Qualità dell’aria dei luoghi di lavoro: analisi e valutazione del comfort IAQ
Qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro: dal testo unico sicurezza alle norme 2026, criteri di valutazione, modalità di misurazione
La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti lavorativi e professionali è essenziale per tutelare la salute e il benessere di chi lavora ed evitare condizioni che influiscono negativamente sulla produttività.
Si tratta di un processo molto complesso, poiché la qualità dell’aria dipende da molteplici fattori (contesto, scelte progettuali, tipologia dei processi produttivi) e deriva dalla presenza simultanea di molte sostanze, sia di origine antropica che derivanti dai materiali e dall’ambiente esterno.
In questo approfondimento, ti forniamo le informazioni di base per procedere ad una corretta valutazione e analisi della qualità dell’aria negli “ambienti indoor“, intesi come gli ambienti di lavoro dove non avviene alcuna produzione industriale che possa giustificare la presenza di agenti o sostanze nocive (uffici, call center, esercizi commerciali, banche, luoghi di cura, ecc.).
Per gli adempimenti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro e per non sbagliare con il rischio di incappare in pesanti sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione del DVR, DUVRI, PEE, che ti consente di fare la valutazione dei rischi in modo professionale e semplice partendo dal disegno dei luoghi di lavoro. Potrai, inoltre, accedere a relazioni sempre aggiornate secondo la normativa vigente ed evitare così di commettere errori.
Cosa prevede il Testo Unico della sicurezza per la qualità dell’aria nei luoghi di lavoro?
Il D.Lgs. 81/2008 prescrive il rispetto di specifici requisiti negli ambienti chiusi in relazione al microclima e alla qualità dell’aria.
Con riferimento al controllo della qualità dell’aria degli ambienti non industriali, l’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” fornisce al punto 1.9.1.1 fornisce la seguente prescrizione per la qualità dell’aria:
nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
A seguire è previsto che
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
Il D.Lgs. 81/2008 risulta carente di elementi quantitativi; ciò implica che qualsiasi valutazione in merito va realizzata facendo riferimento alla normativa tecnica.
Non risultano pertinenti né il Titolo IX “Sostanze pericolose”, visto che tratta le esposizioni occupazionali ed è quindi applicabile agli ambienti industriali, né i “valori limite di esposizione professionale” definiti nell’allegato XXXVIII, nè il Titolo X riferito agli inquinanti microbiologici.
Quali indicazioni sono contenute nella Direttiva UE 2024/2881 e il D.Lgs. 2026 di attuazione?
Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 introduce, accanto alla disciplina della qualità dell’aria esterna, un primo quadro normativo nazionale dedicato alla gestione dell’aria negli ambienti chiusi.
Il cuore delle nuove regole è breve nell’articolato – due soli articoli, il 25 e il 26 – ma molto esteso nei cinque allegati tecnici su definizioni, valori di riferimento, metodi di misura e tre protocolli gestionali distinti per strutture sanitarie, edifici scolastici e uffici.
Il provvedimento non sostituisce né riduce gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008: l’articolo 25 precisa infatti che la nuova disciplina opera «fermo restando» quanto stabilito dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 continua a rappresentare il riferimento generale per la valutazione dei rischi, la salubrità dei luoghi di lavoro, la ventilazione, il microclima, gli impianti e la prevenzione dell’esposizione ad agenti pericolosi. Lo schema aggiunge un sistema più specifico per la qualità dell’aria indoor, fondato su valori di riferimento, metodi standardizzati di campionamento, ricognizione degli edifici, campagne di misura e interventi correttivi.
Quali ambienti sono interessati
Il Titolo II dello schema si applica alle strutture sanitarie, agli edifici scolastici e agli ambienti adibiti a ufficio. Restano esclusi gli ambienti già sottoposti a discipline tecniche particolari, come le sale operatorie, alcune unità sanitarie a contaminazione controllata e i laboratori nei quali si utilizzano agenti chimici o biologici sotto cappa. Per gli uffici sono espressamente esclusi gli ambienti produttivi o laboratoriali dotati di impianti industriali.
Il testo presenta tuttavia un aspetto da chiarire: l’articolo 26 fa riferimento a «tutti gli ambienti adibiti a ufficio», ma li colloca tra gli ambienti di lavoro di particolare interesse pubblico.
Il ruolo del datore di lavoro
L’Allegato XII definisce il piano di monitoraggio come lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro assicura, mediante controlli periodici e sistematici, la verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza delle attività di misurazione, rilevamento e registrazione degli inquinanti indoor.
Questa previsione crea un collegamento diretto con il sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/2008. La gestione della qualità dell’aria dovrà essere coordinata con la valutazione dei rischi e con le attività del servizio di prevenzione e protezione, coinvolgendo anche proprietari degli immobili, responsabili delle strutture, facility manager, manutentori, imprese di pulizia e soggetti incaricati delle misurazioni.
I tre allegati settoriali seguono la stessa architettura. Il sistema comune può essere sintetizzato come ciclo continuo: ricognizione documentata → selezione degli ambienti → valutazione del rischio → piano delle misure → due campagne → confronto e lettura delle anomalie → correzioni → verifica → ampliamento o rotazione del campione. La differenza tra i settori non è quindi nel metodo di base, ma nel tipo di occupanti, sorgenti, attività, ambienti esclusi e misure gestionali disponibili.
La ricognizione preliminare degli ambienti
La prima fase è una ricognizione preliminare dell’edificio e degli ambienti rappresentativi.
In sintesi, la ricognizione preliminare comune può essere organizzata in cinque macroaree:
edificio e materiali;
ventilazione e impianti;
occupanti e attività;
pulizia, organizzazione e comportamenti;
sorgenti e dispositivi complementari.
La ricognizione deve considerare:
localizzazione, orientamento, età e stato di conservazione dell’edificio;
presenza di umidità, condensa, infiltrazioni e danni da acqua;
dimensioni, distribuzione e destinazione d’uso dei locali;
porte, finestre, balconi, serramenti e modalità di apertura;
ristrutturazioni ed interventi di efficientamento energetico;
materiali edilizi, pitture, vernici, pavimenti, arredi e relative certificazioni emissive;
sorgenti esterne, comprese strade, garage e parcheggi;
sistemi di ventilazione naturale, UTA e VMC;
portate d’aria, distribuzione dei flussi, filtri e registri di manutenzione;
temperatura, umidità relativa e concentrazione di CO₂;
numero degli occupanti, affollamento, attività svolte e tempi di permanenza;
apparecchiature, attrezzature e materiali presenti;
prodotti, procedure e orari delle attività di pulizia e sanificazione;
formazione del personale e regole comportamentali;
presenza e caratteristiche di depuratori o purificatori;
disinfestazioni e gestione del verde esterno.
L’obiettivo è mettere in relazione le concentrazioni misurate con l’uso effettivo dei locali, il funzionamento degli impianti e le possibili sorgenti di contaminazione.
I valori di riferimento
L’Allegato XIII stabilisce valori di riferimento per dieci parametri:
benzene: 10 µg/m³ come riferimento annuale;
biossido di azoto: 20 µg/m³ come riferimento annuale;
formaldeide: 10 µg/m³ come riferimento annuale;
monossido di carbonio: 10 mg/m³ su otto ore;
naftalene: 10 µg/m³ come riferimento annuale;
PM10: 20 µg/m³ come riferimento annuale;
PM2,5: 10 µg/m³ come riferimento annuale;
tetracloroetilene: 400 µg/m³ come riferimento annuale;
toluene: 20.000 µg/m³ come riferimento annuale;
anidride carbonica: 1.000 ppm per il singolo campionamento.
La CO₂ assume soprattutto la funzione di indicatore dell’adeguatezza del ricambio d’aria rispetto all’occupazione. Il relativo valore non deve essere calcolato come media annuale.
Il testo utilizza l’espressione “valori di riferimento”, non “valori limite”. La distinzione è importante: i livelli servono a orientare valutazione e gestione, mentre la loro precisa natura giuridica e le conseguenze del superamento dovranno essere ulteriormente chiarite.
Come devono essere effettuate le misurazioni
L’Allegato XIV richiama le norme UNI, EN e ISO applicabili alla qualità dell’aria indoor. Tra queste rientrano la serie UNI EN ISO 16000, relativa alle strategie di campionamento e alla determinazione di formaldeide, COV, CO₂ e particolato, le norme UNI EN 12341 e UNI EN 16450 per PM10 e PM2,5 e la EN ISO 14626 per il monossido di carbonio.
Gli Allegati XV-XVII prevedono due campagne di rilevazione nello stesso anno solare:
una nella stagione fredda;
una nella stagione calda;
ciascuna della durata di almeno due settimane;
da svolgere negli ambienti selezionati come rappresentativi.
La strumentazione deve essere collocata al centro del locale o in punti strategici, ad almeno un metro da pareti, porte e finestre e a un’altezza compresa tra 1,2 e 1,5 metri dal pavimento, evitando l’esposizione diretta alle bocchette dell’aria e all’irraggiamento.
Per i parametri annuali, la media dei risultati delle due campagne viene confrontata con il corrispondente valore di riferimento. Le misure correttive devono essere attivate anche quando la media annuale non risulti superata, se una delle campagne evidenzia concentrazioni significativamente elevate o anomalie indicative di un peggioramento.
Le misure correttive
In presenza di superamenti o anomalie, lo schema prevede interventi quali:
aumento immediato dell’aerazione naturale;
incremento delle portate della VMC;
sostituzione dei filtri;
pulizia di condotte, griglie, bocchette e componenti impiantistici;
verifica delle prese d’aria esterna;
rimozione, confinamento o riduzione delle sorgenti emissive;
revisione dei prodotti utilizzati per pulizia e sanificazione;
sanificazione straordinaria;
riduzione temporanea dell’affollamento o dell’occupazione;
trasferimento temporaneo delle attività in altri locali;
utilizzo temporaneo e tecnicamente motivato di purificatori ad alta efficienza.
Accanto agli interventi conseguenti a un’anomalia, devono essere definite misure strutturali permanenti, da attuare indipendentemente dal superamento dei valori. Queste riguardano ventilazione, microclima, manutenzione degli impianti, pulizia, materiali e arredi a bassa emissione.
Un sistema di miglioramento continuo
Il monitoraggio non si esaurisce nelle prime due campagne. Nel medio-lungo periodo il numero degli ambienti controllati deve essere incrementato oppure la loro selezione deve essere modificata in funzione dei risultati e dei superamenti riscontrati.
Si configura quindi un ciclo continuo di gestione:
ricognizione dell’edificio → individuazione degli ambienti rappresentativi → valutazione del rischio → piano di monitoraggio → campagne stagionali → confronto con i valori di riferimento → misure correttive → verifica dell’efficacia → aggiornamento del campione.
Quando si applicheranno le nuove disposizioni
L’articolo 28 dello schema prevede l’applicazione del Titolo II dal 1° gennaio 2028.
Maggiori approfondimenti sul D.Lgs. di attuazione della direttiva UE 2024/2881 sulla qualità dell’aria e i tre protocolli gestionali distinti per strutture sanitarie, edifici scolastici e uffici
Come si fa la valutazione della qualità dell’aria? Va inserita nel DVR?
La qualità dell’aria interna è considerata accettabile quando in essa non sono presenti inquinanti in concentrazioni dannose, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti, e quando una larga maggioranza delle persone esposte (80% o più) non esprime insoddisfazione verso di essa (ANSI/ASHRAE 62.1).
I due elementi cardine di questa definizione sono:
l’eventuale presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni sufficientemente elevate da risultare dannose;
il giudizio espresso dagli individui riguardo all’agente di discomfort (la qualità dell’aria).
Esistono quattro tipologie di sostanze inquinanti in ambienti indoor:
le sostanze generate dagli occupanti;
le sostanze generate dai materiali edilizi e di arredo;
le sostanze generate dalle lavorazioni eseguite;
le sostanze presenti nell’aria esterna (particolato e gas/vapori), immesse all’interno dalla ventilazione naturale o meccanica.
Quando le concentrazioni di una o più di tali sostanze sono tali da risultare dannose/pericolose, il datore di lavoro è tenuto alla valutazione del rischio per la salute per esposizioni a sostanze pericolose (D.lgs. 81/2008 – Titolo IX). In questo caso si ha a che fare con un possibile rischio per la salute e non con un possibile discomfort.
Nel caso contrario, in cui nessuna delle sostanze sopra elencate è presente in concentrazioni tali da risultare dannosa/pericolosa, la valutazione da effettuare è relativa all’entità dell’eventuale disturbo arrecato dalla qualità dell’aria indoor – IAQ (D.lgs. 81/2008 – Allegato IV).
Questo elemento potenzialmente concorre, assieme ad altri elementi quali l’ambiente termico, acustico e luminoso, ad impedire che gli individui presenti avvertano quella generale sensazione di soddisfazione per l’ambiente, comunemente definita “benessere” o “comfort”.
La qualità dell’aria va opportunamente valutata ed inserita all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza (DVR), previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/2008.
Secondo lo standard ANSI/ASHRAE 62-1 l’accettabilità della qualità dell’aria risulta legata ad un giudizio positivo espresso da una forte maggioranza dei soggetti. Come per l’ambiente termico, così anche per l’IAQ sono stati cercati descrittori di natura chimico/fisica collegati al giudizio soggettivo, che consentano una valutazione oggettiva dell’ambiente.
Ai fini della valutazione sono percorribili due percorsi:
il metodo diretto-prestazionale, prevede che l’accettabilità risulti associata al mantenimento al di sotto di opportune soglie limite le concentrazioni delle sostanze inquinanti;
il metodo indiretto-prescrittivo, prevede che l’accettabilità risulti associata al mantenimento di flussi in ingresso di aria pulita, di entità pari o superiore ad opportuni valori limite.
Ragionare in termini di concentrazione di inquinanti è assai meno complicato.
Rispetto all’uso della portata d’aria, la concentrazione di inquinanti stabilisce limiti “assoluti” determinati semplicemente dalle caratteristiche di accettabilità legate a loro volta alle loro proprietà e alla sensibilità umana a tali sostanze. Tali limiti, pertanto, non dipendono nè dalla densità dei soggetti presenti, nè dalla loro attività metabolica, né dalla tipologia né dalla densità degli arredi
Cosa indicare nella valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro?
Secondo quanto riportato nella guida INAIL 2023, nella valutazione della qualità dell’aria vanno indicati i seguenti elementi:
data certa di esecuzione della valutazione, con eventuali misurazioni;
dati identificativi del personale qualificato1 che ha provveduto alla valutazione;
dati identificativi del RLS o, ove assente, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50, comma 1, e delle modalità della relativa consultazione e informazione;
dati identificativi della relazione tecnica allegata (es.: data, estremi del protocollo, numero di pagine, ecc.), la quale deve contenere, almeno:
il programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare, o ridurre, l’eventuale discomfort individuato, con l’indicazione della
tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione.
La relazione tecnica (punto D) va sempre conservata in azienda in vista della programmazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ovviamente, a disposizione degli organi di vigilanza.
Come misurare la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro indoor?
La normativa tecnica sulla qualità dell’aria non contiene indicazioni relative agli aspetti pratici delle misurazioni che intervengono nella valutazione del comfort.
Le sostanze la cui concentrazione va misurata sono:
inquinanti di origine antropica: CO2 (indoor e outdoor);
inquinanti emessi da materiali edilizi e arredi: HCHO (formaldeide) e TVOC (composti organici volatili totali);
inquinanti emessi da sorgenti esterne di tipo gassoso; NO2 ; SO2 ; CO ; O3
inquinanti emessi da sorgenti esterne di tipo particellare: PM2.5; PM10
L’INAIL raccomanda di eseguire le misure mirate alla valutazione della qualità dell’aria in una situazione di “massimo discomfort ricorrente”, ovvero nelle condizioni peggiori fra quelle che si ripetono regolarmente.
Per quanto riguarda le sostanze di origine antropica, gli elementi di cui tener conto sono la densità di soggetti nell’ambiente ed il possibile progressivo accumulo durante la giornata. Per quanto riguarda le sostanze emesse dai materiali, l’unico elemento di cui va tenuto conto è che il ritmo di rilascio nell’ambiente cresce all’aumentare della temperatura.
Infine, per gli inquinanti di origine esterna, l’elemento prevalente è probabilmente dato dalle condizioni di traffico urbano.
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di misurazione, sugli strumenti di misurazione e sulle azioni di miglioramento della qualità dell’aria, consigliamo la lettura della guida INAIL 2023, qui disponibile per il download gratuito
Qualità dell’aria negli uffici: guida ISTISAN ad un corretto piano di monitoraggio
L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato a settembre 2025 il Rapporto ISTISAN 25/15 “Qualità dell’aria indoor negli uffici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici”.
Il documento è il risultato delle attività del Gruppo di Studio Nazionale (GdS) Inquinamento Indoor, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed è pensato come supporto operativo per datori di lavoro, RSPP, tecnici della prevenzione e operatori sanitari, in linea con gli indirizzi europei e le raccomandazioni dell’OMS.
Il rapporto descrive le principali strategie da utilizzare per la definizione di piani di monitoraggio, controllo e valutazione della qualità dell’aria indoor e vuole aiutare a perfezionare le conoscenze e la valutazione più ampia possibile dei livelli di concentrazione in aria indoor dei principali inquinanti chimici e biologici che possono influire sullo stato di salute del personale, degli utenti nonché della clientela e fornitori.
Approfondimenti sulla qualità dell’aria negli ambienti indoor
Qualità dell’aria indoor (IAQ): indicatori, fattori di inquinamento, metodologie costruttive
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
UNI EN 16798: ventilazione e qualità dell’aria
Come garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici?
Cosa è importante sapere degli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) e come progettarli
Guide e documenti
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