Subappalto integrale vietato: il 99% può portare all’esclusione?

Subappalto integrale vietato: il 99% può portare all’esclusione?

Subappalto al 99%: il TAR Liguria chiarisce quando una quota quasi totale equivale a subappalto integrale vietato dall’art. 119 del Codice appalti e va esclusa

Quanto può essere esteso il subappalto senza trasformarsi, di fatto, nell’affidamento integrale della commessa a un soggetto terzo?

Sul tema interviene il TAR Liguria, Sezione Prima, con la sentenza n. 995/2026, relativa ad una gara per un accordo quadro riguardante il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Genova.

Il punto centrale riguarda un operatore economico che aveva dichiarato di voler subappaltare il 99% del servizio. Per il TAR, una percentuale così elevata non determina automaticamente l’illegittimità dell’offerta, perché il diritto europeo non consente di reintrodurre limiti quantitativi generali al subappalto. Occorre però verificare, caso per caso, se il subappaltatore si limiti ad affiancare l’aggiudicatario oppure finisca sostanzialmente per sostituirlo.

Il caso

La procedura riguardava un accordo quadro suddiviso in tre lotti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli.

Alla gara partecipavano due concorrenti. Il Consorzio ricorrente aveva presentato il miglior ribasso in tutti i lotti, pari all’8,29%, mentre l’altro operatore aveva offerto l’8%.

Per effetto delle regole del disciplinare sulla distribuzione dei lotti, il Consorzio otteneva il lotto 3, mentre gli altri due venivano assegnati alla controinteressata.

Il Consorzio impugnava l’aggiudicazione del lotto 2 sostenendo, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché aveva dichiarato di voler affidare in subappalto il 99% delle prestazioni.

I motivi del ricorso

La contestazione principale riguardava proprio l’estensione del subappalto.

Nella domanda di partecipazione l’aggiudicataria aveva dichiarato di voler subappaltare il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli nella misura del 99%.

Secondo il ricorrente, una simile organizzazione dell’esecuzione violava l’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che impone all’affidatario di eseguire in proprio le prestazioni e vieta l’accordo con il quale venga affidata a terzi l’integrale esecuzione di quelle appaltate. La stessa disposizione definisce infatti il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni.

La decisione del TAR: il subappalto deve rimanere parziale

Il TAR ricava dall’art. 119 due principi collegati: l’esecuzione in proprio da parte dell’operatore selezionato e il carattere necessariamente parziale del subappalto.

Il Collegio richiama anche la giurisprudenza europea che ha escluso la legittimità di limiti quantitativi generali e astratti alle prestazioni subappaltabili. Ciò, tuttavia, non significa che possa essere ammesso il subappalto totale.

La sentenza sottolinea infatti che non può essere individuata una nuova percentuale oltre la quale il subappalto diventi automaticamente vietato.

Il criterio deve essere sostanziale:

valutazione caso per caso, tesa ad apprezzare se […] il subappaltatore si affianchi all’operatore economico oppure sia sostanzialmente destinato a sostituirlo.

Perché il 99% è stato considerato subappalto integrale

Nel caso concreto il TAR considera poco plausibile che l’aggiudicataria organizzi mezzi e personale propri per eseguire soltanto l’1% della prestazione, mentre il restante 99% viene svolto dal subappaltatore.

La valutazione dipende anche dalle caratteristiche del servizio. La manutenzione dei veicoli, secondo il Collegio, non presenta ordinariamente una suddivisione delle fasi tale da rendere razionale un simile assetto.

Il giudice conclude quindi che:

l’offerta avanzata dalla controinteressata tradisca una fattispecie di subappalto integrale, in quanto tale non ammessa dal codice.

L’operatore avrebbe pertanto dovuto essere escluso.

Il TAR accoglie il ricorso, annulla l’aggiudicazione, dichiara inefficace il contratto stipulato con la controinteressata e dispone il subentro del ricorrente, previa effettuazione delle verifiche da parte della stazione appaltante.

 

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