che abbiano inciso sui costi.

Proroga o rinnovo? Conta la modifica del prezzo

Altro punto decisivo riguarda la prosecuzione del rapporto. Nel caso esaminato, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, vi erano state più manifestazioni di volontà con cui le parti avevano accettato la prosecuzione della fornitura a prezzi ribassati o con condizioni migliorative.

Per il Consiglio di Stato, non si tratta di mere proroghe, ma di vere e proprie rinegoziazioni. Anche la sola modifica del prezzo è sufficiente a configurare un rinnovo: in questo caso non opera la revisione del prezzo originario, perché il nuovo equilibrio economico è già stato ridefinito dalle parti.

Indice FOI: parametro generale, non automatismo

La sentenza conferma anche il ruolo dell’indice FOI, ossia l’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati. Il Consiglio di Stato lo considera parametro generale di riferimento, derogabile solo se l’appaltatore dimostra circostanze eccezionali idonee a giustificare un diverso criterio di calcolo. Nel caso concreto, tale prova non è stata fornita. Da qui il rigetto della richiesta di ottenere un importo maggiore rispetto a quello già riconosciuto dall’amministrazione.

Sebbene resa con riferimento al previgente art. 115 del d.lgs. 163/2006, la sentenza conserva interesse anche nel quadro del D.Lgs. 36/2023. Il principio secondo cui la revisione prezzi deve restare ancorata alle prestazioni oggetto del contratto e non può trasformarsi in un automatismo sganciato dalla disciplina pattizia è coerente con l’art. 60 del nuovo Codice. Occorre tuttavia considerare che il D.Lgs. 36/2023 disciplina espressamente l’esecuzione anticipata: per i contratti regolati dal nuovo Codice, quindi, la decorrenza della revisione va verificata alla luce della clausola revisionale, dei documenti di gara e degli atti di avvio dell’esecuzione.

Leggi l’approfondimento: La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti

Per evitare errori nella gestione economica dell’appalto è fondamentale lavorare su dati aggiornati, computi ordinati e prezzari correttamente applicati. Con il software capitolati speciali puoi redigere computi metrici, gestire listini e prezzari e tenere sotto controllo le voci economiche dell’intervento, con strumenti utili anche nella valutazione degli aggiornamenti dei prezzi nei lavori pubblici.

Fonte: Read More