Decreto FER-X: come accedere agli incentivi per le rinnovabili mature
Il meccanismo di supporto transitorio previsto in attesa dell’approvazione del Decreto FER-X per gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici con costi vicini alla competitività di mercato
Il Decreto FER-X è una misura di incentivazione tariffaria per il sostegno della produzione elettrica di impianti da rinnovabili “con costi di generazione vicino alla competitività di mercato”.
Si tratta di un meccanismo di supporto che prevede il pagamento di prezzi di aggiudicazione per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto garantendo così un prezzo fisso per l’energia immessa in rete per un lungo periodo. Può essere considerato un valido sostituto del vecchio “scambio sul posto” proprio perché “premia” in modo molto più stabile l’energia che finisce in rete.
Il D.M. 457/2024 – qui disponibile in PDF – è stato ribattezzato “Transitorio” perché introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili da 9,7 miliardi di euro individuando i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali – per il solo 2025 in attesa del Decreto FER X vero e proprio.
Tieni conto che nei primi giorni di giugno 2026 la Commissione europea ha finalmente approvato lo schema del Decreto FER X che prevede contingenti di potenza per un volume massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile incentivata, così ripartito: 10 GW destinati agli impianti fino a 1 MW di potenza, 27,15 GW riservati agli impianti di dimensioni superiori.
Il provvedimento – già firmato e in attesa di essere reso operativo – amplia in modo significativo il perimetro degli interventi sostenuti rispetto al regime transitorio e punta a garantire una programmazione pluriennale degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
In attesa di avere il testo ufficiale e conoscere i dettagli, forniamo qui una sintesi del Decreto FER X che anticipa per molti aspetti (come la doppia modalità di accesso) il Decreto FER X.
Per non perdere le opportunità offerte dalla prossima attuazione del nuovo decreto, è essenziale dotarsi di soluzioni innovative, software e tecnologie avanzate capaci di supportare la progettazione e la simulazione di impianti fotovoltaici di varie tipologie e dimensioni.
Cosa prevede il FER-X Transitorio
Il D.M. 457/2024 applica le disposizioni sui meccanismi di incentivazione contenute negli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 199/2021.
La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:
l’incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
il periodo di diritto all’incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
l’incentivo è proporzionato all’onerosità dell’intervento per garantirne l’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
l’incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell’impianto per tener conto dell’effetto scala.
Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
Le procedure d’asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza; l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso ed è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica; ove tale differenza risulti negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dei relativi importi.
I contingenti resi disponibili ad asta sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire una programmazione; le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio.
Per impianti di piccola taglia l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio;
per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.
Come funziona il Decreto FER-X Transitorio
Le regole operative del Decreto FER-X – approvate con D.D. n. 15 del 20 maggio 2025 – sono state aggiornate con D.D. n. 19 del 18 giugno 2025, D.D. n. 34 del 10 agosto 2025 e D.D. 36 del 3 settembre 2025.
Il Decreto FER X prevede due modalità di accesso al meccanismo di supporto previsto:
per gli impianti superiori a 1 MW di potenza l’accesso agli incentivi avviene tramite procedure competitive gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). E’ quindi necessario partecipare a una gara per ottenere il sostegno economico;
gli impianti fino a 1 MW di potenza possono accedere direttamente agli incentivi senza dover partecipare a gare o aste.
Il meccanismo di supporto consiste nel pagamento dei prezzi di aggiudicazione per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio. Per impianti di potenza fino a 1 MW, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW sono richieste una manifestazione di interesse e la partecipazione ad una procedura competitiva:
la finestra per l’invio della manifestazione di interesse è stata aperta dal 3 giugno 2025 fino al 1° luglio 2025;
la finestra per la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva è aperta a partire dal 14 luglio 2025 al 12 settembre 2025.
Le manifestazioni di interesse per la procedura competitiva NZIA potranno essere presentate dal 16 al 26 settembre 2025.
Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.
FER-X Transitorio: regole operative
Le regole operative approvate con D.D. n. 15 del 20 maggio 2025 e aggiornate con i D.D. n. 19 del 18 giugno 2025, D.D. n. 34 del 10 agosto 2025 e D.D. 36 del 3 settembre 2025 disciplinano:
la partecipazione alle procedure competitive;
il corretto adempimento di quanto previsto dal D.M. FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando le attività e i processi successivi alla partecipazione alle procedure competitive e alla ammissione in posizione utile nelle graduatorie, ivi inclusi i requisiti e le condizioni per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione, nonché gli adempimenti previsti per l’ammissione al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto.
Con Decreto Direttoriale n. 36 del 3 settembre 2024 sono state nuovamente riviste le Regole Operative del Decreto FER X Transitorio.
L’aggiornamento dà attuazione al D.M. 04/08/2025 che, in sostanza, esclude dalle procedure competitive i pannelli solari assemblati in territorio cinese secondo le indicazioni del Net Zero Industry Act (NZIA).
Contestualmente, il GSE ha avviato anche una manifestazione di interesse per la nuova procedura competitiva NZIA aperta dal 16 al 26 settembre 2025.
Quali tipologie di impianto promuove il Decreto FER-X
Il decreto FER-X “Transitorio” prevede misure di sostegno alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Viene incentivata la produzione di energia elettrica mediante:
impianti fotovoltaici;
impianti eolici;
impianti idroelettrici;
impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Rientrano nell’ambito dei benefici anche gli interventi che coinvolgono impianti con più sezioni, purché ciò riguardi una sezione per cui non sia stato stipulato un contratto a lungo termine, e in relazione alla potenza totale dell’impianto multi-sezione.
Possono accedere al nuovo meccanismo di sostegno anche gli impianti rinnovabili realizzati in altri Stati membri o con cui l’Ue abbia un patto di libero scambio, purché esportino in Italia la loro produzione.
Per gli impianti fino ad 1 MW è previsto un contingente di 3 GW; per gli impianti sopra al MW saranno incentivati (tramite partecipazione a procedure competitive) contingenti entro i seguenti limiti:
fotovoltaico: 10 GW;
eolico: 4 GW;
idroelettrico: 0,63 GW;
gas residui derivanti dai processi di depurazione: 0,2 GW.
Per un complessivo di 14,65 GW di potenza.
Categorie d’intervento ammissibili
Il D.M. FERX Transitorio prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale.
Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del D.M. FERX Transitorio in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:
gli impianti di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
l’intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.
Valori di potenza di un impianto
Ai fini dell’accesso al meccanismo di supporto del D.M. FERX Transitorio è necessario individuare i seguenti valori di potenza:
potenza nominale;
potenza nominale cumulata;
quota di potenza richiesta;
potenza necessaria al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione.
È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del D.M. FERX Transitorio limitatamente ad una quota di potenza dell’impianto. Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto (valore necessario per il calcolo dell’importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria) e del contingente eroso ai fini della formazione della pertinente graduatoria.
Criteri Rigorosi per NZIA
Per gli impianti solari fotovoltaici NZIA, sono stabiliti criteri di preselezione estremamente rigorosi:
i moduli fotovoltaici non devono essere assemblati in Cina;
le celle fotovoltaiche non devono essere di origine cinese;
gli inverter non devono essere prodotti in territorio cinese;
almeno un componente aggiuntivo dalla lista tecnologica del regolamento UE 2025/1178 deve essere non-cinese.
I criteri si estendono anche alle strutture societarie: sono esclusi non solo i prodotti assemblati in Cina, ma anche quelli realizzati da aziende con sede legale in Cina o appartenenti a gruppi societari controllati da capogruppo cinesi. Inoltre, gli operatori devono attestare il rispetto di questi requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fornire documentazione specifica, inclusi i Factory Inspection Certificate per moduli e inverter.
Cosa serve per partecipare al Decreto FER-X
L’articolo 3 del Decreto FER-X disciplina le modalità e i requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto per gli impianti da fonti rinnovabili, creando una distinzione in base alla tipologia degli impianti per l’accesso al meccanismo di supporto:
possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all’articolo 12;
rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH);
obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
solidità finanziaria;
avvio dei lavori successivo alla data di partecipazione alla procedura competitiva.
Non è consentito, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 7 del decreto.
In cosa consiste il meccanismo di supporto del Decreto FER-X
Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di
aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il
GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo
rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:
i. ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
ii. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.
Il D.M. FERX Transitorio prevede le seguenti modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione:
la Tariffa Omnicomprensiva (di seguito anche TO) ai sensi dell’art.11 comma 1 lettera a) del D.M. FERX Transitorio;
il Differenziale (nel seguito anche Diff) ai sensi dell’art.11 comma 1 lettera b) del D.M. FERX Transitorio.
Il D.M. FERX Transitorio definisce il “prezzo di aggiudicazione” come il prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive.
Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento del Differenziale. Gli impianti di potenza inferiore a 200 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia.
La TO sarà quindi prevista solo per gli impianti in accesso diretto con potenza inferiore a 200 kW; per tutte le altre tipologie di impianti sarà previsto il riconoscimento del Differenziale.
Nel caso di Tariffa Omnicomprensiva , il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta netta immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di Differenziale, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.
Il Differenziale è calcolato come differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo zonale dell’energia (PZ) determinato nel periodo rilevante delle transazioni (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso in cui la differenza sia:
positiva, il GSE eroga un corrispettivo in misura pari alla già menzionata differenza sulla produzione netta immessa in rete;
negativa, il GSE provvede a richiedere al Soggetto Richiedente la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta.
Per impianti di potenza fino a 1 MW, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall’articolo 4 del D.M. FERX Transitorio.
L’articolo 11, comma 3 del D.M. FERX Transitorio stabilisce i criteri di aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione. In particolare, è previsto che il prezzo di aggiudicazione sia aggiornato dal GSE facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività per tenere conto:
dell’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell’impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
dell’inflazione registrata nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia.
Prezzi di esercizio
Fonte rinnovabile
Taglie di potenza
Prezzo di esercizio
Prezzo di esercizio superiore
Prezzo di esercizio inferiore
MW
€/MWh
€/MWh
€/MWh
Fotovoltaica
> 1
80
95
65
Eolica
> 1
85
95
70
Idraulica
> 1
90
105
80
Gas residuati dai processi di depurazione
> 1
85
100
75
I Prezzi di Esercizio indicati nell’Allegato 1 del D.M. FERX Transitorio, sono aggiornati facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria, per tenere conto dell’inflazione media cumulata dal mese di febbraio 2025 (entrata in vigore del D.M. FERX Transitorio).
Correzioni del prezzo di aggiudicazione
Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh.
Per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:
Zona geografica
Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)
+ 10 €/MWh
Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di rifacimento
Per gli impianti oggetto di rifacimento, così come definiti all’Allegato 4 al decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:
per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell’impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di one è posto pari a 0,73;
Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo
Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Per le altre fattispecie di cui all’articolo 14, comma 1, lettere b) e c) al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.
Costi specifici di investimento
Fonte rinnovabile
Costo specifico di investimento €/kW
Fotovoltaica
900
Eolica
1.420
Idraulica
3.160
Gas residuati dai processi di depurazione
3.500
Criteri di priorità per le aste
Nel caso in cui le istanze di partecipazione comportino il superamento del contingente per singola procedura, il GSE adotterà i seguenti criteri di priorità:
rimozione integrale della copertura in eternit o amianto per i soli impianti fotovoltaici;
impianti realizzati in determinate aree definite dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 (da vedere);
presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto;
sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine per la durata di almeno 10 anni.
Tempi massimi per la realizzazione
Gli impianti che otterranno l’ok dal GSE dovranno entrare in esercizio nei seguenti tempi massimi riportati nella seguente tabella:
Tipologia di impianto
Categorie di intervento
Mesi
Eolico
Nuovi impianti
34
solare fotovoltaico
nuovi impianti
21
idroelettrico
nuovi impianti
54
gas residuati dai processi di depurazione
nuovi impianti
54
eolico
rifacimenti
19
idroelettrico
rifacimenti
39
gas residuati dai processi di depurazione
rifacimenti
27
per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi;
per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto il termine è elevato a 26 mesi;
Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi.
Il mancato rispetto dei termini comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di 15 mesi.
Inoltre, nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Tuttavia, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.
Decreto FER X: come partecipare alle procedure competitive
L’accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata o con aumento della potenza nominale in caso di potenziamento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.
Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono presentare preliminarmente una manifestazione di interesse; con specifico avviso pubblico, il GSE rende note le date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive.
A ciascuna procedura competitiva e per ogni tipologia di impianto corrisponde:
un bando per la presentazione delle manifestazioni d’interesse;
un bando per la presentazione delle richieste di partecipazione;
un contingente di potenza minimo, espresso in MW;
un contingente di potenza obiettivo, espresso in MW;
un contingente di potenza massimo, espresso in MW;
una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d’asta e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.
Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di apertura indicata nel bando per la presentazione delle richieste di partecipazione pubblicato sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.
Le manifestazioni di interesse e le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella Guida all’utilizzo del Portale FER-X.
Il Portale FER-X è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un’interazione quanto più efficace tra i due sistemi.
Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse sia risultata idonea, nel periodo di apertura delle procedure competitive indicato nel relativo bando, il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive sul Portale FER-X, indicando le ulteriori informazioni necessarie a caratterizzare l’istanza di partecipazione e allegando la documentazione necessaria.
Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l’accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:
l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti;
una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro novanta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
evidenza della manifestazione di interesse.
Partecipazione alla prima procedura competitiva
Ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, il D.M. FERX Transitorio prevede la preliminare presentazione di una manifestazione di interesse per l’impianto che il Soggetto Richiedente intende realizzare. Con la successiva procedura competitiva, i richiedenti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione di possesso dei requisiti e un’offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore.
Il GSE, sulla base delle offerte presentate, assegna gli incentivi ai progetti che offrono il prezzo più basso, fino al raggiungimento del contingente di potenza disponibile.
Contestualmente alle regole operative sono stati emanati anche gli avvisi pubblici per la presentazione delle manifestazioni di interesse relativi alle tipologie di impianto agevolate:
impianti idroelettrici,
impianti fotovoltaici,
impianti eolici,
impianti a gas residuati dai processi di depurazione.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW:
la finestra per l’invio della manifestazione di interesse è stata aperta dal 3 giugno 2025 fino al 1° luglio 2025;
la finestra per la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva è aperta a partire dal 14 luglio 2025 al 12 settembre 2025.
Il GSE ricorda che non è possibile effettuare l’istanza di partecipazione alle aste senza aver trasmesso correttamente la relativa manifestazione di interesse entro i termini sopracitati.
Successivamente, sarà comunicato il periodo di presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure e saranno pubblicati i relativi avvisi pubblici.
Qui puoi scaricare il file .zip contenente i decreti direttoriali, le regole operative e i quattro avvisi.
Decreto FER X: come partecipare al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto
Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.
Con una nota pubblicata sul sito, il GSE informa che, dalle ore 12.00 del 2 ottobre 2025, gli impianti a fonti rinnovabili con potenza pari o inferiore a 1 MW potranno accedere direttamente al meccanismo di supporto previsto dal decreto FER X Transitorio. L’accesso è riservato agli impianti che hanno avviato i lavori dopo il 28 febbraio 2025, data di entrata in vigore del D.M. 457/2024 .
Le comunicazioni di inizio lavori, necessarie per beneficiare degli incentivi, devono essere inoltrate tramite il Portale FERX, accessibile dall’Area Clienti GSE. La guida operativa per l’utilizzo è disponibile online.
In caso di raggiungimento del limite di 3 GW, il GSE comunica la saturazione del contingente con apposita comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, indicando, contestualmente, il termine ultimo di presentazione delle richieste di accesso diretto al meccanismo di supporto, corrispondente alla minore data tra il 31 dicembre 2025 e il sessantesimo giorno successivo alla data di raggiungimento del predetto limite.
Concorre alla determinazione del contingente disponibile per l’accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al D.M. FERX Transitorio:
la potenza nominale dell’impianto ovvero, in caso di potenziamento, l’incremento di potenza nominale dell’impianto oggetto di potenziamento; oppure
la quota di potenza richiesta, nel caso sia stata presentata richiesta di accesso al meccanismo di supporto del D.M. FERX Transitorio limitatamente a una quota di potenza dell’impianto. Si precisa che, in tal caso, non sarà possibile modificare successivamente il valore di potenza richiesta.
Come detto, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto, è l’ARERA a provvedere a definire i prezzi di aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri:
i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all’onerosità dell’intervento per garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;
il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento stesso.
Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1 del D.M. 457/2024 – Sostegno alle fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Fonte: Read More
