Lombardia, approvata la mappa delle aree idonee FER: dati, potenziali e verifiche per i progetti
La D.G.R. XII/6874 approva la ricognizione digitale e definisce il monitoraggio del suolo agricolo. Per le soglie comunali occorre utilizzare l’Allegato 2 rettificato il 12 ottobre
La Regione Lombardia ha approvato la mappatura digitale delle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, accompagnata dalla relazione sulle superfici e sui potenziali installabili. La D.G.R. XII/6874 del 5 ottobre 2026 attua le disposizioni della legge regionale 10/2026 e definisce il sistema di monitoraggio della superficie agricola utilizzata, la SAU.
Per progettisti e amministrazioni, il provvedimento introduce una base informativa per l’analisi localizzativa degli interventi. La lettura dei dati richiede però attenzione: alcune categorie non sono rappresentate, le superfici derivano da elaborazioni cartografiche e i potenziali costituiscono stime.
Che cosa contiene la mappatura
La ricognizione comprende le aree idonee previste dalla disciplina nazionale e quelle ulteriori individuate dalla legge lombarda. La delibera indica un visualizzatore geografico pubblico dedicato, collegato ai servizi del Geoportale regionale.
Accanto alle categorie di aree sono previsti livelli informativi relativi a vincoli paesaggistici, aree protette, patrimonio UNESCO, Rete Natura 2000, pianificazione del rischio idrogeologico e alluvionale.
Il raccordo con la disciplina di riferimento resta essenziale: la classificazione e i limiti generali sono illustrati nell’approfondimento sulle aree idonee in Lombardia e sulla legge regionale 10/2026.
La delibera ne sviluppa la componente cartografica e quantitativa.
Perché la mappa richiede una verifica sul singolo sito
L’Allegato 1 precisa che alcune categorie non sono disponibili per mancanza di fonti ufficiali di riferimento. Tra queste figurano siti nella disponibilità di gestori ferroviari e concessionarie autostradali, sedimi aeroportuali e determinate categorie di beni pubblici.
L’assenza di un’area dalla rappresentazione non consente quindi, da sola, di escluderne l’idoneità: occorre verificare la categoria normativa applicabile e le caratteristiche effettive del sito.
Anche le geometrie hanno origine diversa. Per alcuni siti contaminati la metodologia utilizza un raggio convenzionale di 102 metri; per le discariche prive di perimetro disponibile impiega un raggio di 120 metri. Sono criteri di elaborazione della ricognizione, da distinguere dalle distanze e dai requisiti stabiliti dalla normativa.
Sul piano operativo, il dato cartografico va confrontato con perimetrazione reale, destinazione urbanistica e vincoli pertinenti al progetto.
SAU: come sono calcolate le superfici e come saranno aggiornate
La ricognizione assume come riferimento DUSAF 8.0, basato sulle ortofoto del 2024. Considera le classi agricole escludendo pioppeti e altre legnose agrarie.
La tabella regionale riporta una SAU complessiva di 964.735 ettari. Applicando lo 0,8%, la relazione individua una superficie di 7.717,88 ettari, arrotondata nel testo a circa 7.720 ettari. Questo valore rappresenta il riferimento complessivo di calcolo: non coincide automaticamente con la superficie ancora disponibile per nuovi progetti.
Il sistema delineato dalla delibera prevede:
acquisizione mensile dei dati delle procedure abilitative e autorizzazioni uniche con esito positivo, comprese potenza, superfici e geometrie dei progetti;
elaborazione delle informazioni per rappresentare SAU occupata e residua regionale e comunale;
trasmissione semestrale dei dati da parte di Comuni, Province e Città metropolitana di Milano, per verificare e allineare il monitoraggio.
Per valutare la disponibilità residua occorre pertanto distinguere la soglia complessiva dal suo grado di occupazione e considerare la data di aggiornamento dei dati.
Rettificato l’Allegato 2: attenzione ai valori comunali
La D.G.R. XII/6914 del 12 ottobre 2026 sostituisce integralmente l’Allegato 2, correggendo un errore materiale relativo a 35 Comuni della provincia di Varese: il limite era stato calcolato utilizzando circa lo 0,8% della SAU comunale anziché il 3%.
Per esempio, per il Comune di Varese il valore passa da 5,22 a 19,55 ettari. La correzione non introduce una nuova soglia normativa. Per le verifiche progettuali deve essere utilizzato l’allegato rettificato.
Potenziale installabile: come leggere le stime
La relazione stima la potenza installabile applicando alla superficie di ciascuna categoria un fattore di utilizzo e un coefficiente di conversione in MW per ettaro.
Tra i risultati riportati figurano:
Categoria
Potenziale minimo
Potenziale massimo
Siti oggetto di bonifica
42,92 MW
214,60 MW
Cave cessate e non recuperate
17,82 MW
133,67 MW
Aree interne a stabilimenti e impianti industriali
371,50 MW
2.786,26 MW
Edifici e superfici pertinenziali
1.198,60 MW
1.498,24 MW
Invasi idrici e laghi di cava
156,12 MW
390,30 MW
La tabella complessiva indica un intervallo di 5.479,09–8.442,33 MW, includendo la componente agricola stimata con il coefficiente dell’agrivoltaico.
La stessa relazione precisa che le superfici lorde possono comprendere porzioni soggette a vincoli. Il potenziale stimato non equivale quindi a potenza già autorizzata o immediatamente realizzabile. Il dato serve a inquadrare le possibilità territoriali; la fattibilità del singolo intervento richiede verifiche puntuali.
Approfondimenti
La mappatura dà attuazione al quadro delineato dalla legge regionale 10/2026. Per approfondire le categorie di superfici ammesse, i limiti di occupazione del suolo agricolo e il ruolo degli enti locali, consulta la guida sulle aree idonee in Lombardia.
Dalle stime territoriali al progetto, la potenza installabile va valutata considerando superfici disponibili, orientamento e ombreggiamenti. Per dimensionare l’impianto, stimarne la produzione e analizzarne la redditività, puoi provare un software per la progettazione fotovoltaica.software per la progettazione fotovoltaica.
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