Il Collaudo delle opere pubbliche
Il collaudo delle opere pubbliche certifica la rispondenza dell’opera eseguita secondo gli elaborati contrattuali. Ecco le modifiche del Correttivo
Nell’ambito dei contratti pubblici, il collaudo delle opere pubbliche è molto importante, perché attesta che l’opera è conforme ed in linea al contratto d’appalto stipulato tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, in termini di dimensioni, forma, qualità, quantità e dei materiali utilizzati.
Il collaudo, così definito, è detto tecnico amministrativo e non va confuso con il collaudo statico che ha lo scopo, invece, di valutare che l’opera e tutte le sue componenti siano idonee ed agibili dal punto di vista strutturale.
Di seguito ti fornisco:
gli aspetti principali sul collaudo delle opere pubbliche facendo riferimento alla normativa, art. 116 del D.Lgs. 36/2023, con le modifiche del Correttivo (D.Lgs. 209/2024);
un esempio di collaudo tecnico amministrativo da scaricare in pdf gratuitamente.
In cosa consiste il collaudo delle opere pubbliche?
Il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter realizzativo dell’opera pubblica, in quanto lo stesso ha lo scopo di accertare e certificare che l’opera o il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente.
Il collaudo comprende anche:
tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore;
l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall’allegato II. 14 del codice appalti.
Il collaudo, poi, va approvato dall’amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l’operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l’opera e liquidando il credito dell’appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito» (Atto di regolazione n. 28/2000, pareri di funzione consultiva n. 21/2022 e n. 46/2022; delibera n. 118/2024-UPREC-PRE-0021- 2024-S-PREC).
Chi effettua il collaudo delle opere pubbliche?
Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità (come riportato dall’art. 116 comma 4 del D.Lgs. 36/2023).
Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l’attività di servizio;
ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività di servizio;
a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
Nomina del collaudatore
Il requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo è il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione, nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione dai 5 ai 10 anni nel rispettivo albo professionale.
Nello specifico l’articolo 216 comma 9 del D.P.R. 207/2010 indica che:
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:
da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.
Possono essere designati anche i soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato
I.1 al codice.
Le novità sul Collaudo nel Correttivo al Codice su nomina, compensi, incompatibilità
Sono diverse le modifiche proposte dal Correttivo del Codice Appalti in materia di Collaudo. Nello specifico, le novità riguardano:
nomina del collaudatore;
collaudatore per la redazione del collaudo statico;
compenso;
segreteria tecnico-amministrativa;
incompatibilità.
Nomina del collaudatore
Viene modificato il comma 4 dell’articolo 116 che disciplina la nomina dei collaudatori. Il Correttivo mette ben in evidenza la differenza tra amministrazioni pubbliche e concessionari/operatori dei settori speciali. Per le amministrazioni pubbliche, si amplia la possibilità di nominare i collaudatori non solo tra i dipendenti, ma anche più genericamente tra il personale, includendo quindi figure legate da rapporti professionali di lungo termine, anche se non di tipo subordinato.
Invece, per i concessionari e gli operatori dei settori speciali, si tratta di una disposizione completamente nuova, che richiede la nomina di uno o più collaudatori (fino a tre), con l’obbligo che almeno uno sia scelto tra il personale di una pubblica amministrazione.
Collaudatore per la redazione del collaudo statico
Il Correttivo introduce il comma 4-bis in cui viene specificato che tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche deve essere individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. La stazione appaltante valuta la possibilità di nominare il collaudatore all’interno dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in 2 casi specifici:
accertata carenza nell’organico;
casi d particolare complessità tecnica.
La stazione appaltante può formulare apposita richiesta ad almeno 3 tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro 30 giorni, può affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.
Il compenso
Un altro aspetto modificato dal Correttivo riguarda la disciplina del compenso. Viene confermata la distinzione tra il personale della stessa amministrazione e quello esterno, ossia appartenente ad altre amministrazioni pubbliche. Per i primi, il compenso rimane integrato nell’incentivo per le funzioni tecniche (articolo 45, del D.Lgs. 36). Per il personale esterno, invece, il compenso è determinato facendo riferimento all’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14, che rinvia alle tariffe approvate dal decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 per i servizi tecnici di ingegneria, incluso il collaudo.
La segreteria tecnico-amministrativa
Viene introdotto il comma 4-ter che consente, per opere di particolare complessità, al collaudatore o alla commissione di collaudo di avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa con competenze specifiche per le attività di supporto istruttorio e organizzativo. I costi di questa segreteria sono a carico dei collaudatori e decurtati dal loro compenso.
Incompatibilità
Le ultime modifiche all’art. 116 sono sul regime di incompatibilità (comma 6). Una di queste riguarda i magistrati in quiescenza, che non potranno assumere incarichi di collaudo se hanno avuto un qualsiasi ruolo nella fase di aggiudicazione o esecuzione dei lavori in questione, oppure se si trovano in conflitto di interessi, come definito dall’articolo 16 del codice. Questo nuovo criterio sostituisce l’attuale disciplina, che limita l’incompatibilità ai lavori sopra soglia e ubicati nella regione dove il magistrato ha operato.
Un criterio analogo si applica anche ai dipendenti pubblici, sia in servizio sia in quiescenza, per i quali l’incompatibilità non è più legata al valore e al luogo dei lavori, ma esclusivamente alla presenza di conflitti di interesse secondo l’articolo 16.
Parere MIT 4243/2026: un geometra dipendente PA può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo?
Il MIT (parere 4243/2026) ribadisce che, in via generale, il collaudo tecnico-amministrativo è riservato a laureati in ingegneria o architettura, secondo l’Allegato II.14. Per i geometri dipendenti è ammessa una deroga solo per lavori di manutenzione, con almeno 5 anni di servizio, anche per incarichi esterni tra enti. Per opere complesse non manutentive, il geometra può partecipare solo in commissione e non come collaudatore unico. La stazione appaltante non ha discrezionalità assoluta: deve rispettare i requisiti normativi e i limiti delle competenze professionali. Leggi l’approfondimento.
Come si svolge il collaudo
Vediamo, sinteticamente, come si svolgono le operazioni di collaudo.
Le operazioni di collaudo si suddividono in tre momenti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo.
Visita di collaudo
Il collaudatore fissa il giorno della visita, alla quale partecipano anche l’appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e contabilità. Durante la visita, il collaudatore esegue un doppio accertamento ovvero verifica la corrispondenza tra i disegni di progetto e le opere realizzate ed esegue tutte le prove tecniche che ritiene opportuno per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. Il verbale della visita, che contiene la descrizione delle verifiche effettuate, viene sottoscritto dai soggetti intervenuti.
Relazione di collaudo
Terminata la visita di collaudo e la redazione del relativo verbale, il collaudatore redige la relazione di collaudo per confrontare i dati rilevati con il progetto e con la contabilità dei lavori per verificare che:
i lavori siano stati realizzati in conformità al progetto;
i dati della contabilità corrispondano a quanto effettivamente eseguito dall’appaltatore;
i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte.
Il collaudatore, nella relazione attesta:
se l’opera è o meno collaudabile;
se, pur essendo l’opera collaudabile, vi siano difetti;
se debbano essere apportate rettifiche alle risultanze del conto finale.
Certificato di collaudo
Effettuate tutte le opportune verifiche e le eventuali rettifiche, il collaudatore emette il certificato di collaudo che accerta la collaudabilità dell’opera in quanto correttamente eseguita.
Collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche: esempio pdf da scaricare
Ti fornisco di seguito un esempio in pdf da scaricare subito e gratuitamente contenente certificato di collaudo con la relativa relazione.
Download GratuitoCertificato di collaudo
Relazione e certificato di collaudo
Quando fare il collaudo tecnico amministrativo?
Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno (comma 2 art. 116 D.Lgs. 36/2023).
Il certificato ha carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo il decorso di 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il comma 3 prevede che, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile (responsabilità decennale per crollo o rovina), l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per difformità si intende una divergenza tra quanto previsto contrattualmente e quanto, invece, realizzato; per vizi, invece, si intendono le violazioni delle regole d’arte nella realizzazione dell’opera.
Quando è previsto il collaudo in corso d’opera?
Il collaudo in corso d’opera è previsto quando le opere sono complesse ed è necessario che il collaudatore verifichi l’esecuzione dei lavori, a regola d’arte e conformemente al progetto, lungo tutto l’iter di realizzazione dell’opera (e non solo dopo l’ultimazione dell’opera) per assicurare una buona ed esatta esecuzione.
Il collaudo in corso d’opera riguarda quindi, prevalentemente, lavorazioni “significative e non abituali” che presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.
Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d’opera tutti i documenti per il collaudo in corso d’opera:
il contratto;
il progetto;
il programma dei lavori;
il verbale di consegna;
variazioni e nuovi prezzi;
verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
verbali di prova sui materiali;
ogni altro atto che il collaudatore ritenga utile ai fini dell’espletamento del suo incarico.
Il collaudatore in corso d’opera è tenuto ad eseguire visite periodiche durante l’esecuzione e a redigere il relativo verbale di visita; tale verbale viene trasmesso al responsabile di procedimento nei 30 giorni successivi insieme ad una relazione contenente:
l’andamento del lavori;
il rispetto dei termini contrattuali da parte dell’appaltatore;
eventuali suggerimenti ed osservazioni necessari per superare situazioni critiche.
La visita del collaudatore in corso d’opera è obbligatoria quando:
le lavorazioni non sono più ispezionabili o la cui verifica diventa complicata dopo l’avvenuta esecuzione (come ad esempio le lavorazioni che riguardano scavi e fondazioni);
sospensione o andamento anomalo dei lavori (rispetto al programma) di cui il collaudatore ne viene a conoscenza attraverso i verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori (che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli).
Collaudo nel settore dei beni culturali
Collaudo categoria OG-2
Secondo l’articolo 22 comma 1 dell’allegato II.18 del Codice, per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento. Cosa rientra nella categoria OG 2? Si tratta di “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”: attiene lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Parere MIT 3865/2025: collaudo su lavori di beni culturali senza particolare pregio: è comunque necessario il restauratore?
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, dell’Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023, il collaudo dei lavori su beni culturali richiede sempre la presenza di un restauratore qualificato. La norma non distingue in base al pregio degli elementi interessati, ma alla natura vincolata del bene (OG2). Il parere MIT n. 3865/2025 conferma che l’obbligo sussiste anche per interventi su parti prive di particolare valore artistico. La ratio è garantire la tutela del bene nel suo complesso, poiché ogni intervento può incidere sulla sua integrità.
Collaudo categorie OS 2-A e OS 2-B
Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.
Collaudo categoria OS 25
Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
Leggi un approfondimento su “Certificato di collaudo assente: quali le responsabilità del Direttore Lavori?”
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