Incentivi tecnici per rinnovi e varianti: quando spettano?
Incentivi tecnici, rinnovi e varianti: la Corte dei conti Veneto chiarisce quando spettano e quali limiti valgono con l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sui rinnovi
La possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche in caso di rinnovo del contratto o di variante in corso d’opera continua a porre problemi applicativi alle stazioni appaltanti.
Sul tema interviene la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 139/2026/PAR, depositata il 22 luglio 2026, relativa all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Pur dichiarando inammissibili i quesiti sottoposti dal Comune, la Corte ricostruisce i criteri generali da seguire.
Il caso
Un Comune chiedeva se fosse possibile riconoscere gli incentivi tecnici:
sul valore economico di un rinnovo contrattuale già previsto negli atti di gara, inserito nella programmazione e considerato nel valore complessivo dell’appalto;
per le varianti in corso d’opera, comprese quelle che avevano determinato un maggiore impegno del personale interno ma erano riconducibili a errori di programmazione o progettazione.
La questione nasceva nell’ambito di un affidamento relativo alla manutenzione del verde pubblico.
L’amministrazione evidenziava inoltre una presunta divergenza tra alcuni precedenti della magistratura contabile e i pareri MIT n. 1427/2022 e n. 1521/2022.
Secondo il Comune, le attività svolte da RUP, DEC o direttore dei lavori in occasione di rinnovi e varianti non rappresentano necessariamente una semplice prosecuzione delle attività originarie.
Possono infatti richiedere nuove verifiche, monitoraggi e attività tecnico-amministrative. Da qui la richiesta di chiarire quando questo maggiore impegno possa essere remunerato attraverso gli incentivi.
La decisione della Corte dei conti
La Corte dichiara che per le gare avviate prima del 1° luglio 2023 continua ad applicarsi l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Gli incentivi hanno natura speciale e possono essere riconosciuti soltanto nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
La Corte individua come elemento decisivo:
“l’effettiva sussistenza di un procedimento caratterizzato da confronto concorrenziale”.
Quindi, ai fini dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, occorre una procedura comparativa, almeno attraverso indagini di mercato e confronto tra più soluzioni negoziali.
La Corte distingue però questo regime dall’attuale art. 45 del D.Lgs. 36/2023, che fa riferimento alle più ampie “singole procedure di affidamento”. Secondo la deliberazione, il nuovo quadro non esclude quindi il riconoscimento dell’incentivo in caso di rinnovo mediante affidamento diretto.
La Sezione chiarisce inoltre che non esiste un vero contrasto con i pareri MIT richiamati dal Comune: questi ultimi riguardano soprattutto la base di calcolo del fondo, mentre la giurisprudenza contabile verifica i presupposti sostanziali necessari alla liquidazione.
Incentivi per le varianti in corso d’opera
Diverso il caso delle varianti. L’incentivo può essere riconosciuto se la variante è legittimamente disposta e comporta ulteriori attività tecniche caratterizzate da complessità, responsabilità e contenuto professionale aggiuntivi.
La Corte richiede, in sostanza, un:
“effettivo quid pluris rispetto alle prestazioni ordinariamente connesse alla gestione dell’appalto”.
Sono invece escluse le attività rese necessarie da carenze progettuali, difetti di programmazione o errori imputabili alla stazione appaltante. Premiare economicamente attività necessarie a correggere errori dell’amministrazione sarebbe infatti incompatibile con la funzione premiale dell’incentivo.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato agli incentivi alle funzioni tecniche. Quando una variante modifica quantità, lavorazioni e importi dell’appalto, è fondamentale aggiornare in modo coerente computo e contabilità dei lavori. Con il software capitolati speciali puoi gestire computi metrici, varianti e contabilità lavori in un unico ambiente, mantenendo sotto controllo le variazioni economiche dell’intervento.
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